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COSA C'E' DA SAPERE SULL'ACCESSO AGLI ATTI... TANTO NEGATO
musicolocoDate: Venerdì, 29/05/2009, 20:00 | Message # 1
Group: Blocked
Messages: 21
Status: Offline
Allego un importante file, scaricabile anche da questo link http://www.4shared.com/file....ze.html (http://www.4shared.com/file/108574156/8281b87/Accesso_agli_atti_-_normativa_e_sentenze.html)

Trattasi di una sentenza, consultabile anche dal sito dove l'ho presa, http://www.altalex.com/index.php?idnot=44083. Il sito è davvero ricco di notizie in tutte le direzioni giuridiche, amministrative e altro.

Sappiate da subito che:

1. L'art. 24 della Legge n. 241 del 1990, nel testo novellato, al comma 7 recita che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

2. Nell'ordinamento delineato dalla L. n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza.

3. dell'art. 1 della Legge n. 119/2001, secondo cui: “Gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale”.

4. art. 2 individua le categorie di documenti inaccessibili, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Legge n. 241/90 , in virtù del segreto professionale, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso.
Per garantire dette esigenze vengono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza;
b) atti defensionali;
c) corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a) e b). Come emerge chiaramente dalla norma, in questo caso l'ordinamento non si limita ad individuare i documenti sottratti all'accesso in forza del superiore segreto professionale, ma ne indica anche le concrete ragioni (salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso).

Attachments: Accessoagliatti.doc (35.5 Kb)
 
Stella66Date: Domenica, 31/05/2009, 06:26 | Message # 2
Group: Iscritti
Messages: 1
Status: Offline
Salve mi associo a tutti gli altri genitori qua nel blog putroppo, in data due gennaio corrente anno mi sono separata dal mio compagno con il quale ho avuto una bambina che adesso ha 3 anni e mezzo, dopo anni di violenze psicologiche e fisiche sia da parte del mio compagno che della sua famiglia, la sera del 2 gennaio durante il litigio perchè lui chattava in chat bdsm anche davanti alla bambina e non andava nemmeno più a lavoare i suoi genitori hanno chiamato i c.c (due anni prima avevo sengalato che la notte nn ci faceva mai dormire per i suoi vaneggiamenti) suo padre spiando dietro la finestra ha sentito tutto ciò che dicevo al carabiniere. il giorno 3 me ne sono andata da roma verso biella presso alcuni amici sia io che mia figlia.. i suoi prima che partissimo mi hanno chiesto di lasciare la bambina con loro. rifiuto assoluto, premetto che mia figlia ha una malattia rara metabolica la mucopolisaccaridosi per cui ritardo psicomotorio, ho mandaato dopo 5 gg raccomandata a/r faccio presente che il padre della bimba me l'ha affidata davanti ai carabinieri, e procediamo nella nostra nuova vita, il 28 gennaio scendo a roma per la visita della legge 104 sempre per la mia piccola, loro padre madre e figlio mi chiedono l'affido congiunto tra nonni e paddre , di nuovo il mio rifiuto, allora mi dicono che c'è una segnalazione al TM e mi danno persino il numero del protocollo .. non si capisce ben come... morale la bambina è affidata ai servizi sociali e alla asl competente e collocata presso i nonni parterni. il decreto mi è stato notificato il 16 marzo e udienza in tribunale fissata per il 20 marzo alle ore 14. avvocato nemmeno a parlarle me lo hanno impedito, non riesco a visionare gli atti al TM dicono che è per salvaguardare la privacy di un minore... (che è mia figlia) intanto mia figlia abita con i nonni lui 75 anni lei 70 ,non si è visto nessuno del servizio sociale almeno io, e i nonni fanno da padrone ingiuriandomi davnti alla bambina con i parenti i vicini che dire oltre c'è anche di peggio lo sò a chi vengono tolti ma come giustamente mi diceva una mamma ieri sera li allontanano piano piano. Beh credo che se ci uniamo tutti forse qualcosa si potrà ottenere almeno ci spero ci voglio credere , non è possibile che per toglierci i nostri bambini bastano i piatti del pranzo nell'acquaio il sacchetto dell'immondizia da portare via e un letto disfatto con le valige e gli indumenti da metterci dentro per giudicare un ambiente degradato, è si ha ragione musicoloco c'è la mafia . Non voglio aggiungere oltre per il momento.
 
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