L'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo¹ Con l'adesione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, gli Stati contraenti si sono impegnati a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti (art. 46 secondo paragrafo della Convenzione).
Le sentenze che accertano una violazione della Convenzione possono far sorgere per lo Stato interessato diversi obblighi, che in via generale si distinguono in:
a) Pagamento in favore del ricorrente d'una somma a titolo d'equa soddisfazione.
La sentenza indica se la somma è dovuta per danni materiali, morali o per spese, indica anche il tasso d'interesse dovuto in caso di ritardo nel pagamento. Lo Stato è strettamente vincolato all’adempimento di quest'obbligo, previsto dall'art. 41 della Convenzione.
b) Misure d'ordine individuale.
Sono provvedimenti vari, per lo più di carattere giudiziario ed amministrativo, che possono riportare la parte lesa nella situazione di fatto e di diritto precedente alla violazione della Convenzione, in applicazione del principio della restituito in integrum. Una tipica misura individuale nei casi di violazione dell'equo processo (articolo 6 della Convenzione) è la riapertura delle procedure giudiziarie nazionali. Lo Stato, nella scelta di queste misure come in quelle successive, gode d'un certo margine d'apprezzamento.
c) Misure d'ordine generale.
Anche queste misure presentano un'ampia varietà e servono a prevenire violazioni future e simili della Convenzione. Possono consistere in riforme legislative, in mutamenti giurisprudenziali ed in interventi sul piano amministrativo ed organizzativo. Hanno carattere generale e quindi possono applicarsi a più persone, ulteriori rispetto ai diretti interessati alla sentenza. Rientra, ad esempio, tra queste misure la pubblicazione e la diffusione delle sentenze della Corte europea.
L'esecuzione delle sentenze davanti al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, un raccordo procedurale tra la Corte europea e gli Stati nazionali.
Le sentenze definitive della Corte europea (art. 44 della Convenzione) sono trasmesse al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione (art. 46 secondo paragrafo della Convenzione).
Il Comitato dei Ministri è l’organo del Consiglio d'Europa dotato di maggiori poteri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, o dai loro delegati, dei 47 Paesi aderenti alla Convenzione. In apposite riunioni (c.d. DH, droit de l’homme, o HR, human rights) esamina i singoli casi presentati con un ordine del giorno annotato, preparato dal Segretariato del Consiglio d’Europa - Servizio giuridico dell’esecuzione.
Ad ogni riunione ove il singolo caso è trattato il Comitato adotta una particolare Decisione che richiama le questioni attuali dell'esecuzione e fissa la data dell'esame successivo.
Le tappe maggiormente significative dell'esecuzione sono segnate dalle Risoluzioni interinali, che danno atto dei progressi compiuti da parte dello Stato nell'adozione delle misure richieste e lo incoraggiano in ulteriori sforzi per adempiere interamente alle obbligazioni dell'esecuzione.
Le Risoluzioni finali pongono termine alle procedure esecutive, dichiarando l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi a carico dello Stato interessato.
Accesso ai documenti dell'esecuzione delle sentenze della Corte europea
Nelle due lingue ufficiali, inglese e francese, la documentazione è reperibile sulla rete internet con i seguenti links:
Sul sito del Comitato dei Ministri, si trovano gli ordini del giorno annotati (annotated agendas for DH meetings/ ordres du jour annoté pour les reunions DH), di presentazione dei casi. Contengono una sintesi delle violazioni e le misure, individuali e generali in esame:
http://www.coe.int/t/cm/WCD/simpleSearch_fr.asp
Sul sito della Corte europea si trovano le Risoluzioni, interinali e finali (Interim end final Resolutions/ Résolutions intérimaires et finales) relative all'esecuzione delle sentenze. Nel motore di ricerca della Corte occorre prima deselezionare la casella sentenze (arrêts/judgements), quindi selezionare le caselle "resolutions" ed "execution" ed inserire il nome del ricorrente (intitulé de l'affaire/ case title) od altra chiave di ricerca:
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-fr
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en
¹ Informazioni a cura di Mario Remus, esperto presso il Ministero degli Affari Esteri, al fine di agevolare l'operato dell' Agente di Governo presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo