TRIBUNALE – Tutele COS'E'
E' un istituto di che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che - per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee - non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.
L’amministrazione di sostegno è un istituto previsto per far fronte a varie tipologie di persone non autonome: anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, ecc.
L'amministratore viene nominato dal giudice tutelare e scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito; infatti, possono essere nominati amministratore di sostegno: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. In alternativa l'amministratore viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.
Ogni persona, in previsione della propria eventuale futura incapacità, può - mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata - designare una persona di fiducia quale amministratore di sostegno che abbia cura della sua persona e del suo patrimonio.
LEGGI
REGOLAMENTI
Legge n° 6 del 9/01/2004 (G.U. n. 14 del 19/01/2004) in vigore 19/03/2004
CHI
La domanda può essere presentata dall'interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro in 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al pubblico ministero.
COME
Con domanda (domanda enti) al giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio
DOVE Tribunale - Ufficio Tutele - 6° piano - stanza 55 -
Per informazioni tel 010 5692866
Orario: da lunedì a venerdì 8,30 – 12,30
Sabato 9,00 – 12,00 atti urgenti
COSTO ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO
1 marca da euro 8,00 diritti forfettizzati di notifica
ITER
Il giudice tutelare deve sentire l'interessato e può assumere informazioni e disporre accertamenti anche medici; in caso di mancata comparizione dell'interessato, il giudice tutelare provvede comunque, emettendo entro 60 giorni dalla domanda, un decreto che, di regola, è immediatamente esecutivo.
In caso di necessità, il giudice tutelare può anche d'ufficio adottare provvedimenti provvisori e urgenti (405) per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un amministratore provvisorio per il compimento di singoli atti. (domanda provvisoria) (domanda provvisoria enti)
EFFETTI
L’istituto dell' amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento della capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici (in questo si differenzia dall'interdizione): egli mantiene la capacità di compiere gli atti che non richiedono la rappresentanza o l'assistenza necessaria dell'amministratore e, in ogni caso, può compiere da solo gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.
Il decreto stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno (lo stesso viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario).
Una volta nominato, l'amministratore di sostegno presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza; nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il giudice tutelare.
Deve, comunque, periodicamente, riferire al giudice tutelare circa il suo operato e circa le condizioni di vita e salute del beneficiario e annualmente rendere il conto della propria gestione economica.
L'amministratore di sostegno deve chiedere al Giudice Tutelare l' autorizzazione al compimento di alcuni atti di straordinaria amministrazione: acquisto di beni; assunzione di obbligazioni; consenso alla cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni; accettazione o rinunzie di eredità e donazioni; contrazione di mutui; promozione di giudizi; vendita di beni immobili e mobili, costituzione di pegni o ipoteche; divisioni o promozione dei relativi giudizi, stipula di compromessi e transazioni o accettazione concordati. (atti indicati negli artt. 374 e 375 cod. civ.) e comunque quelli che travalicano i limiti che il g.t. ha indicato nel provvedimento di incarico.
Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione di norme o in eccesso di potere sono annullabili.
L'amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o se essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario
RAPPORTI
CON INTERDIZIONE
E INABILITAZIONE
L'amministrazione di sostegno può essere disposta anche per una persona
interdetta o inabilitata: in questo caso occorre presentare contemporanea mente il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e l'istanza di revoca della misura dell'interdizione o inabilitazione al tribunale (in questo caso il decreto è esecutivo dopo la pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o inabilitazione).
Se l'amministrazione di sostegno viene revocata in quanto misura non adeguata per la tutela della persona, il giudice tutelare, se ritiene che si debba promuovere un giudizio di interdizione o inabilitazione, ne informa il Pubblico Ministero perché provveda; in questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la pronuncia di interdizione/inabilitazione o con la nomina del tutore/curatore provvisorio.
Se, nel corso di un giudizio di interdizione/inabilitazione, emerge l'opportunità di procedere all'amministrazione di sostegno, il giudice che procede, d'ufficio o a istanza di parte, trasmette gli atti al giudice tutelare e addotta i provvedimenti urgenti e provvisori. Analogamente può procedere nel corso del giudizio per la revoca dell' interdizione/inabilitazione.
NOTA BENE
nei casi in cui, in precedenza si utilizzava la procedura prevista dall'art. 361 c.c. ora si fa ricorso all'art . 405, 5° comma e si chiede la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio per il compimento di atti determinati, a meno che l’incapace non si opponga; in questo caso si deve fare riferimento alla procedura di interdizione o inabilitazione e, in caso di urgenza, fare ricordo ex art. 361 c.c.
ISTRUZIONI
PER GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
ALLA PRESENTAZIONE DEI RICORSI PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Successivamente alla presentazione del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, i ricorrenti devono operare nel modo seguente:
• Telefonare in Cancelleria (tel. 010 5692782) un mese dopo la presentazione del ricorso per conoscere la data dell'udienza fissata ed il nome del Giudice Tutelare davanti al quale si tiene l'udienza.
Venuti a conoscenza della data dell'udienza presentarsi tempestivamente alla cancelleria del Giudice Tutelare - stanza 50, piano 6°- per ritirare copie del provvedimento del Giudice Tutelare che fissa l'udienza da notificare al beneficiario dell'amministrazione ed ai parenti indicati in ricorso;
• Con le copie conformi rilasciate dalla cancelleria recarsi all'UNEP - Ufficio notifiche atti civili - via De Amicis 2 - ore 9.30 - 11.30 - dove si deve chiedere la notifica alle persone suindicate, fornendo l'indirizzo preciso;
• Prima dell'udienza ritirare nello stesso ufficio la copia notificata, che inserita nel fascicolo attesta l'avvenuta notifica del provvedimento che fissa l'udienza.
• Presentarsi puntualmente all'udienza nel giorno e ora fissati.
http://www.ufficigiudiziarigenova.it/pages_n....gno.htm