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ARTICOLI, CASI, STATISTICHE
dibattitopubblDate: Mercoledì, 14/10/2009, 18:21 | Message # 1
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dibattitopubblDate: Mercoledì, 14/10/2009, 18:22 | Message # 2
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Bimbi contesi, l' Italia ha casi aperti con 60 Paesi

In Europa i contenziosi più difficili. Tremaglia: via a una commissione, da settembre lavorerà a tempo pieno «Altre 500 vicende aperte». Il consulente legale Bruno Poli: mi sto occupando di tre fratelli di Varese portati in Siria Nel nostro continente il 75% dei «rapimenti» è opera delle madri

http://archiviostorico.corriere.it/2002....4.shtml

ROMA - Quanti altri casi di bambini rapiti dai genitori, dopo quello della piccola Iman rientrata ieri dalla Siria, devono ancora essere risolti? Cinquecento, secondo il ministro per gli Italiani all' estero Mirko Tremaglia, che per affrontare il problema propone un incontro tra le rappresentanze parlamentari al Consiglio d' Europa: «A settembre farò lavorare a tempo pieno la commissione per i figli contesi, che abbiamo istituito col ministero degli Esteri. Siamo in ritardo, è un' indecenza internazionale. Spesso i casi più complicati da risolvere sono quelli in cui a scontrarsi sono genitori di Paesi europei». I Paesi coinvolti nei contenziosi, secondo i dati forniti dalla Farnesina, sono 60. Nel 2001 in Italia sono state avviate 53 cause, ma sono stati soltanto nove i casi risolti. I matrimoni misti sono in crescita: 27 mila ogni anno. Ma i Paesi che hanno firmato la Convenzione dell' Aja del 28 ottobre 1980 sugli aspetti civili delle sottrazioni di minori sono soltanto 64 (Stati Uniti, Brasile, Ungheria, oltre ai Paesi europei). Mentre sono ben 136 quelli che non hanno firmato (Cuba, Santo Domingo, Siria, Turchia, Croazia, Serbia, Albania e tutti i Paesi islamici). Ma non è detto che i contenziosi si risolvano più rapidamente quando i due genitori sono cittadini di Paesi che hanno firmato la Convenzione dell' Aja. Ne sa qualcosa Bruno Poli, il consulente legale di Modena che ha aiutato Iris Moneta a riportare la piccola Iman in Italia e che a sua volta è stato protagonista di un caso drammatico. Poli, che dopo 13 anni di processi, non riesce a vedere regolarmente la figlia avuta con una cittadina danese, si è dedicato anima e corpo alla causa. Ha organizzato un sito Internet, www.bambinirubati.org, per dare ai genitori assistenza legale e morale. È stato consulente, per questa materia, dell' ex ministro Livia Turco. Anche il ministro Tremaglia lo ha chiamato a collaborare. «Con gli stati che hanno aderito alla Convenzione - spiega - è possibile istruire un processo per riavere i propri figli. Ma questo non basta, perché la discrezionalità dei giudici stranieri è troppo ampia». Alessia Pastori, l' esperta del ministero degli Esteri in materia di affidamenti internazionali, conferma: «Dobbiamo uniformare il quadro giuridico. Dobbiamo arrivare al punto in cui, quando il giudice di un Paese europeo decide, la sua sentenza sia valida in tutta Europa. Mentre adesso può non venire accolta». La dottoressa Pastori racconta il caso di un padre di Verona, in lotta da dieci anni per vedere il bambino che la madre tedesca si è portata in Germania: «Con un' applicazione strumentale della legge tedesca, la madre è riuscita a negare al padre per dieci anni il diritto di visita. Questo equivale a un rapimento». Diverse le problematiche che derivano dalla rottura dei matrimoni arabo-europei. In questi casi la componente religiosa e culturale tende a sottrarre lo straniero di religione islamica alla legge nazionale laica. «Sono casi più appariscenti, ma sono più rari e sono quelli che si risolvono più rapidamente - spiega Alessia Pastori -. Attualmente ne abbiamo aperto solo uno, con l' Egitto». Ma ci sono i casi sommersi. Bruno Poli si sta occupando di 60 sottrazioni di minore. «Nella maggior parte dei casi - dice - a rapire i figli sono i padri islamici, seguiti dai sudamericani. In Europa invece, nel 75% dei casi a compiere il rapimento è la madre». Poli si sta occupando di tre fratelli, di Varese tra i due e gli otto anni, portati in Siria dal padre. Ed è ancora un padre siriano il protagonista del caso di Anna Marani, l' insegnante di Perugia, che ha ottenuto dal tribunale di Aleppo la concessione d' incontrare due volte all' anno i figli (due maschi di 13 e 15 anni) che si trovano in Siria dal luglio del ' 98. Siria ed Italia non sono legate da alcun trattato di reciprocità e, secondo l' avvocato Ciurnelli, che ha difeso la madre di Perugia, «questa concessione rappresenta un' apertura ai diritti materni di stampo occidentale». Di parere opposto Egidio Pedrini, il senatore Udeur che si è recato a Damasco per aiutare Sonia Renzi a rivedere il figlio dopo cinque anni: «Anna Marani doveva essere aiutata - dichiara -. Nel mio viaggio in Siria sono venuto a conoscenza di altri due casi drammatici. Quello di Laura Rossi, residente ad Aleppo, sposata con un siriano, madre di tre figli, che non riesce a vedere perché il marito la picchia. E quello di Simona Saba, separata dal marito siriano, che rimane ad Aleppo solo perché, altrimenti, perderebbe il diritto di vederli». Claudio Lazzaro I CASI I NUMERI IL FENOMENO Unioni miste I matrimoni misti sono in crescita: 27 mila ogni anno. La sottrazione dei figli aumenta con l' aumentare delle coppie formate da genitori di nazionalità diversa IL PROBLEMA Contenziosi Secondo il ministro per gli Italiani all' estero Mirko Tremaglia i casi di bambini contesi tra l' Italia e altri Paesi esteri sono 500 I PAESI Le cause I Paesi coinvolti nei contenziosi, secondo i dati forniti dalla Farnesina, sono 60. Nel 2001 in Italia sono state avviate 53 cause, mentre sono stati soltanto 9 i casi risolti LE DIVISIONI Paese per Paese Gli Stati che aderiscono alla Convenzione dell' Aja sugli aspetti civili delle sottrazioni di minori sono 64 (Stati Uniti, Brasile, Ungheria, oltre ai Paesi europei). Sono 136 i Paesi che non hanno firmato (Cuba, Santo Domingo, Siria, Turchia, Croazia, Serbia, Albania e tutti i Paesi islamici) CHI «RAPISCE» Padri o madri Secondo il sito www.bambinirubati.org, nella maggior parte dei casi a rapire i figli sono i padri islamici, seguiti dai sudamericani. In Europa invece, nel 75% dei casi a compiere il rapimento è la madre I CONSIGLI «Vademecum» Il bambino frutto di un matrimonio misto (supponiamo fra madre italiana e padre straniero) va subito registrato al consolato del Paese straniero per evitare che un giorno qualcuno gli possa cambiare nome. E' consigliabile anche depositare una serie di dichiarazioni per attestare che il genitore straniero ha scelto di vivere in Italia e che il suo rapporto con il coniuge è buono LE REGOLE E GLI UFFICI LA RISOLUZIONE Carta dei diritti Nel luglio del ' 92 il Parlamento Europeo approvò la risoluzione di una Carta dei diritti del fanciullo, esprimendo preoccupazione per il fenomeno dei «rapimenti», richiedendo agli stati membri l' armonizzazione delle norme giuridiche nazionali e proponendo la creazione di un registro dei bambini scomparsi, per i circa 6.000 fanciulli di cui si erano perse le tracce GLI ACCORDI Convenzioni Da diversi anni esistono accordi multilaterali e bilaterali con cui si cerca di trovare una soluzione a questo problema. I più importanti sono: la Convenzione dell' Aja, del 28.10.1980, «sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori»; e la Convenzione di Lussemburgo, del 20.05.1980, «sul riconoscimento e l' esecuzione delle decisioni sull' affidamento dei bambini e sul ristabilimento dell' affidamento» Purtroppo l' efficacia delle Convenzioni dipende, in gran parte, dal grado di cooperazione tra stati IL MEDIATORE Ufficio europeo Presso la presidenza del Parlamento Europeo è stato istituito l' Ufficio del mediatore per la sottrazione internazionale dei minori. Tutti i genitori vittime della sottrazione internazionale dei propri figli possono rivolgersi direttamente a questo ufficio, anche nella propria lingua, per ottenere informazioni ed assistenza L' EMERGENZA Chi chiamare L' indirizzo è: Bureau du mediateur du President pour l' enlevement transfortalier d' enfants. Rue Wiertz. B-1047 Bruxelles. Telefono: 32-2-284-5225. Fax: 32-2-284-9225

Lazzaro Claudio

Pagina 2
(20 agosto 2002) - Corriere della Sera

 
VisitatoreDate: Sabato, 14/11/2009, 01:59 | Message # 3
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Canale CEED (associazione che si occupa delle separazione nell'UE) su YouTube:

http://www.youtube.com/user/CEEDeuropa

 
VisitatoreDate: Sabato, 28/11/2009, 19:33 | Message # 4
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http://salvarefionaemilla.blogspot.com/

SALVARE FIONA E MILLA !

Una separazione conflittuale tra Belgio e Italia. L madre accusa il marito e il nonno delle bambine di essere pedofili, mostrando disegni del contenuto ambiguo che ipoteticamente avrebbero fatto le sue figlie (in realtà non si sa chi ha fatto disegni, potrebbe essere la madre stessa).

 
MariaRosaDeHellagenDate: Lunedì, 29/03/2010, 12:02 | Message # 5
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13 ottobre 2009 - 16:00 - La vita in diretta (RaiUno)
Bambini contesi. intervista al Ministro Frattini

 
dibattitopubblDate: Martedì, 30/03/2010, 21:03 | Message # 6
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“I matrimoni misti, composti da un italiano e una straniera o
viceversa, rappresentano la parte più consistente dei matrimoni con
almeno uno sposo straniero: l’8,8% a livello medio nazionale per un
totale di 28.828 celebrazioni nel 2004. La frequenza dei matrimoni
misti è proporzionale all’incidenza della presenza straniera nel nostro
Paese, pertanto sono più diffusi al Nord e al Centro del Paese (circa
12 matrimoni misti ogni cento celebrazioni), ovvero nelle aree in cui
è più stabile e radicato l’insediamento delle comunità straniere. Al
Sud e nelle Isole, al contrario, il fenomeno assume ancora
proporzioni contenute (circa 4,5 matrimoni misti ogni 100). Nelle
coppie miste, la composizione più frequente è quella in cui lo sposo
è italiano e la sposa è straniera: circa 9 matrimoni su 100 al Centro-
Nord e 7 matrimoni su 100 a livello medio nazionale per un totale
di 17.835 nozze celebrate nel 2004. Le donne italiane che scelgono
un partner straniero sono molto meno numerose: 4.443 nel 2004.
Questo tipo di nozze rappresenta l’1,8%.” (Nota informativa ISTAT
del 12 febbraio 2007).

Fonte Istat. 12-02-2007

 
dibattitopubblDate: Martedì, 30/03/2010, 23:40 | Message # 7
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Sottrazione internazionale di minori: un triste fenomeno in progressiva crescita

Benedetta Buttiglione Salazar

Purtroppo le famiglie di oggi sono sempre più fragili, perdono la propria capacità di durare, di rimanere unite, di superare le inevitabili difficoltà della vita e di mantenere il proprio equilibrio e la propria armonia.

Così il numero delle separazioni e dei divorzi cresce in maniera esponenziale e con esso quello dei bambini contesi tra genitori che a volte si mettono d`accordo, ma spesso si trascinano in infinite liti processuali. Generalmente, quando non è possibile ricorrere all`affidamento congiunto, viene privilegiata la mamma (quasi il 90% dei bambini viene affidato alla madre) e questo non è sempre pacificamento accettato dai padri. Quando poi il giudice decide di affidare il figlio al padre, è la madre a non darsene pace. E così possono avvenire quei tristissimi episodi denominati di "sottrazione internazionale di minore" in cui sostanzialmente un genitore disperato rapisce il proprio figlio e lo trasferisce all`estero per non doverlo dividere con l`altro.

Quotidianamente leggiamo sui giornali di bambini frequentemente sottratti o non restituiti al genitore affidatario. Questo è un fenomeno inquietante perché emblematico dell`assoluta mancanza di affetto e di rispetto verso il bambino ridotto a "oggetto" da possedere a qualunque costo e a simbolo del senso di proprietà del genitore sulla sua creatura. Lo sradicamento del bambino dal suo ambiente di vita, la violenza che accompagna il rapimento, l`occultamento che ne rompe le ordinarie usanze di vita, il senso d`impotenza e di dipendenza assoluta, tutto ciò rischia di distruggere la personalità del proprio figlio e questo ai genitori non viene proprio in mente. Il figlio è proprio l`ultimo dei loro pensieri, occupati come sono ad odiarsi e a cercare una rivalsa l`uno sull`altro. I ragazzi contesi possono appartenere a genitori della stessa nazionalità, italiana per esempio, o a coppie miste.

I figli di una famiglia i cui genitori sono entrambi italiani sono in generale più tutelati, anche se la legislazione a riguardo è piuttosto carente di effettività, non essendo facile intervenire, anche con la forza pubblica, per eseguire l`ordine di restituzione emesso dal giudice. E comunque già il tempo necessario per ritrovare il genitore, spesso in fuga col bambino, cercando di nascondersi, produce effetti devastanti sull`animo del bimbo.

Assai più grave però è la sottrazione internazionale di minore, cioè quando uno dei due genitori è di un`altra nazionalità e scappa col figlio nel proprio paese di origine. Purtroppo questo fenomeno è in crescita esponenziale. I dati forniti dalla Farnesina parlano chiaro: si è passati dagli 89 casi del 1998 ai 258 di oggi. Il Ministero della Giustizia italiano ha all`attivo dal 2000 a oggi 1388 procedimenti di rimpatrio. Il dato che emerge, inoltre, è che l`Europa risulta essere il continente che nel 2008 ha avuto il primato di minori contesi, con il 60 per cento dei casi registrati in tutto il mondo.

Nel 2009, in Italia, per contrastare questa gravissima situazione è nata una "Task force interministeriale in materia di sottrazioni internazionali di minori", un organismo tecnico che può agire in modo efficace con il coinvolgimento di tre ministeri: Esteri, Interno e Giustizia.

A livello internazionale esiste la "Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori", aperta alla firma a L`Aja il 25 ottobre 1980, alla quale aderiscono attualmente più di 40 stati nel mondo. Questo strumento normativo assicura l`immediata restituzione del minore illecitamente sottratto ed il ripristino della situazione antecedente a tale sottrazione. Secondo questa Convenzione si può parlare di "sottrazione internazionale di minore" solo in presenza di due condizioni essenziali, precisate nel testo convenzionale: quando colui che ha la potestà sul minore lo conduce all`estero senza autorizzazione e quando il minore non viene ricondotto nel suo paese di origine. Il documento tutela però l`esercizio del diritto di visita a favore del genitore non assegnatario.

Le condizioni per l`applicabilità della Convenzione sono le seguenti:

- che l`affidamento violato sia legalmente riconosciuto nello Stato di residenza abituale del minore prima della sottrazione;

- che tale diritto sia stato effettivamente esercitato prima della sottrazione;

- che il minore non abbia ancora raggiunto i 16 anni di età;

che non sia trascorso più di un anno dal momento dell`evento (sottrazione);
-che dalla restituzione non possa derivare alcun danno morale e materiale per il minore;

-che tale restituzione non violi i principi fondamentali dei Diritti dell`Uomo.

Ma anche l`Europa si è interessata al tema e il 20 maggio 2009 il Consiglio dell`Unione Europea ha emesso un regolamento relativo alla "competenza, al riconoscimento e all`esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi". In esso viene esplicitamente menzionata la questione della sottrazione internazionale di minori, riprendendo le fila della Convenzione.

Benedetta Buttiglione Salazar.

Fonte: http://www.magdiallam.it/node/1477

 
MariaRosaDeHellagenDate: Sabato, 02/04/2011, 08:35 | Message # 8
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http://childrenfree.wordpress.com/2010/09/19/i-minori-nelle-separazionidivorzi-delle-coppie-multietniche/

I MINORI NELLE SEPARAZIONI/DIVORZI DELLE COPPIE MULTIETNICHE

Nelle cause di separazione di coppie miste, che sono in netta crescita in Italia, si osserva, invece, una conflittualita’ maggiore ( nel 2005 il numero di cause giudiziali e’ pari a circa il 17 per cento dei casi) rispetto a quella delle separazioni di coniugi entrambi italiani (14,2 per cento).

Le coppie miste, inoltre, sono esposte alla separazione più precocemente delle altre. La media temporale dell’unione coniugale alla richiesta di separazione e’ pari a otto anni nelle coppie miste costituite da un cittadino italiano e da uno straniero, contro i 14 riscontrati nelle separazioni di coniugi entrambi cittadini italiani per nascita.

La percentuale dei divorzi misti (chiamiamoli così) e delle separazioni miste si attesta all’80%, con preferenza al divorzio “nostrano”: in breve due coppie interraziali su tre si scindono e il tasso di divorzio è quasi il doppio di quello italiano.
Anche le seconde unioni riscontrano una certa difficoltà: nel 36% dei casi se lo sposo è italiano e la sposa straniera, nel 19% se la sposa è italiana e lo sposo straniero.
Secondo il Rapporto Italia Eurispes 2007, il sospetto il matrimonio misto sia tutt’altro che la carnevalata multiculturale, con feste in costume, piatti etnici e riti in lingua, ma una vera e propria sfida.

Una coppia mista riesce rimanere coniugata in media 8 anni a Roma e 7 anni a Milano.

Uno degli aspetti che solitamente motivano un matrimonio misto è l’interesse, da parte dello straniero, a ottenere la cittadinanza. “Ci siamo trovati di fronte a casi di uomini stranieri che sposano un’italiana, ottengono la cittadinanza e poi chiedono il ricongiungimento familiare con l’altra moglie che si trova in Egitto, il riconoscimento di fatto della propria poligamia”.

Ce lo spiega Souad Sbai, presidente di Acmid (Associazione donne marocchine) e deputata del Pdl.

“Trascorso il periodo canonico necessario all’acquisizione del passaporto magico, la sposa dell’est scopre di non amare più il proprio partner di vent’anni appena più “anziano” di lei, mentre il coniuge maghrebino sovente rammenta di aver lasciato una pendenza coniugale nel proprio paese …”

Ciò che è alquanto triste constatare la presenza, nel matrimonio sgretolato, dei figli nel frattempo sopragiunti.

L’ISTAT ci ricorda che le complicanze vanno individuate in quel 22 per cento di matrimoni misti che vedono protagonista una donna italiana con uno straniero (il restante 78% riguarda maschi italiani che sposano una straniera) .

Il perché risiede nel fatto che solitamente le donne scelgono come partner stranieri degli africani (nel 24% dei casi marocchini, nel 15% tunisini). Nella schiacciante maggioranza dei casi di religione musulmana.

Se i figli rappresentano un notevole problema delle coppie che scoppiano, la cosa diventa di gran lunga piè difficile allorquando siamo in presenza di una coppia mista. E la problematica è ancora più ardua quando lo straniero è anche di fede musulmana.

Nella parte settentrionale dell’Africa e nei paesi a legislazione islamica, infatti, i figli sono la potestà esclusiva del padre (anche in Italia è stato così fino al 1975….) e le madri, quando non “negate”,subiscono un notevole ridimensionamento della potestà sulla prole in caso di separazione o divorzio.

Se il marito porta via il figlio, restituirlo alla madre e riportarlo in Italia diventa impresa faraonica.

La globalizzazione e la maggiore facilità di migrazione hanno portato con sè un aumento generalizzato delle coppie miste, formate da genitori di diversa nazionalità, religione, costumi. Il problema della sottrazione internazionale di minori è all’ordine del giorno ed è di scottante attualità: assistiamo purtroppo al moltiplicarsi di casi in cui i minori si trovano contesi tra genitori di diversa nazionalità, con i conflitti giuridici/pratici che questa cosa comporta, visto che le legislazioni in merito dei diversi paesi possono essere anche molto discordanti.

Questo fenomeno ha allertato anche il Ministero degli Esteri che ha pubblicato un manuale di aiuto e prevenzione al fine di contenere tale confusione ed aiutare genitori e operatori.
“Cosa è la sottrazione internazionale di minori?

Con l’espressione “sottrazione internazionale di minori” si indica la situazione in cui un minore:

- viene illecitamente condotto all’estero ad opera di uno dei genitori che non esercita l’esclusiva potestà, senza alcuna autorizzazione;

- non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all’estero.”
Di solito accade quando, temendo di non ottenere la custodia esclusiva nello Stato di residenza, uno dei due genitori sottrae il figlio e lo conduce nel proprio paese d’origine o altrove, sradicandolo così dal suo contesto sociale, scolastico e geografico, sacrificando il diritto di visita e la frequentazione dell’altro genitore.
Non solo la sottrazione di minore è negativa di per sé ma priva il minore di una delle figure genitoriale, cosa altamente destabilizzante per il minore, ma comporta altresì il trauma per il completo distacco dal contesto nel quale era inserito e che rappresentava non solo la sua “residenza abituale” ma il suo unico luogo di vita.

Purtroppo non esistendo un’armonizzazione internazionale delle normative a riguardo, possono crearsi situazioni giudiziarie contrapposte: il minore è affidato nei rispettivi Paesi contemporaneamente ad entrambi i genitori.

Nel 2005 è stato siglato un Regolamento Internazionale Europeo che mira a superare queste contrapposizioni, ma è valido solo tra i Paesi Europei firmatari (tranne quindi la Danimarca). Il Regolamento prende nome Bruxelles II bis e istituisce uno spazio comune europeo in materia di diritto di famiglia, riconoscendo altresì la validità delle sentenze di affidamento dei minori in tutti gli Stati dell’Unione. Ciò al fine di uniformare la legislazione ed evitare il più possibile casi di contrasto giurisprudenziale che, oltre ad aumentare la conflittualità genitoriale, minacciano il sereno sviluppo della psicologia del bambino.

Esistono diversi strumenti giuridici a livello internazionale – purtroppo non ratificati da tutti gli stati – che permettono al genitore “vittima” della sottrazione di trovare (o quantomeno tentare) una soluzione all’illecito trasferimento del figlio.

1) Convenzione Europea di Lussemburgo del 20.05.1980 sul riconoscimento ed attuazione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sulla rivalutazione dell’affidamento.

La Convenzione si basa sull’ esistenza di un provvedimento di affidamento del minore nello Stato in cui esso abitualmente risiede al momento della sottrazione ed è applicabile quindi solo a queste condizioni.

2) La Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 alla quale aderiscono circa ottanta Paesi.
Tale Convenzione consente il rientro del minore nello stato di residenza abituale. La Convenzione è l’unico strumento giuridico valido cui si ricorre con Paesi non appartenenti alla Unione Europea; purtroppo, non offre garanzie adeguate per il rimpatrio dei minori in ragione della tendenza delle magistrature degli Stati Parte a far prevalere i diritti del cittadino rispetto alla richiesta di rimpatrio del genitore straniero.

3) Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata a New York dalla
Assemblea Generale del 20.11.1989. La Convenzione delle Nazioni Unite è l’insieme di norme internazionali più completo in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia. Tra essi merita attenzione quello del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari (art.8), ad intrattenere rapporti personali e diretti con entrambi i genitori (art. 9 e 10). Stabilisce il principio secondo il quale l’interesse superiore del bambino deve essere la considerazione preminente in tutte le decisioni che lo riguardano. La Convenzione obbliga gli Stati ad attuare tutti i provvedimenti necessari per assistere i genitori e le istituzioni nell’adempimento dei loro doveri nei confronti dei minori, stabiliti dalla Convenzione stessa.

4) Convenzione europea di Strasburgo del 25.01.1996 sull’esercizio dei diritti del
fanciullo. La Convenzione agevola alcuni diritti del bambino tramite il riconoscimento di diritti processuali che al minore si riferiscono.

5) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell’Unione Europea del 27/11/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) n.1347/2000 (è valido per i Paesi dell’Unione Europea ad eccezione della Danimarca, che non lo ha sottoscritto).

In materia di sottrazione di minori il Regolamento stabilisce l’esecutività automatica delle decisioni emesse dal giudice del Paese di residenza abituale del minore, cui è stata presentata la domanda per il ritorno del minore.

Il provvedimento di rimpatrio del bambino va emanato entro sei settimane dalla presentazione della domanda.

Non necessita di dichiarazione di esecutività la decisione dell Autorità di uno stato membro in merito al diritto di visita al minore né è possibile opporsi al riconoscimento dello stesso diritto risultante da un certificato standard.
Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 ha inglobato l’iter previsto dalla Convenzione dell’Aja.

In particolare:

“• tra i Paesi membri dell’Unione, viene ritenuto competente il giudice del paese ove il minore risiedeva prima di essere sottratto;

• è stato creato il titolo esecutivo europeo in materia di diritto di visita e di ritorno del minore.”
Il Regolamento dell’Unione Europea chiamato anche Bruxelles II bis, è valido atassa giuridico-legislativa risulta essere senz’altro la Convenzione dell’Aja, che solo in caso di disputa tra cittadini europei. In presenza di contrasti tra un genitore vincola un gran numero di paesi sparsi in tutto il mondo: Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Belarus, Belgio, Belize, Bosnia Erzegovina, Brasile, Burkina Faso, Bulgaria, Canada, Cile, Cina (solo per le regioni autonome di Hong Kong e Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Ecuador, El Salvador, Esitaliano e uno extraeuropeo lo strumento principe per cercare di dirimere la mtonia, Fiji, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Georgia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Islanda, Israele, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Mauritius, Messico, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Repubblica di Moldova, Repubblica di San Marino, Romania, Saint Kitts e Nevis, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Sri Lanka, Thailandia, Trinidad e Tobago, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Zimbabwe.

L’applicazione della Convenzione dell’Aja e/o del Regolamento, anche se tempestiva non sempre porta al rientro immediato del minore.

Come abbiamo già detto la casistica delle sottrazioni evidenzia il crearsi, nel tempo, di situazioni giudiziarie contrapposte: il minore è affidato in Italia ad un genitore e nel Paese straniero all’altro.

Particolare importanza rivestono in questo senso i consigli che il Ministero degli Esteri elargisce in caso di sottrazione di minore:

“•sporgere tempestivamente denuncia presso gli organi di polizia;

• avvertire il Ministero degli Esteri e la Direzione Generale per gli Italiani all’Estero affinché vengano attivate le competenti Rappresentanze diplomatico-consolari;

• rivolgersi all’Autorità Centrale se il Paese di presunta destinazione aderisce alla Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 o è destinatario del Regolamento (CE) n. 2201/2003;

• far valere il diritto di visita qualora non si disponga di un provvedimento che affidi la custodia del minore.”
Il Ministero, rivolgendosi ai genitori di coppie miste, cerca inoltre di prevenire il verificarsi di sottrazioni di minori all’estero con alcune avvertenze:

“• informarsi sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nello Stato di appartenenza dell’altro genitore;

• far riconoscere, ove possibile, nello Stato di appartenenza dell’altro genitore, l’eventuale provvedimento di affidamento del minore in proprio favore;

• cercare di evitare che il minore sia iscritto sul passaporto del genitore non affidatario;

• se per un qualche motivo il minore deve recarsi all’estero, far sottoscrivere dall’altro genitore un impegno di rientro in Italia alla data stabilita;

• se è già in corso la procedura per la separazione legale, chiedere al Giudice competente che nel provvedimento venga chiaramente indicato il divieto di espatrio del miniore, senza il consenso dell’altro;

• verificare che il divieto di espatrio risulti registrato nelle liste di frontiera;

• se non è stato avviato alcun procedimento per l’affidamento del minore, chiedere l’emissione di uno specifico provvedimento che vieti l’espatrio del minore senza il consenso esplicito dell’altro;

• vigilare, in occasione dell’esercizio del diritto di visita riconosciuto al genitore non affidatario, affinché lo stesso non trattenga con sé il minore illecitamente oltre il periodo stabilito.”
L’auspicio e il consiglio per mitigare questi conflitti che il Ministero si sente di dare è sempre e comunque cercare d’ incentrare ogni azione nell’interesse ed il benessere del minore, vittima innocente di questo sopruso.

Mariagabriella CORBI

Dottoressa in Scienze dell’educazione Consulente dell’educazione familiare

Mediatrice Familiare

maria.gab@hotmail.it

 
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