Allego un importante file, scaricabile anche da questo link http://www.4shared.com/file....ze.html (http://www.4shared.com/file/108574156/8281b87/Accesso_agli_atti_-_normativa_e_sentenze.html) Trattasi di una sentenza, consultabile anche dal sito dove l'ho presa, http://www.altalex.com/index.php?idnot=44083. Il sito è davvero ricco di notizie in tutte le direzioni giuridiche, amministrative e altro.
Sappiate da subito che:
1. L'art. 24 della Legge n. 241 del 1990, nel testo novellato, al comma 7 recita che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
2. Nell'ordinamento delineato dalla L. n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza.
3. dell'art. 1 della Legge n. 119/2001, secondo cui: “Gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale”.
4. art. 2 individua le categorie di documenti inaccessibili, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Legge n. 241/90 , in virtù del segreto professionale, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso.
Per garantire dette esigenze vengono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza;
b) atti defensionali;
c) corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a) e b). Come emerge chiaramente dalla norma, in questo caso l'ordinamento non si limita ad individuare i documenti sottratti all'accesso in forza del superiore segreto professionale, ma ne indica anche le concrete ragioni (salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso).