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DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO
dibattitopubblDate: Venerdì, 04/09/2009, 17:50 | Message # 1
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LEGGE 24 marzo 2001, n. 89

Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.

(G.U. SERIE GENERALE N. 78 DEL 3/4/2001)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo I
DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO CIVILE

Art. 1.
(Pronuncia in camera di consiglio)
1. L'articolo 375 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 375. - (Pronuncia in camera di consiglio). - La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;
3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;
4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;
5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonche' quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.
La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma".

Capo II
EQUA RIPARAZIONE

Art. 2.
(Diritto all'equa riparazione)
1. Chi ha subi'to un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.
2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessita' del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonche' quello di ogni altra autorita' chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.
3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale e' riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicita' della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

Art. 3.
(Procedimento)
1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto e' concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.
2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.
3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze. (1)
4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, e' notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
5. Le parti hanno facolta' di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui e' fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che e' a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.
6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto e' immediatamente esecutivo.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1º gennaio 2002.

(1) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1224 della Legge Finanziaria 2007.

Art. 4.
(Termine e condizioni di proponibilita')
1. La domanda di riparazione puo' essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, e' divenuta definitiva.

Art. 5.
(Comunicazioni)
1. Il decreto di accoglimento della domanda e' comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilita', nonche' ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

Art. 6.
(Norma transitoria)
1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano gia' tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilita' da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.
2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 marzo 2001

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3813):
Presentato dal senatore Michele Pinto ed altri il 16 febbraio 1999.
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 marzo 1999 con pareri delle commissioni 1a, 3a, 4a, 5a e 6a, e giunta per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 2a commissione il 21, 27 e 28 aprile 1999; 16 e 22 marzo 2000; 25 e 31 maggio 2000; 29 giugno 2000; 4, 5 e 6 luglio 2000.
Relazione scritta presentata il 14 settembre 2000 (atto n. 3813/A-relatore sen. Follieri).
Esaminato in aula ed approvato il 28 settembre 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7327):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 ottobre 2000 con pareri delle commissioni I, III, IV, V, VI e XIV.
Esaminato dalla II commissione il 29 novembre 2000;
23 gennaio 2001 ed 8 febbraio 2001.
Esaminato in aula il 12 febbraio 2001 ed approvato, con modificazioni, il 6 marzo 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 3813-B):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede dilberante, il 7 marzo 2001 con pareri delle commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede legislativa, ed approvato l'8 marzo 2001.

 
dibattitopubblDate: Venerdì, 04/09/2009, 17:54 | Message # 2
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EQUA RIPARAZIONE DEL DANNO DA IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO, esempi:
http://www.delittoecastigo.info/leggepinto/giurisprudenza.htm

http://www.diritto.it/osservatori/equa_riparazione/biblio.html - Osservatorio sull'equa riparazione, Bibliografia
"Mario Finocchiaro: L’istante deve dimostrare l’esistenza di un danno derivante dall’inefficienza degli apparati giudiziari. 2001, n. 46, p.29, Guida al Diritto, Il Sole 24 ORE S.p.a. (Commento ai decreti della Corte di Appello di Ancona del 28-06/11/07/2001 e Corte di Appello di Brescia del 09-17/08/2001)" - come pare, sofferenza subita non è un danno. La neccessità di provare danni porta al diniego della giustizia in quanto sofferenze e imiliazioni molto spesso non possono essere provati.

 
VisitatoreDate: Venerdì, 04/09/2009, 18:05 | Message # 3
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http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_8.wp?tab=d

La persona che ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’eccessiva durata di un processo può chiedere una equa riparazione.

Il ricorso va proposto nei confronti:

- del Ministro della Giustizia per i procedimenti ordinari

- del Ministro della Difesa per i procedimenti militari

- del Ministro delle Finanze per i procedimenti tributari

- del Presidente del Consiglio dei Ministri negli altri casi

La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

Per la presentazione del ricorso è necessaria l’assistenza di un avvocato.

Per altre informazioni:

Uffici giudiziari di Genova

Normativa di riferimento: legge 24 marzo 2001, n. 89

Added (04/09/2009, 18:05)
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http://www.ufficigiudiziarigenova.it/pages_new/equa_riparazione.htm

EQUA RIPARAZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO

CORTE D’APPELLO – Volontaria Giurisdizione

COS'E'
E’ una procedura che prevede la possibilità di chiedere un’equa riparazione a chi abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’eccessiva durata di un processo, ossia per il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata con Legge n. 848 del 4/8/55 . Art. 6, paragrafo 1

LEGGI E REGOLAMENTI


Legge 24/03/2001 n.89 (Legge Pinto) Convenzione salvaguardia diritti uomo e libertà fondamentali; art. 111 Cost. Art 111 Costituzione
CHI
La persona che ha subito un danno a causa dell’eccessiva durata del processo, E obbligatoria l’assistenza di un legale munito di procura speciale.
La parte che si trovi nelle condizioni di reddito previste dalla legge può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

COME
La domanda di equa riparazione si propone con ricorso sottoscritto dal difensore munito di procura speciale.
Il ricorso va proposto:
- nei confronti del Ministro della Giustizia per i procedimenti ordinari
- del Ministro della Difesa per i procedimenti militari
- del Ministro delle Finanze per i procedimenti tributari *
- del Presidente del Consiglio dei Ministri negli altri casi

DOVE
Alla Corte d’ Appello stabilita in base all’ art. 11 c.p.p. e 1 disp. Att. C.p.p. ossia alla Corte d’Appello determinata in base alla tabella A allegata alle disp. Att. Tabella A

COSTO La procedura è esente da contributo unificato.
Diritti forfettizzati di notifica € 8,00

DOCUMENTI
E’ necessario presentare i documenti che dimostrano un ritardo imputabile (es. verbali di udienze di mero rinvio, mancato deposito della C.T.U .nei termini )

TERMINI
La domanda può essere proposta durante il procedimento di cui si lamenta l’eccessiva durata e comunque, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla decisione definitiva dello stesso.

INOLTRE
La Corte di Appello, entro quattro mesi dal deposito della domanda, deve pronunciarsi con decreto immediatamente esecutivo ed impugnabile in Cassazione.
La Corte nel proprio accertamento tiene conto della complessità del caso, del comportamento delle parti, del giudice e degli altri soggetti coinvolti.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale il giudice può anche disporre adeguate forme di pubblicità.
Con questa procedura è possibile anche lamentare l'eccessiva durata di un processo amministrativo.
La decisione della Corte d’Appello è ricorribile per Cassazione.

STORICO
Prima della legge Pinto, le domande di risarcimento si proponevano alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.
La giurisprudenza formatasi presso la sede comunitaria aveva individuato il termine di ragionevole durata del processo in:
- tre anni per il processo di 1° grado
- sei anni per tutti i gradi di giudizio compresa la Cassazione.

NEWS*
Sentenze Cassazione Sezioni Unite n. 1338- 1339 – 1340/04 hanno stabilito che prima di poter ricorrere alla Corte di Giustizia occorre aver esaurito tutti i rimedi interni (ricorso Corte Appello Legge Pinto e ricorso Cassazione)

 
VisitatoreDate: Venerdì, 04/09/2009, 18:24 | Message # 4
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La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte d’appello stabilita in base alla tabella A allegata all’art. 7 della legge 2 dicembre 1998, n. 420.

Esempio: se il processo si è svolto presso la corte di appello di Napoli, la domanda di equa riparazione per eccessiva durata del processo si propone alla corte di appello di Roma

I recapiti delle corti d'appello

TAB. A

(articolo 7 della legge 2 dicembre 1998 n. 420)

«Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.

tabella A


Dal distretto di Al distretto di


Roma Perugia


Perugia Firenze


Firenze Genova


Genova Torino


Torino Milano


Milano Brescia


Brescia Venezia


Venezia Trento


Trento Trieste


Trieste Bologna


Bologna Ancona


Ancona L'Aquila


L'Aquila Campobasso


Campobasso Bari


Bari Lecce


Lecce Potenza


Potenza Catanzaro


Cagliari Roma


Palermo Caltanissetta


Caltanissetta Catania


Catania Messina


Messina Reggio Calabria


Reggio Calabria Catanzaro


Catanzaro Salerno


Salerno Napoli


Napoli Roma»



Added (04/09/2009, 18:24)
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http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_8.wp?tab=w

 
VisitatoreDate: Mercoledì, 18/11/2009, 21:19 | Message # 5
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PROGGETTO LEGGE SU PROCESSO BREVE

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_7616.asp

E' stato presentato al Senato il disegno di legge sul processo breve. In base al disengo di legge, la durata del processo si considera ragionevole se non supera i due anni. Il documento si compone di soli tre articoli (l'ultimo è relativo solo alla entrata in vigore). Il primo prevede che "ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell'istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualita' di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno". Nel disegno di legge si dispone inoltre che "non sono considerati irragionevoli nel computo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimita', nonche' di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio".

L'art.2 sull'estinzione del processo nelle ipotesi in cui siano violati i termini di ragionevole durata prevede che "il giudice nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'art. 157 del codice penale e' inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:
a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi piu' di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;
b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi piu' di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;
c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi piu' di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione.
d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso e' decorso piu' di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Il corso dei termini indicati nel comma 1 della norma e' sospeso:
a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale e' imposta da una particolare disposizione di legge;
b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessita' di acquisizione della prova;
c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando".

Nel testo si precisa che le disposizioni circa l'estinzione dei processi "non si applicano nei processi in cui l'imputato ha gia' riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se e' intervenuta la riabilitazione, o e' stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale" e nei processi relativi a delitti come: associazione a delinquere, incendio, pornografia minorile, sequestro di persona, atti persecutori, furto aggravato, circonvenzione d'incapace, delitti in violazione di norme sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro e sulla circolazione stradale, reati previsti dal testo unico di disciplina dell'immigrazione, traffico illecito di rifiuti".

Il comma 7 dell'articolo 2 stabilisce infine che le disposizioni "non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente in udienza ovvero e' presentata dall'interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale". L'ultimo articolo (l'art.3) riguarda l'entrata in vigore della legge.

(Data: 12/11/2009 16.10.00 - Autore: Roberto Cataldi)

Added (18/11/2009, 21:19)
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* * *


Processo breve: per l'associazione nazionale magistrati è una riforma devastante


http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_7616.asp

In relazione al disegno di legge sul "processo breve" sono intervenuti con una nota congiunta Luca Palamara e Giuseppe Cascini, rispettivamente presidente e segretario generale dell'Anm dichiarando senza mezzi termini che la riforma può avere effetti devastanti destinando inevitabilmente la prescrizione processi per reati gravi. "La lettura del disegno di legge sul cosiddetto 'processo breve', presentato stamane al Senato, - scrivono Palamara e Cascini - conferma e aggrava le forti perplessita' gia' espresse ieri dall'Anm nell'incontro con la Consulta per la giustizia del Pdl, pur in assenza di testi e di particolari. Oggi sentiamo il dovere di dire che questa riforma avrebbe effetti devastanti sul funzionamento della giustizia penale in Italia. [...] Gli unici processi che potranno essere portati a termine saranno quelli nei confronti dei recidivi e quelli relativi ai fatti indicati in un elenco di eccezioni (articolo 2, comma 5 del disegno di legge) che pone forti dubbi di costituzionalita'. E' impensabile, infatti, che il processo per una truffa di milioni di euro nei confronti dell'imputato incensurato si estingua, mentre debba proseguire il processo per una truffa da pochi euro, commessa da una persona gia' condannata, magari anni prima, per altro reato".
Ma non basta. Palamara e Cascini elencano una serie di reati gravi che saranno imevitabilmente destinati alla prescrizione. Si tratta di processi quali "abuso d'ufficio, corruzione semplice e in atti giudiziari, rivelazione di segreti d'ufficio, truffa semplice o aggravata, frodi comunitarie, frodi fiscali, falsi in bilancio, bancarotta preferenziale, intercettazioni illecite, reati informatici, ricettazione, vendita di prodotti con marchi contraffatti; traffico di rifiuti, vendita di prodotti in violazione del diritto d'autore, sfruttamento della prostituzione, violenza privata, falsificazione di documenti pubblici, calunnia e falsa testimonianza, lesioni personali, omicidio colposo per colpa medica, maltrattamenti in famiglia, incendio, aborto clandestino".

(Data: 12/11/2009 16.17.00 - Autore: Roberto Cataldi)

 
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