Dibattito pubblico
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CONVENZIONE EUROPEA PER SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO
dibattitopubblDate: Venerdì, 04/09/2009, 14:49 | Message # 1
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http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/005.htm - CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITI DELL'UOMO E DELLE LIBERTà FONDAMENTALI, link sul sito del consilgio d'Europa
In Italia è la legge 848/1955
Attachments: CONVENZIONEEURO.pdf (163.3 Kb)
 
dibattitopubblDate: Venerdì, 04/09/2009, 14:53 | Message # 2
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Consiglio d'Europa
COMITATO DEI MINISTRI

Raccomandazione Rec(2002)13 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla pubblicazione e diffusione negli Stati membri del testo della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e della giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (adottata dal Comitato dei Ministri il 18 dicembre 2002, nella 822° riunione dei Delegati dei Ministri)

Il Comitato dei Ministri, in virtù dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa,
avuto riguardo all'importanza della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (di seguito denominata "la Convenzione") quale strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo ed, in particolare, all'importanza della giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (di seguito denominata "la Corte");
considerando essenziale un accesso facilitato alla giurisprudenza della Corte per un'effettiva applicazione della Convenzione a livello nazionale, per garantire la conformità delle decisioni nazionali a tale giurisprudenza e per prevenirne le violazioni;
Considerando le prassi seguite in materia di pubblicazione e di diffusione di giurisprudenza della Corte, rispettivamente dalla stessa Corte, dal Comitato dei Ministri, nell'ambito del controllo dell'esecuzione delle sentenze della Corte, e dagli Stati membri;

Considerando l'incoraggiamento rivolto agli Stati membri, durante la Conferenza ministeriale europea sui Diritti dell'Uomo (Roma, 3-4 novembre 2000), al fine di "assicurarsi che il testo della Convenzione sia tradotto ed ampiamente diffuso alle autorità nazionali, in particolare agli organi giurisdizionali, e che gli sviluppi giurisprudenziali della Corte siano sufficientemente accessibili nella o nelle lingue nazionali";
Tenuta presente la diversità delle tradizioni e delle prassi degli Stati membri in materia di pubblicazione e di diffusione delle decisioni giudiziarie;
Ricordando che, a norma dell'articolo 12 dello Statuto del Consiglio d'Europa, le lingue ufficiali del Consiglio d'Europa sono il francese e l'inglese;
Raccomanda ai Governi degli Stati membri di considerare le prassi in materia di pubblicazione e di diffusione del testo della Convenzione, nella o nelle lingue del paese, e delle sentenze e decisioni della Corte, alla luce delle seguenti considerazioni.
E' importante che i governi degli Stati membri:
i. s'assicurino che il testo della Convenzione sia pubblicato e diffuso nella o nelle lingue del paese, in modo che possa essere effettivamente conosciuto e che le autorità nazionali, in particolare gli organi giurisdizionali, possano farne applicazione;
ii. s'assicurino che, con iniziative pubbliche o private, le sentenze e le decisioni che costituiscono degli sviluppi interessanti della giurisprudenza o che richiedano delle misure specifiche in qualità di Stati coinvolti nei giudizi, siano rapidamente ed ampiamente diffuse, nella loro integralità o almeno sotto forma di riassunti o di estratti sostanziali (con gli opportuni riferimenti ai testi originali), nella o nelle lingue del paese, in particolare nel giornale ufficiale, nel bollettino del ministero competente, nelle riviste giuridiche o negli altri mezzi mediatici normalmente utilizzati dalla comunità giuridica, compresi i siti internet;
iii. incoraggino la produzione regolare di manuali o di altre pubblicazioni, nella o nelle lingue del paese, su supporto cartaceo e/o elettronico, per consentire la conoscenza del sistema della Convenzione e della principale giurisprudenza della Corte;
iv. facciano conoscere ampiamente l'indirizzo del sito della Corte (http://www.echr.coe.int), in particolare inserendo nei siti nazionali, comunemente utilizzati per le ricerche giuridiche, dei collegamenti verso tale sito;
v. s'assicurino che le autorità giudiziarie abbiano la disponibilità della giurisprudenza su supporto cartaceo od elettronico (CD-rom, DVD, ecc.) o d'attrezzature informatiche capaci d'accedervi per mezzo d'Internet;
vi. s'assicurino della rapida diffusione agli organi pubblici, quali i tribunali, la polizia, le amministrazioni penitenziarie o le autorità sociali, ed, all'occorrenza, gli altri enti non pubblici, quali l'avvocatura o gli ordini professionali, delle sentenze e delle decisioni che interessano la loro attività specifiche accompagnandole, se necessario, con note esplicative o circolari;
vii. s'assicurino che le autorità interne o altri organismi direttamente interessati nei casi davanti alla Corte siano informati rapidamente delle sentenze o delle decisioni della Corte che li riguardano, ad esempio, con l'invio di copie;
vii. esaminino la possibilità di cooperare, per creare una raccolta, su supporto cartaceo e/o elettronico, delle sentenze e delle decisioni della Corte nelle lingue non ufficiali del Consiglio d'Europa.

(i testi ufficiali in lingua inglese e francese sono reperibili sul sito del Consiglio d'Europa http://www.coe.int )

 
dibattitopubblDate: Venerdì, 04/09/2009, 15:06 | Message # 3
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L'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo¹

Con l'adesione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, gli Stati contraenti si sono impegnati a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti (art. 46 secondo paragrafo della Convenzione).

Le sentenze che accertano una violazione della Convenzione possono far sorgere per lo Stato interessato diversi obblighi, che in via generale si distinguono in:

a) Pagamento in favore del ricorrente d'una somma a titolo d'equa soddisfazione.
La sentenza indica se la somma è dovuta per danni materiali, morali o per spese, indica anche il tasso d'interesse dovuto in caso di ritardo nel pagamento. Lo Stato è strettamente vincolato all’adempimento di quest'obbligo, previsto dall'art. 41 della Convenzione.

b) Misure d'ordine individuale.
Sono provvedimenti vari, per lo più di carattere giudiziario ed amministrativo, che possono riportare la parte lesa nella situazione di fatto e di diritto precedente alla violazione della Convenzione, in applicazione del principio della restituito in integrum. Una tipica misura individuale nei casi di violazione dell'equo processo (articolo 6 della Convenzione) è la riapertura delle procedure giudiziarie nazionali. Lo Stato, nella scelta di queste misure come in quelle successive, gode d'un certo margine d'apprezzamento.

c) Misure d'ordine generale.
Anche queste misure presentano un'ampia varietà e servono a prevenire violazioni future e simili della Convenzione. Possono consistere in riforme legislative, in mutamenti giurisprudenziali ed in interventi sul piano amministrativo ed organizzativo. Hanno carattere generale e quindi possono applicarsi a più persone, ulteriori rispetto ai diretti interessati alla sentenza. Rientra, ad esempio, tra queste misure la pubblicazione e la diffusione delle sentenze della Corte europea.

L'esecuzione delle sentenze davanti al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, un raccordo procedurale tra la Corte europea e gli Stati nazionali.

Le sentenze definitive della Corte europea (art. 44 della Convenzione) sono trasmesse al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione (art. 46 secondo paragrafo della Convenzione).

Il Comitato dei Ministri è l’organo del Consiglio d'Europa dotato di maggiori poteri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, o dai loro delegati, dei 47 Paesi aderenti alla Convenzione. In apposite riunioni (c.d. DH, droit de l’homme, o HR, human rights) esamina i singoli casi presentati con un ordine del giorno annotato, preparato dal Segretariato del Consiglio d’Europa - Servizio giuridico dell’esecuzione.

Ad ogni riunione ove il singolo caso è trattato il Comitato adotta una particolare Decisione che richiama le questioni attuali dell'esecuzione e fissa la data dell'esame successivo.

Le tappe maggiormente significative dell'esecuzione sono segnate dalle Risoluzioni interinali, che danno atto dei progressi compiuti da parte dello Stato nell'adozione delle misure richieste e lo incoraggiano in ulteriori sforzi per adempiere interamente alle obbligazioni dell'esecuzione.

Le Risoluzioni finali pongono termine alle procedure esecutive, dichiarando l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi a carico dello Stato interessato.

Accesso ai documenti dell'esecuzione delle sentenze della Corte europea

Nelle due lingue ufficiali, inglese e francese, la documentazione è reperibile sulla rete internet con i seguenti links:

Sul sito del Comitato dei Ministri, si trovano gli ordini del giorno annotati (annotated agendas for DH meetings/ ordres du jour annoté pour les reunions DH), di presentazione dei casi. Contengono una sintesi delle violazioni e le misure, individuali e generali in esame:

http://www.coe.int/t/cm/WCD/simpleSearch_fr.asp

Sul sito della Corte europea si trovano le Risoluzioni, interinali e finali (Interim end final Resolutions/ Résolutions intérimaires et finales) relative all'esecuzione delle sentenze. Nel motore di ricerca della Corte occorre prima deselezionare la casella sentenze (arrêts/judgements), quindi selezionare le caselle "resolutions" ed "execution" ed inserire il nome del ricorrente (intitulé de l'affaire/ case title) od altra chiave di ricerca:

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-fr
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en

¹ Informazioni a cura di Mario Remus, esperto presso il Ministero degli Affari Esteri, al fine di agevolare l'operato dell' Agente di Governo presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

 
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