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FALSITA' NEGLI ATTI GIUDIZIARI emessi DA MAGISTRATI
dibattitopubblDate: Martedì, 05/01/2010, 02:21 | Message # 1
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Molto spesso giudici e pubblici ministeri non adempiono fedelmente al loro dovere e scrivono nelle loro decisioni/richieste falsità e fatti non provati. Molto spesso manca la versione dei fatti di una delle parti. Molto spesso giudici attribuiscono a persone parole mai dette e perfino sentimenti mai sentiti (!). Molto spesso non si indicano prove in favore di una delle parti - il che è un falso tramite omissione della verità. Molto spesso giudici scrivono "nero" quando cittadino ha detto "bianco", anche quando la dichiarazione del cittadino è trascritta sul verbale dell'udienza e confermata dagli atti di prova o addirittura quando ci sono dihiarazioni scitte e firmate dal cittadino stesso. Molto spesso giudici scrivono nelle sentenze proprie fantasie (menzogne) non confermate dalle prove precise, con lo scopo di favoreggiare illegalmente una delle parti. Molto spesso infine, testi scritti dai giudici sono umiglianti e denigranti, offensivi per cittadini, sono reati di ingiuria e diffamazione... ... ...

Molto spesso giudici omettono di valutare le prove, di accetarle e/o addirittura di trascrivere le prove presentate e assunte nel dibattimento nei testi delle sentenze, emettono decisioni solo in base delle proprie fantasie e/o simpatie/antipatie verso le parti in causa. Molto speso giudici scivono falso ideologico e menzogne nei testi di atti giudiziari.

La legge italiana descrive come devono essere sentenze e provvedimenti.
L’art. 546 C.P.P. descrive requisiti delle sentenze nei procedimenti penali:
1. La sentenza contiene:
a) l` intestazione " in nome del popolo italiano" e l`indicazione dell`autorità che l`ha pronunciata;
b) le generalità dell`imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre parti private;
c) l` imputazione;
d) l` indicazione delle conclusioni delle parti;
e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l`indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l`enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. ...

L'art. 132 C.P.C. descrive il contenuto di una sentenza civile:
La sentenza è pronunciata "in nome del popolo italiano" e reca l'intestazione "Repubblica Italiana".
Essa deve contenere:
1). l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
2). l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
3). le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
4). la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione ...

Il Libro terzo del C.P.P. parla delle prove nei processi penali (artt.187 - 271 C.P.P.).
L'art. 192 C.P.P. Valutazione della prova
1. Il giudice valuta la prova dando conto della motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti;
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona inputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. ...

Gli artt. 2697 - 2735 C.C. descrivono prove nei processi civili, l'art. 116 C.P.C. prevede che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo he la legge disponga altrimenti (art. 239, 232 C.P.C., 2700,2702, 2709 ecc. C.C.), l'art. 2729 C.C. prevede che anche le presunzioni nei processi civili devono essere gravi, precise e concordati.

Come si vede, la legge impone ai giudici di valutare e analizzare le prove offerte e gli indizi/presunzioni, di che si conclude che le sentenze dovrebbero contenere elenchi precisi delle prove assunte, delle prove non assunte, degli indizi/presunzioni addibiti con ll'analisi dettagliata sia delle prove sia degli indizi/presunzioni punto per punto. Giudici devono indicare perché ritengono prove valide o non valide, in base di quali criteri indizi/presunzioni vanno ritenute "gravi, precisi e concordanti". Nella vita reale i testi delle sentenze e dei provvedimenti sono fatti nello stile "libero": non si indicano mai elenchi precisi delle prove presentate, delle prove non accettate, delle prove assunte. Abbastanza spesso i testi delle sentenze assomigliano al delirio di un malato mentale, nel quale si osserva il volo libero della fantasia staccata dalla realtà del giudice. In seguito ad un tale comportamento dei giudici tanti cittadini non riescono ad ottenere la giustizia e/o ricevono perfino condanne ingiuste.

Contrastare questo tipo di ingiustizie è difficilissimo.

 
dibattitopubblDate: Martedì, 05/01/2010, 02:29 | Message # 2
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Un esempio del reato di falso ideologico da parte dei giudici scopo avente favoreggiamento ad un'assistente sociale la cui aveva compiuto e continua a compiere reati nefandissimi e odiosissimi può essere visionato qui: http://ridiculegiudiziario.blogspot.com/ .

Due giudici, di primo e secondo grado, hanno scritto menzogne e falsità nei testi delle loro sentenze con lo scopo di procurare l'impunità all'assistente sociale, colpevole - come è stato dimostrato dalla prova testimoniale dei testimoni semplici e di un carabiniere - di reato di calunnia, falso ideologico, falsa testimonianza e diffamazione.

Il caso è illustrato con prove fotografiche e documentali.

 
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