http://childrenfree.wordpress.com/2010/09/19/i-minori-nelle-separazionidivorzi-delle-coppie-multietniche/ I MINORI NELLE SEPARAZIONI/DIVORZI DELLE COPPIE MULTIETNICHE
Nelle cause di separazione di coppie miste, che sono in netta crescita in Italia, si osserva, invece, una conflittualita’ maggiore ( nel 2005 il numero di cause giudiziali e’ pari a circa il 17 per cento dei casi) rispetto a quella delle separazioni di coniugi entrambi italiani (14,2 per cento).
Le coppie miste, inoltre, sono esposte alla separazione più precocemente delle altre. La media temporale dell’unione coniugale alla richiesta di separazione e’ pari a otto anni nelle coppie miste costituite da un cittadino italiano e da uno straniero, contro i 14 riscontrati nelle separazioni di coniugi entrambi cittadini italiani per nascita.
La percentuale dei divorzi misti (chiamiamoli così) e delle separazioni miste si attesta all’80%, con preferenza al divorzio “nostrano”: in breve due coppie interraziali su tre si scindono e il tasso di divorzio è quasi il doppio di quello italiano.
Anche le seconde unioni riscontrano una certa difficoltà: nel 36% dei casi se lo sposo è italiano e la sposa straniera, nel 19% se la sposa è italiana e lo sposo straniero.
Secondo il Rapporto Italia Eurispes 2007, il sospetto il matrimonio misto sia tutt’altro che la carnevalata multiculturale, con feste in costume, piatti etnici e riti in lingua, ma una vera e propria sfida.
Una coppia mista riesce rimanere coniugata in media 8 anni a Roma e 7 anni a Milano.
Uno degli aspetti che solitamente motivano un matrimonio misto è l’interesse, da parte dello straniero, a ottenere la cittadinanza. “Ci siamo trovati di fronte a casi di uomini stranieri che sposano un’italiana, ottengono la cittadinanza e poi chiedono il ricongiungimento familiare con l’altra moglie che si trova in Egitto, il riconoscimento di fatto della propria poligamia”.
Ce lo spiega Souad Sbai, presidente di Acmid (Associazione donne marocchine) e deputata del Pdl.
“Trascorso il periodo canonico necessario all’acquisizione del passaporto magico, la sposa dell’est scopre di non amare più il proprio partner di vent’anni appena più “anziano” di lei, mentre il coniuge maghrebino sovente rammenta di aver lasciato una pendenza coniugale nel proprio paese …”
Ciò che è alquanto triste constatare la presenza, nel matrimonio sgretolato, dei figli nel frattempo sopragiunti.
L’ISTAT ci ricorda che le complicanze vanno individuate in quel 22 per cento di matrimoni misti che vedono protagonista una donna italiana con uno straniero (il restante 78% riguarda maschi italiani che sposano una straniera) .
Il perché risiede nel fatto che solitamente le donne scelgono come partner stranieri degli africani (nel 24% dei casi marocchini, nel 15% tunisini). Nella schiacciante maggioranza dei casi di religione musulmana.
Se i figli rappresentano un notevole problema delle coppie che scoppiano, la cosa diventa di gran lunga piè difficile allorquando siamo in presenza di una coppia mista. E la problematica è ancora più ardua quando lo straniero è anche di fede musulmana.
Nella parte settentrionale dell’Africa e nei paesi a legislazione islamica, infatti, i figli sono la potestà esclusiva del padre (anche in Italia è stato così fino al 1975….) e le madri, quando non “negate”,subiscono un notevole ridimensionamento della potestà sulla prole in caso di separazione o divorzio.
Se il marito porta via il figlio, restituirlo alla madre e riportarlo in Italia diventa impresa faraonica.
La globalizzazione e la maggiore facilità di migrazione hanno portato con sè un aumento generalizzato delle coppie miste, formate da genitori di diversa nazionalità, religione, costumi. Il problema della sottrazione internazionale di minori è all’ordine del giorno ed è di scottante attualità: assistiamo purtroppo al moltiplicarsi di casi in cui i minori si trovano contesi tra genitori di diversa nazionalità, con i conflitti giuridici/pratici che questa cosa comporta, visto che le legislazioni in merito dei diversi paesi possono essere anche molto discordanti.
Questo fenomeno ha allertato anche il Ministero degli Esteri che ha pubblicato un manuale di aiuto e prevenzione al fine di contenere tale confusione ed aiutare genitori e operatori.
“Cosa è la sottrazione internazionale di minori?
Con l’espressione “sottrazione internazionale di minori” si indica la situazione in cui un minore:
- viene illecitamente condotto all’estero ad opera di uno dei genitori che non esercita l’esclusiva potestà, senza alcuna autorizzazione;
- non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all’estero.”
Di solito accade quando, temendo di non ottenere la custodia esclusiva nello Stato di residenza, uno dei due genitori sottrae il figlio e lo conduce nel proprio paese d’origine o altrove, sradicandolo così dal suo contesto sociale, scolastico e geografico, sacrificando il diritto di visita e la frequentazione dell’altro genitore.
Non solo la sottrazione di minore è negativa di per sé ma priva il minore di una delle figure genitoriale, cosa altamente destabilizzante per il minore, ma comporta altresì il trauma per il completo distacco dal contesto nel quale era inserito e che rappresentava non solo la sua “residenza abituale” ma il suo unico luogo di vita.
Purtroppo non esistendo un’armonizzazione internazionale delle normative a riguardo, possono crearsi situazioni giudiziarie contrapposte: il minore è affidato nei rispettivi Paesi contemporaneamente ad entrambi i genitori.
Nel 2005 è stato siglato un Regolamento Internazionale Europeo che mira a superare queste contrapposizioni, ma è valido solo tra i Paesi Europei firmatari (tranne quindi la Danimarca). Il Regolamento prende nome Bruxelles II bis e istituisce uno spazio comune europeo in materia di diritto di famiglia, riconoscendo altresì la validità delle sentenze di affidamento dei minori in tutti gli Stati dell’Unione. Ciò al fine di uniformare la legislazione ed evitare il più possibile casi di contrasto giurisprudenziale che, oltre ad aumentare la conflittualità genitoriale, minacciano il sereno sviluppo della psicologia del bambino.
Esistono diversi strumenti giuridici a livello internazionale – purtroppo non ratificati da tutti gli stati – che permettono al genitore “vittima” della sottrazione di trovare (o quantomeno tentare) una soluzione all’illecito trasferimento del figlio.
1) Convenzione Europea di Lussemburgo del 20.05.1980 sul riconoscimento ed attuazione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sulla rivalutazione dell’affidamento.
La Convenzione si basa sull’ esistenza di un provvedimento di affidamento del minore nello Stato in cui esso abitualmente risiede al momento della sottrazione ed è applicabile quindi solo a queste condizioni.
2) La Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 alla quale aderiscono circa ottanta Paesi.
Tale Convenzione consente il rientro del minore nello stato di residenza abituale. La Convenzione è l’unico strumento giuridico valido cui si ricorre con Paesi non appartenenti alla Unione Europea; purtroppo, non offre garanzie adeguate per il rimpatrio dei minori in ragione della tendenza delle magistrature degli Stati Parte a far prevalere i diritti del cittadino rispetto alla richiesta di rimpatrio del genitore straniero.
3) Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata a New York dalla
Assemblea Generale del 20.11.1989. La Convenzione delle Nazioni Unite è l’insieme di norme internazionali più completo in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia. Tra essi merita attenzione quello del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari (art.8), ad intrattenere rapporti personali e diretti con entrambi i genitori (art. 9 e 10). Stabilisce il principio secondo il quale l’interesse superiore del bambino deve essere la considerazione preminente in tutte le decisioni che lo riguardano. La Convenzione obbliga gli Stati ad attuare tutti i provvedimenti necessari per assistere i genitori e le istituzioni nell’adempimento dei loro doveri nei confronti dei minori, stabiliti dalla Convenzione stessa.
4) Convenzione europea di Strasburgo del 25.01.1996 sull’esercizio dei diritti del
fanciullo. La Convenzione agevola alcuni diritti del bambino tramite il riconoscimento di diritti processuali che al minore si riferiscono.
5) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell’Unione Europea del 27/11/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) n.1347/2000 (è valido per i Paesi dell’Unione Europea ad eccezione della Danimarca, che non lo ha sottoscritto).
In materia di sottrazione di minori il Regolamento stabilisce l’esecutività automatica delle decisioni emesse dal giudice del Paese di residenza abituale del minore, cui è stata presentata la domanda per il ritorno del minore.
Il provvedimento di rimpatrio del bambino va emanato entro sei settimane dalla presentazione della domanda.
Non necessita di dichiarazione di esecutività la decisione dell Autorità di uno stato membro in merito al diritto di visita al minore né è possibile opporsi al riconoscimento dello stesso diritto risultante da un certificato standard.
Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 ha inglobato l’iter previsto dalla Convenzione dell’Aja.
In particolare:
“• tra i Paesi membri dell’Unione, viene ritenuto competente il giudice del paese ove il minore risiedeva prima di essere sottratto;
• è stato creato il titolo esecutivo europeo in materia di diritto di visita e di ritorno del minore.”
Il Regolamento dell’Unione Europea chiamato anche Bruxelles II bis, è valido atassa giuridico-legislativa risulta essere senz’altro la Convenzione dell’Aja, che solo in caso di disputa tra cittadini europei. In presenza di contrasti tra un genitore vincola un gran numero di paesi sparsi in tutto il mondo: Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Belarus, Belgio, Belize, Bosnia Erzegovina, Brasile, Burkina Faso, Bulgaria, Canada, Cile, Cina (solo per le regioni autonome di Hong Kong e Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Ecuador, El Salvador, Esitaliano e uno extraeuropeo lo strumento principe per cercare di dirimere la mtonia, Fiji, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Georgia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Islanda, Israele, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Mauritius, Messico, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Repubblica di Moldova, Repubblica di San Marino, Romania, Saint Kitts e Nevis, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Sri Lanka, Thailandia, Trinidad e Tobago, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Zimbabwe.
L’applicazione della Convenzione dell’Aja e/o del Regolamento, anche se tempestiva non sempre porta al rientro immediato del minore.
Come abbiamo già detto la casistica delle sottrazioni evidenzia il crearsi, nel tempo, di situazioni giudiziarie contrapposte: il minore è affidato in Italia ad un genitore e nel Paese straniero all’altro.
Particolare importanza rivestono in questo senso i consigli che il Ministero degli Esteri elargisce in caso di sottrazione di minore:
“•sporgere tempestivamente denuncia presso gli organi di polizia;
• avvertire il Ministero degli Esteri e la Direzione Generale per gli Italiani all’Estero affinché vengano attivate le competenti Rappresentanze diplomatico-consolari;
• rivolgersi all’Autorità Centrale se il Paese di presunta destinazione aderisce alla Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 o è destinatario del Regolamento (CE) n. 2201/2003;
• far valere il diritto di visita qualora non si disponga di un provvedimento che affidi la custodia del minore.”
Il Ministero, rivolgendosi ai genitori di coppie miste, cerca inoltre di prevenire il verificarsi di sottrazioni di minori all’estero con alcune avvertenze:
“• informarsi sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nello Stato di appartenenza dell’altro genitore;
• far riconoscere, ove possibile, nello Stato di appartenenza dell’altro genitore, l’eventuale provvedimento di affidamento del minore in proprio favore;
• cercare di evitare che il minore sia iscritto sul passaporto del genitore non affidatario;
• se per un qualche motivo il minore deve recarsi all’estero, far sottoscrivere dall’altro genitore un impegno di rientro in Italia alla data stabilita;
• se è già in corso la procedura per la separazione legale, chiedere al Giudice competente che nel provvedimento venga chiaramente indicato il divieto di espatrio del miniore, senza il consenso dell’altro;
• verificare che il divieto di espatrio risulti registrato nelle liste di frontiera;
• se non è stato avviato alcun procedimento per l’affidamento del minore, chiedere l’emissione di uno specifico provvedimento che vieti l’espatrio del minore senza il consenso esplicito dell’altro;
• vigilare, in occasione dell’esercizio del diritto di visita riconosciuto al genitore non affidatario, affinché lo stesso non trattenga con sé il minore illecitamente oltre il periodo stabilito.”
L’auspicio e il consiglio per mitigare questi conflitti che il Ministero si sente di dare è sempre e comunque cercare d’ incentrare ogni azione nell’interesse ed il benessere del minore, vittima innocente di questo sopruso.
Mariagabriella CORBI
Dottoressa in Scienze dell’educazione Consulente dell’educazione familiare
Mediatrice Familiare
maria.gab@hotmail.it