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FANTASMAGORIA DELLA MALAGIUSTIZIA GENOVESE esempio 1
dibattitopubblDate: Giovedì, 05/05/2011, 01:16 | Message # 31
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ATTO XIV - L'UDIENZA D'APPELLO: IL GIUDICE DR. DAGNINO NON FA IL RUOLO DI GIUDICE MA DI AMICO DELLA CONTROPARTE

SECONDA SENTENZA IN NOME DELLA MIANO SILVIA E IN DANNO AL POPOLI ITALIANO E ALLA GIUSTIZIA

Purtroppo ero arrivata in ritardo, in quanto non avevo capito bene l'ora dell'udienza dettami dall'avvocato Bracco, e ho sentito solo due altri avvocati di due miei coimputati, i cui hanno ripetuto più volte che i miei testimoni hanno esplicitamente testimoniato che sul posto nessuno aveva insultato nessuno, che la situazione era degenarata con l'arrivo dei carabinieri i cui sull'indicazione dell'assistente sociale Miano hanno chiesto documenti ad alcune persone e che la Miano era accanita contro persone con le macchine fotofrafiche e cercava di intimidire giornalisti a non svolgere il diritto di cronaca.

Il giudice dr. Dagnino si era ritirato per pensare, appariva tra una quindicina di minuti e annunciava che assolve due miei coimputati di cittadinanza italiana (i cui non avevano testimoni) e condannava me (con due testimoni sentiti e testimoniazna del carabiniere in mio favore), il che rappresenta in se la discriminazione razziale dolosa e violazione delle leggi italiane. Più precisamente è lo sputo in faccia alle leggi italiane.

Uscendo ho espresso i sentimenti di stupore per un tale comportamento illogico del giudice, allora l'avvocato Bracco Debora mi diceva: "Ma il giudice non sapeva che i testimoni erano suoi" (!!!). Logicamente, a questo punto avevo pensato che l'avvocato mi ha fatto venire speciale all'ora quando l'udineza era già finita e che ci sono state illecità organizzate alla mia insaputa: ovviamente, il giudice DOVEVA SAPERE CHE TESTIMONI ERANO MIEI E CHE ALTRI DUE COIMPUTATI NON AVEVANO TESTIMONI. Di fatto altri due coimputati sono stati assolti solo in base delle dichiarazioni miei (che non li avevo visti nel momento della consegna dei bambini e che la signora coimputata era salita sul pullman già dopo la consegna).

Analizzando in seguito il testo della sentenza ho avuto conferme del tradimento da parte di questa avvocata: alla mia versione dei fatti si dedicano pochissime righe, non si indica alcun fatto in mio favore, non si indicano testimonianze nel mio favore, non si indica rifiuto di fornire atti della controparte, non si elencano contraddizioni e menzogne della controparte, non si indicano attenuanti previsti dalla legge derivanti dalle mezogne del giudice stesso. I miei testimoni si indicano nelle righe dedicate agli altri coimputati (sic!). Il testo contiene menzogne del giudice e fatti non provati nell'arco del dibattimento. Il che si descrive più dettagliatamente nel post seguente.

Si chiede il motivo di tale comportamento del giudice: è stato corrotto dalla mia controparte? Altre spiegazioni non mi arrivano nella testa, in quanto il comportamente illecito del giudice è apertamente svergognato, è inverosimile. Il comportamento criminale in mio danno da parte del giudice è evidente. Non indicare le testimonianze in mio favore e lo stato reale dei fatti definito nell'arco del dibattimento è un reato gravissimo di omissione di atti d'ufficio e di abuso d'ufficio, è manipolazione con scopi illeciti. Come si vede l'Italia è un paese razzista su tutti i livelli, in nome del razzismo anche giudici compiono reati, contribuendo alla diffusione della criminalità ed illegalità.

E per concludere, non consiglio a nessuno di rivolgere all'avvocato Debora Bracco, in quanto gestisce processi in malomodo tale che giudici non sanno di chi sono testimoni!

Si allega la copia del ricorso preparato dall'avvocato Bracco, valutate voi la qualità del suo lavoro e ragionate perchè è fallita vergognosamente:

 
dibattitopubblDate: Giovedì, 05/05/2011, 01:37 | Message # 32
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INTERVALLO V - DESCRIZIONE DEL FALSO IDEOLOGICO E DELLE MENZOGNE DEL GIUDICE GIUSEPPE. DAGNINO NEL TESTO DELLA SENTENZA

ELENCO DEL FALSO IDEOLOGICO E DELLE MENZOGNE DEL GIUDICE MONOCRATICO IN FUNZIONE D'APPELLO DR. DAGNINO NEL TESTO DELLA SECONDA SENTENZA

Sentenza n.13A del 32/02/2009 presso il tribunale di Genova

ELENCO DEL FALSO NEL TESTO DELLA SECONDA SENTENZA

1. “…Miano Silvia, …, affidataria dei minori … in forza di un decreto del tribunale per i minorenni di Genova…”.
2. “Avv. Bracco per Babenko Olga insiste nei motivi d’appello”
3. “..il difensore di Babenko Olga eccepiva che dall’esito dell’istruttoria di primo grado non era stata raggiunta una prova certa sulla penale responsabilità dell’imputata…”
4. “… un periodo nel quale i minori erano stati ospitati presso un istituto di Bonassola”
5. “Secondo gli accordi intervenuti, sul luogo stabilito per la riconsegna dei minori, avrebebro dovuto essere presenti soltanto Babenko Olga e il console dell’Estonia, … luogo in cui i minori avrebbero dovuto essere accompagnati in confromità a quanto disposto dal tribunale per i minori”.
6. “…secondo quanto concordemente riferito dalla parte civile e dagli altri testi escusi, sul luogo si era radunata una piccola folla, con cartelli di protesta all’indirizzo delel assistenti sociali e del tribunale pe ri minorenni e addirittura la presenza di un giornalista di un importante quotidiano genovese.”
7. “Dall’esame di Miano Silvia si evince che quest’ultima conosceva personalmente soltantoBabenko Olga per avere avuto con la stessa precedenti incontri connessi alla vicenda dei due figli minori e a problemi economiciche la Babenko aveva cercato di risolvere chiedendo un aiuto al comune di Sesta Godano, mentre non aveva mai visto in precedenza le altre persone presenti e assiepate le une vicino alle altre e che, conseguentemente, non consoceva”. “Come già sottolienato, né la parte civile, nè le sue colleghe Gargano Paola e Corso Fiorella conoscevano in precedenza tali imputati, né alcuno degli altri soggetti che si erano radunati…”.
8. “La situazione era molto tesa e dal gruppo delle persone che si erano radunate avevano cominicato a partire frasi ingiuriose dirette a lei e alle sue colleghe”.
9. “Tra le frasi che la parte civile Miano Silvia ha indicato essere state proferite al suo indirizzo da Babenko Olga vi è anche quella riportata nel capo di imputazione…”.
10. “Nella fattispecie l’esistenza di una situazione di conflitto di interessi e di tensione conseguente è stata pacificamente riconosciuta da tutte le parti”.
11. “Le colleghe di Miano Silvia hanno confermato nel loro esame che dal gruppo di persone che si era radunato ad attenderle erano partiti insulti e parolacce, anche se le stesse non sono state in grado di attribuire a soggetti ben determinati tali frasi…”
12. “Costituisce inoltre il fenomenodi comune esperienza che l’affolamento di persone radunate per uno scopo precisoe unite da unacomune intentzione costituisce terreno fertile per ecessi verbali, soppratutto allorquando qualcuno pronunci parole i compia gesti che rappresentano il calssifo fiammifero gettato su qualcosa di altamente infiammanbile”.
13. “Anche l’appuntato dei Carabinieri Costanza … ha confermato l’esistenza di una estrema tensione e la pronuncia di espressioni ingiuriose provenienti dal gruppo delle persone che si erano radunate intorno all’assitente sociale Miano”.
14. “La versione della Miano circa la pronuncia al cui indirizzo dell’espressione contenuta nel capo di imputazione contestato alal Babenko appare quindi attendibile…”
15. L’avvocato Braccio si indica falsamente come avvocato di fiducia mentre è l’avvocdato assegnatomi d’ufficio (sostituta del avvocato Franco Strula nominato dal p.m. con l’atto di citazione a giudizio).

PROVE DEL FALSO DOLOSO DA PARTE DEL GIUDICE:

1. “…Miano Silvia, …, affidataria dei minori … in forza di un decreto del tribunale per i minorenni di Genova…”.
Non esistono decreti del tribunale dei minori di Genova aventi efficaccia legale, due decreti emessi il 6/06/2003 e il 21/07/2003 sono irregolari, in quanto emessi senza rinnovare la citazione con il difetto di nullità, senza un’udienza, senza assumere informazioni, senza sentire testimoni e valutare le prove, emessi solo in base di corruzione/concussione della Miano Silvia e altri complici del reato di sequestro dei minori. Entrambi decreti non corrispondono ai requisiti previsti dalla legge per decreti. Sul decreto del 6/06/2003 l’affidatario non si indica affatto, è stato ordinato un affidamento agli ignoti (sic!) e la detenzione immotivata dei minori presso una struttura carceraria (senza accusa alcuna). Il testo del secondo decreto rappresenta in sé un delirio di un malato mentale ed è indegno di un tribunale. I nomi dei bambini su questi due decreti non corrispondono ai nomi di miei figli, quindi, questi decreti non riguardano loro. Nessun altro decreto è stato trasmesso dal tribunale per la notifica e notificato. Non esistendo decreti aventi efficaccia legale la Miano non è e non è mai stata affidataria di miei figli.
Per controllare la verita del mio dichiarato può essere effettuata un’ispezione negli atti del tribunale dei minori con la ricerca della citazione (art. 163-164 C.P.C.) o di un ricorso (art. 336 C.C.) conformi alla legge, atti di trasmissioni dei decreti per le notifiche e relate di notifiche conformi alla legge con la firma mia e/o del mio ex marito (coimputato già assolto sig. Mercier). Preciso che dopo l’occupazione della nostra abitazione familiare da parte di un gruppo di criminali, dal novembre 2001 al ottobre 2008 ricevevamo regolarmente le nortifiche presso la stazione dei Carabinieri di Chiavari (dall’ottobre 2008 presso il prefetto di La Spezia), la citazione con il difetto di nullità è stata regolarmente trasmessa ai carabinieri di Chiavari, il decreto del 6/06/2003 anche, il decreto del 21/07/2003 mi è stato notificato direttamente nel tribunale senza essere stato trasmesso.

2-3. “Avv. Bracco per Babenko Olga insiste nei motivi d’appello”, “..il difensore di Babenko Olga eccepiva che dall’esito dell’istruttoria di primo grado non era stata raggiunta una prova certa sulla penale responsabilità dell’imputata…”
Come si vede sulla prima pagina dell’atto di appello dell’avvocato Bracco, l’avvocato ha chiesto L’ASSOLUZIONE PER NON AVER COMMESSO IL FATTO in quanto già solo dalla testimonianza della controparte si evidenziava la mia innocenza e reato di calunnia della Miano & C°.

4. “… un periodo nel quale i minori erano stati ospitati presso un istituto di Bonassola”
Autorità giudiziarie itlaiane non hanno ancora fornito il resoconto delle indagini relative al reato di sequestro dei minori, non si sa dove sono stati. Bonassola è una cittadina al mare, i bambini hanno testimoniato di essere stati detenuti in un monastero nei boschi al nord Italia, dove si parlava tedesco, e di non essere stati al mare (bambini venivano trasportati come bestimae con un furgone senza finestre e non hanno potuto leggere cartelli). In più bambini sono stati spostati da un posto all’altro ben 16 volte (nell’arco di 45 giorni)! La Miano stessa si era contradetta: una volta ha detto “istituto di Voghera”, un’altra “di Bonassola”, un’altra ancora di Albisola. Affermare che bambini sarebbero stati a Bonassola senza avere effettuato indagini e senza avere le prove certe del fatto è un assurdo e falso ideologico doloso.

5. “Secondo gli accordi intervenuti, sul luogo stabilito per la riconsegna dei minori, avrebebro dovuto essere presenti soltanto Babenko Olga e il console dell’Estonia, … luogo in cui i minori avrebbero dovuto essere accompagnati in confromità a quanto disposto dal tribunale per i minori”.
E’ una pura menzogna del giudice, del tipo delirante, con lo scopo di favoreggiare la Miano e denigrare me. Neanche la Miano ha dichiarato il falso del genere. Il giudice ha scritto proprie menzogne guidato dall’odio razziale nei miei confronti. Non esistevano accordi del genere e il giudice non ha alcuna prova dell’esistenza degli accordi del genere, visto anche che la Miano si era rifiutata di presentare gli atti da lei stessa nominati (perché inesistenti) e questi atti non sono stati richiesti al comune di Sesata godano in base della mia istanza in corrispondenza con l’art. 391 quater C.P.P.. Io avevo trattative private solo con la Annamaria Faganelli, ex presidente del tribunale dei minori, nessun altra persona era presente, neanche il mio ex marito, la Faganelli stessa ha scelto il posto della consegna pubblico (io chiedevo un ufficio del tribunale o della Questura, o una caserma dei Carabinieri) avendo il desiderio di fare un discorso “anti-riforma Castelli” davanti ai giornalisti. Non esiste un decreto del tribunale dei minori per la consegna dei bambini, le promesse della Faganelli sono state verbale senza alcun tipo di conferma scritta (il fatto può essere verificato tramite controllo degli atti del tribuinale dei minori, facendo ricerca dei decreti e/o comunicazioni trasmesse alla mia famiglia – guardi il p.1). Il console Estone non ha partecipato nelle trattative per la liberazione dei minori. Se la Faganelli avrebbe voluto solo la mia presenza, escludendo il mio ex marito – padre dei bambini e nonni e zii dei bambini, la stessa avrebbe fissato la consegna presso un pubblico ufficio e non sulla piazza di altissimo passaggio del centro storico-turistico in vicinanze della stazione ferroviaria.
Non esiste un decreto del tribunale che prevede che i bambini avrebbero dovuti essere accompaganti in Estonia o in un altro paese (guardi il p.1). Il decreto emesso il 21/07/2003 (non avente efficaccia legale) del contenuto delirante ordina all’assitente sociale di organizzare la partenza dei bambini in esilio e la mia presenza immediata nel posto di carcerazione dei minori in attresa dell’organizzazione dell’esilio dei bambini, il 24/07/2003 la Miano si era rifiutata di collaborare con giudici e di organizzare la partenza dei bambini in esilio e la mia presenza nel carcere, quindi l’idea dell’esilio non poteva essere realizzata e non si è più parlato.
Se i bambini avrebbero dovuto essere accompagnati in Estonia, la Faganelli li avrebbe consegnato ditettamente all’ambasciata Estone e non alla mia famiglia.
La Miano non mi aveva fornito alcun tipo di indicazione per l’organizzazione del esilio dei bambini e non avevo alcun tipo di contatto con la nostra famiglia (il fatto può essere controllato tramite un’ispezione presso gli atti del comune di Sersta Godano, cercando le lettere inviate alla nostra famiglia e verificando tabulati telefonici).

6. “…secondo quanto concordemente riferito dalla parte civile e dagli altri testi escusi, sul luogo si era radunata una piccola folla, con cartelli di protesta all’indirizzo delle assistenti sociali e del tribunale per i minorenni e addirittura la presenza di un giornalista di un importante quotidiano genovese.”
Cartelli ha visto solo la Miano, le sue compagne Corso e Gargano hanno visto un cartello solo. Non è stato chiarito il testo di questo cartello, in quanto la parter calunniatrice non è stata esaminata per bene. Il carabiniere non ha visto nessun cartello né cartelli. Testimoni non hanno visto cartello/i, nessuno delle persone calunniate ha visto cartello/i. Su nessuna delle foto si vedono cartelli. Le Miano, Corso e Gargano fotografavano la gente presente sul posto con loro telefonini, se esistessero cartelli o un cartello solo, loro avrebbero presentato le foto scattate sull’udienza, il fatto che non l’hanno fatto attesta che non esistevano cartelli.
Il giornalista non era uno solo, solo nel verbale dei carabinieri si indicano tre giornalisti, tra cui uno querelato-calunniato insieme con me. Gli altri giornalisti non sono stati identificati perché la Miano indicava con le dita solo le persone con le macchine fotografiche in vista, trascurando giornalisti che non avevano macchine fotografiche.
Il sequestro dei bambini è stato seguito dai giornalisti dai primi momenti, in quanto la situazione di gravissima violazione dei diritti umani e delle leggi da parte dei giudici italiani e degli agenti di Polizia che avevano rapito fisicamente i bambini, passandoli in un secondo momento alla Miano Silvia e C° sul posto di consegnare alla mia famiglia com’era concordato al livello internazionale, era più che scandalosa.

7. “Dall’esame di Miano Silvia si evince che quest’ultima conosceva personalmente soltantoBabenko Olga per avere avuto con la stessa precedenti incontri connessi alla vicenda dei due figli minori e a problemi economici che la Babenko aveva cercato di risolvere chiedendo un aiuto al comune di Sesta Godano, mentre non aveva mai visto in precedenza le altre persone presenti e assiepate le une vicino alle altre e che, conseguentemente, non consoceva”. “Come già sottolienato, né la parte civile, nè le sue colleghe Gargano Paola e Corso Fiorella conoscevano in precedenza tali imputati, né alcuno degli altri soggetti che si erano radunati…”.
- La Miano “conosceva personalmente” (cioè di vista, perché 2 incontri avvenuti sono stati molto brevi) anche il mio ex marito, sig. Mercier, coimputato, assolto in primo grado. La stessa Miano ha detto: “quelli che conoscevo erano la signora Babenko e il signor Mercier” (pag.7 verbale). Come si vede il giudice ha mentito pur di danneggiarmi, sicuramente una tale azione si basa solo sull’odio razziale – non esistono altre spiegazioni verosimili.
“Conosceva personalmente” suona un po’ esagerato, in quanto la Miano non era in grado di riconoscermi e aveva scambiato la sig.ra Abruzzo con me, indicandola ai carabinieri essendo sicura che fossi io. Il mio ex marito è stato indicato ai carabinieri come “presunto padre dei bambini” in qaunto la Miano e le sue colleghe non erano sicuri di chi fosse.
Le Gargano e Corso non mi conoscevano affatto e io non conoscevo loro. Infatti la Gargano, rispondendo sulla domanda se mi conosceva, rispondeva: “La signora Babenko mi era stata indicata come la madre dei bambini, prima dei fatti avevo incontrato solo sig. Mercier” (verbale pag.12). alla Gargano non è stato chiesto chi mi avrebbe indicato. Come si vede, la Gargano ha dichiarato di conoscere il mio ex marito, coimputato.
Alla Corso le domande non sono state fatte.
Il mio ex marito dichiarava di conoscere di vista tutte le donne, in quanto abitando da anni nel comune di Sesta Godano sicuramente le aveva viste, però senza sapere chi sono.
Per esplicitare il fatto di mancata conoscenza con la Miano e l’impossibilità di riconoscimento reciproco avevo raccontato dell’episodio del 29/05/2003, quando le Miano e Corso hanno colpito una donna al posto mio in quanto non mi conoscevano (le donne volevano colpire me con una puntura con psicofarmaci paralizzanti e dopo avermi immobilizzato prendere i miei figli senza un decreto del tribunale dei minori, spacciando la situazione da urgente). Il 10/08/2003, prima della consegna, la Miano aveva detto ai nostri figli di non conoscerci e di non essere in grado di riconoscerci (guardi la testimonianza dei bambini).
A nessuna delle donne sono state fatte domande volte a definire quanto volte nella vita ci avrebbero visto, quando e per quanto tempo, non sono stati chiesti atti d’ufficio i quali avrebbero potuto confermare il loro dichiarato – quindi il giudice ha trascritto il falso frutto di propria fantasia e non gli elementi acquisiti nell’arco del dibattimento.
- io non mi ero mai rivolta alla Miano, tanto meno per risolvere “problemi economici”, il mio ex marito, coimputato già assolto, sig. Mercier, si era rivolto alla Miano in seguito all’occupazione dell’abitazione familiare da parte dei criminali armati.
- Nessuno delle persone sentite ha detto di avere visto persone “assiepate le une vicino alle altre”, tutti hanno riferito del caos e continuo movimento, e quindi, dell’inesistenza delle persone “assiepate”.
- non ho avuto “precedenti incontri incontri connessi alla vicenda dei due figli minori e a problemi economici” con la Miano, prima del 10/08/2003 ho visto la Miano tre volte nella vita per brevi attimi, una delle quali senza sapere chi fosse (29/05/2003), un’altra che la stessa era nello stato di ubbriachezza o sotto l’effetto di altre sostanze alteranti la psiche mentre si rifiutava di collaborare coi giudici del tribunale dei minori e di restituire i bambini (24/07/2003, la donna era nello stato malridotto, con tutto il trucco spalmato sul viso), la prima volta la donna aveva parlato solo con il mio ex marito e l’ho ha cacciato via dal suo ufficio nonostante l’appuntamento è stato fissato dalla segretaria del sindaco (il 15/10/2001), tutte tre volte la donna compieva reati (rifiuto atti d’ufficio, abuso d’ufficio, violenza privata, falso ideologico, diffamazione, calunnia), il che si descrive meglio nella descrizione generale degli eventi. Non ero in grado di riconoscere la donna il 10/08/2003 e lei non era in grado di riconoscere me, infatti ha scambiato la sig.ra Abruzzo per me.
Nell’arco del dibattimento non è stato chiarito se il gruppo di persone esisteva prima dell’arrivo dei carabinieri o se è stato creato solo dalle persone identificate, i quali sono stati constretti a radunarsi intorno alla macchina dei carabinieri in attesa di restituizione dei documenti personali. Quando ero presente io sul posto non esisteva alcun gruppo di persone, il posto della consegna è molto lungo (30-50 metri), quindi anche la mia famiglia e amici dei bambini si erano dispersi su tutta la lingezza e largezza del posto delal consegna per non perdere l’arrivo dei bambini e eivtare il fallimento della consegna a cuasa di mancato incontro con la Faganelli.

 
dibattitopubblDate: Giovedì, 05/05/2011, 01:37 | Message # 33
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8. “La situazione era molto tesa e dal gruppo delle persone che si erano radunate avevano cominicato a partire frasi ingiuriose dirette a lei e alle sue colleghe”.
La situazione non era affato tesa. Tese erano solamente e esclusivamente le Miano & C°, in quanto avevano la coscienza sporca in seguito ai reati compiuti.
Per la mia famiglia sussisteva la situazione di piacevole attesa e della speranza, per gli altri era la festa per arrivo dei bambini.
Sia io che mio ex marito coimputato abbiamo sottolineato sull’udeinza che per noi la situazione non era tesa, ma gioiosa. Entrambi testimoni sentiti hanno testimoniato che la situazione si era deteriorata solo dopo l’arrivo dei carabinieri chiamati dalla Miano e dopo che la Miano & C° hanno aggredito le persone presenti indicandoli ai carabinieri e chiedendo l’identificazione.
Ogni cittadino ha avuto la propria percezione sentimentale degli eventi e attribuire a tutti i sentimenti (malsani tra l’altro) delle Miano & C° è altamente ingiusto.
Nell’arco del dibattimento non è stata provata l’esistenza delle frasi ingiuriose. Le Corso e Gargano hanno dichiarato di non ricordare le frasi ingiuriose contemporaneamente dichiarando di ricordare che le frasi ingiuriose sono state, entrando continuamente in contraddizione.
La Miano non ricordava neanche della frase a me attribuita nel capo di imputazione: sulla domanda della p.m.: “Ma Lei ricorda della frase attribuita alla sig.ra Babenko in capo di imputazione? La può dire?”, su di che la Miano ha risposto: “Ricordo della frase della Babenko che mi ha rivolto in cui in capo di imputazione. L’atra donna presente e che è stata identificata in mia presenza ha detto “maledette, maledette”, ricordo i nomi tutti furono identificati in mia presenza” – omettendo di rispondere alla domanda precisa e dimostrando di non ricordare minimamente delle accuse a me attribuite.
Non è stato chiarito se i carabinieri hanno steso il verbale interamente dalle parole della Miano o se hanno visto veramente qualcosa, le domande della p.m. al carabinieri contenevano le risposte e suggerimenti per la risposta e non è stato possibile a chiarire meglio i dettagli degli eventi. Per esmpio la p.m. aveva chiesto: “Ha sentito le frasi “Voi e il tribunale dei minori non avete il modi d’esistere…”?” e il carabiniere ha risposto “Sì, ho sentito”, la domanda giusta sarebbe “Ha sentito le frasi “…” o le ha trascritte solo in base del dichiarato dalla parte accusatrice?”.
Il carabiniere non ha assolutamente sentito le frasi indicate di cui in capo di imputazione. Testimoni hanno testimoniato che nessuno ha pronunciato le frasi ingiuriose.

9. “Tra le frasi che la parte civile Miano Silvia ha indicato essere state proferite al suo indirizzo da Babenko Olga vi è anche quella riportata nel capo di imputazione…”.
Tale affermazione è un falso doloso, la Miano non ricordava della frase a me attribuita. Sulla domanda precisa della p.m.: “Ma Lei ricorda della frase attribuita alla sig.ra Babenko in capo di imputazione? La può dire?”, la Miano ha risposto: “Ricordo della frase della Babenko che mi ha rivolto in cui in capo di imputazione. L’altra donna presente e che è stata identificata in mia presenza ha detto “maledette, maledette”, ricordo i nomi tutti furono identificati in mia presenza” (si ricorda che io non sono stata identificata). Come si vede, la Miano ha parlato di “altra donna” anche se nessuno l’aveva chiesto e non ha risposto alla domanda.
In più la Miano ha detto: “Non ricordo quale offesa specifica mi rivolse la Babenko, le frasi che ho sentito sono state: “Vaffanculo troie, faccia da troia, fate un lavoro sporco, vergognatevi”.
Le Corso e Gargano, che si trovavano dietro alle mie spalle nel momento della consegna (prova della foto) e hanno visto e sentito tutto, hanno dichiarato di non ricordare se io e il mio ex marito abbiamo detto qualcosa, mentre dovevano sentire le frasi d’amore dette ai bambini.
Nessuno, carabiniere e la Miano stessa compresi, ha accennato della frase a me attribuita nel capo di imputazione, la Miano non la ricordava in maniera esplicita.

10. “Nella fattispecie l’esistenza di una situazione di conflitto di interessi e di tensione conseguente è stata pacificamente riconosciuta da tutte le parti”.
Falso doloso. Sull’udienza avevo dichiarato esplicitamente di inesistenza di ogni tipo di conflitto da parte mia, in quanto il mio rapporto con la Miano, e il rapporto di tutta la mia famiglia con questa donna, è basato sulla legge e non sugli interessi personali. Il rapporto è regolato dalla legge, la mia famiglia chiede alla Miano di osservare la legge e la stessa di rifiuta, compiendo il reato di omissione degli atti d’ufficio e entrando contemporaneamente in conflitto di interessi con la legge e non con la nostra famiglia. Violando la legge la Miano si sente tesa. Io non mi sento tesa in quanto osservo la legge e l’avevo detto esplicitamente sull’udienza del 28/03/2008. Il giudice mi ha attribuito sentimenti e problematiche mentali e comportamentali della Miano, compiendo il reato di falso doloso.

11. “Le colleghe di Miano Silvia hanno confermato nel loro esame che dal gruppo di persone che si era radunato ad attenderle erano partiti insulti e parolacce, anche se le stesse non sono state in grado di attribuire a soggetti ben determinati tali frasi…”
Nell’arco del dibattimento non è stato provato che esisteva un gruppo di persone che si sarebbe “radunato ad attenderle”, in quanto non è stato chiarito il momento preciso quando si era creato il gruppo (di cui, ovviamente non facevo parte, come è dimostrato dalla testimonianza del carabiniere): se prima o dopo l’arrivo dei carabinieri. Non esisteva un punto preciso per la consegna dei bambini, il posto era la fermata dei bus lunga ben 30-50 metri, e nessuno sapeva dalla quale direzione sarebbero arrivati bambini – tutto ciò impediva alla formazione dei gruppi. Dalle foto di prova si vede che nel momento di consegna non esisteva alcun tipo di gruppo sul posto, che le Corso e Gargano non erano insieme con la Miano e, quindi, non erano arrivate contemporanemanete sul posto dalla consegna ma erano arrivate insieme solo alle file dei bus, dove si sono divise, che nel momento della consegna la Miano non si era avvicinata alla nostra famiglia e le Corso e Gargano si trovavano dietro alle spalle della nostra famiglia, che ci guardavano e che, evidentemente hanno sentito ogni parola detta sia da me sia dal mio ex marito sig. Mercier. Nonostante le Corso e Gargano si trovavano vicino (dietro a noi) loro hanno affermato di NON RICORDARE se io e mio ex marito avremmo detto qualcosa o no, mentre era l’unica cosa che le donne potevano ricordare con la precisione e certezza in quanto un azione precisa svoltasi davanti loro occhi a distanza 1,5 – 2 metri. E’ assolutamente non credibile che le donne non ricordassero, le donne ricordano perfettamente che non c’è stato alcun scambio di frase tra membri della mia famiglia e loro e la Miano (la cui era rimasta in mezzo ai bus ed era apparsa sul posto solo con l’arrivo dei carabinieri già dopo la partenza del bus con me e miei figli e familiari). I giudici avevano il dovere di provvedere a chiarire PERCHé QUESTE DONNE DICHIARANO DI NON RICORDARE mettendo davanti a loro la foto e chiedendo come mai dichiarano di non ricordare.
La testimonianza delle è stata contradditoria:“sono stati insulti – non ricordo insulti, sono state parolacce – non ricordo parolacce, la Miano è stata ingiuriata – non ricordo che è stata ingiuriata”, e le frasi riferite erano ben diverse dalle frasi indicate dal carabiniere. Il giudice aveva il dovere di sottolineare il contrasto delle donne con il carabiniere.

12. “Costituisce inoltre il fenomenodi comune esperienza che l’affolamento di persone radunate per uno scopo preciso e unite da una comune intenzione costituisce terreno fertile per ecessi verbali, soppratutto allorquando qualcuno pronunci parole i compia gesti che rappresentano il classico fiammifero gettato su qualcosa di altamente infiammanbile”.
Nell’arco del dibbattimento non sono stati chiariti gli “scopi” e le “intenzioni” di categorie di persone presenti: lo scopo e intenzione mie e della mia famiglia erano ben diversi dagli scopi e intenzioni di tutti gli altri presenti, il giudice aveva il dovere di sottolinearlo. La mia famiglia doveva prendere bambini libearati dai criminali e portarli al sicuro – nessun altro lo doveva fare. Giornalsiti dovevano svolgere il diritto di cronaca, curiosi dovevano cursiosare, carabinieri e agenti di polizia dovevano vigilare sulla situazione, rappresentanti delle associazioni e istituzioni volevano un appuntamento con la Faganelli, compagni scolastici volevano festeggiare, amici e conoscenti volevano salutare, console Estone era presente per presentare una querela all’Interpol in caso di fallimento della consegna ecc. E’ ovvio che gli scopi e intenzioni erano diversi.
Nell’arco del dibattimento non è stato chiarito se esistevano o meno “parole” o “gesti” rappresentanti “fiammifero” e chi avrebbe potuto “gettarlo”, visto anche che io e mio ex marito non eravamo in grado di riconoscere la Miano e le sue dipendenti a causa di scarsità dei contatti precedenti e le stesse non si erano avvicinate e presentate (il 10/08/2003 la Miano e Corso hanno dichiarato che la Miano “sarebbe stata avvicinata da un gruppo di giornalisti giornalisti che scattavano le foto e dal presunto padre dei bambini che a dire della Miano voleva salire sul pullman per poter partire con i figli. Visto il rifiuto della Miano alle volontà del padre identificato in Mercier Antonio Alberto … veniva fatto oggetto assieme alla Corso di insulti, alcuni dei quali fatti anche dai giornalisti e da altre persone ivi presenti, per tanto richiedeva il nostro intervento…, il 27/03/2008 gli insulti sarebbero partiti “immediatamente” senza un motivo).
“Altamente infiammabili” erano solo la Miano & C°, il che si attesta dalle loro testimonianze nelle quali loro hanno dichiarato di sentire “attegiamenti di sfida” (???) e altri sentimenti bizzarri e malsani in realtà inesistenti. La Miano mi ha attribuito lo stato di agitazione, rabbia, ira ecc. – tutti i sentimenti i quali aveva solo lei stessa e non io ( i sentimenti miei erano gioia, felicità, amore verso bambini ecc.). Tale fenomeno si chiama in psichiatria “proiezione”. Miano & C° perdevano il frutto di reato, è ovvio che erano “altamente infiammabili” e volevano danneggiare la mia famiglia.
Due testimoni sentiti e tutte le persone imputate hanno dichiarato che per loro era una festa per arrivo dei bambini e che la situazione si era degenarata con l’arrivo della Miano accompagnata dai carabinieri e aggressione verbale della Miano contro persone pesenti sul posto.

13. “Anche l’appuntato dei Carabinieri Costanza … ha confermato l’esistenza di una estrema tensione e la pronuncia di espressioni ingiuriose provenienti dal gruppo delle persone che si erano radunate intorno all’assitente sociale Miano”.
Il carabiniere non ha confermato l’esistenza delle persone “radunate intorno all’assistente sociale”, al carabiniere non è stata fatta domanda se esistevano o meno “persone radunate” e in quale preciso momento si sarebbero “radunati”. La prova testimoniale ha dimostrato che le persone si erano radunate intorno ai carabiniere dopo l’identificazione, in quanto dovevano aspettare la restituizione dei documenti personali.
Il carabiniere non ha affatto confermato il dichiarato dalle Miano & C°, anzi il carabiniere ha confermato tutto lo scritto nel verbale entrando in contrasto con la Miano & C°:
(1) sulla modalità di inizio di presunti insulti, il carabiniere sosteneva che la Miano gli aveva detto che gli insulti sarebbero stati partiti solo dopo che la Miano sarebbe stata avvicinata da un gruppo di giornalisti e dal “presunto padre”, il cui avrebbe voluto chiedere il permesso della Miano per salire su un mezzo pubblico, invece la Miano affermava sull’udienza che gli insulti sarebbero stati partiti “immediatamente” e senza un motivo;
(2) sul contenuto delle frasi offensive, il carabiniere non ha confermato frasi del tipo “troia”,”vaffanculo” ecc., ma solo “TORNATE A ZAPPARE LA TERRA, SIETE DELLE ROVINA FAMIGLIE, VOI ED IL TRIBUNALE DEI MINORI NON AVERE MODO D'ESISTERE” ipoteticamente dette da un gruppetto di quattro persone: “Erano un grupetto: B., M., A. e M.”. La Miano non ha accennato delle frasi del genere.
(3) sul fatto dei cartelli , la Miano inizialmente affermava che sul posto esisteva “una marea di gente con cartelli”, poco dopo contraddiceva “una sola donna con un cartello”, mentre il carabiniere escludeva l’esistenza dei cartelli.
Sull’udienza non è stato chiarito se il carabiniere ha assistito a qualcosa o se ha steso il verbale interamente dalle parole della Miano, quindi non è stato chiarito se ha sentito le frasi indicate nel verbale o se le ha trascritte dalle parole della Miano. Non sono state chiarite le modalità dell’arrivo dei carabinieri sul posto e dove hanno incontrato le Miano e Corso identificate per prime, come di preciso è avvenuta l’identificazione delle persone. Al carabiniere non è stato chiesto di indicare la posizione delle persone e le dinamiche degli spostamenti sulla piantina del posto.
Il carabiniere non ha usato il termine “estrema tensione”. In quanto il carabiniere non ricordava quasi nulla e ha dovuto rileggere il verbale per testimoniare, si può dedurre che sul posto non era successo nulla di interessante e/o di particolare e, quindi, non esisteva “estrema tensione” – se fosse esistita “estrema tensione” il carabiniere l’avrebbe ricordato. Ovviamente, le persone identificate erano offese dall’immotivata identificazione da parte dei carabinieri e la tensione si era ceata proprio in seguito all’identificazione. Poco possibile che 7 persone identificate, che non si conoscevano afatto o si conoscevano poco tra di loro, appartenenti alle categorie sociali di diverso livello, venuti sul posto per motivi diversi, avrebbero potuto creare “estrema tensione”.

14. “La versione della Miano circa la pronuncia al cui indirizzo dell’espressione contenuta nel capo di imputazione contestato alla Babenko appare quindi attendibile…”
La versione piena di abbondante contraddzioni e cambiamenti della versione dei fatti non poteva “apparire attendibile”, si chiede allora QUALE DELLE VERSIONI della Miano "appare attendibile"? La Miano era entrata in contrasto con le proprie dichiarazioni del momento e quelle precedenti, con le dichiarazioni del carabiniere, con le dichiarazioni delle sue dipendenti, con le dichiarazioni delle persone calunniate e con dichiarazioni dei testimoni miei. E’ stato evidenziato che la donna mente dolosamente sul fatto della mia identificazione e sulla quantità delle donne presenti sul posto. Sono stati evidenziati reati ripetuti di falso ideologica della donna. La Miano ha omesso di presentare documenti del proprio ufficio per provare il proprio dichiarato – tutto il suo dichiarato rimane non confermato dalle prove d’ufficio obbligatorie, in particolare quando si tratta provare l’esistenza o non esistenza dei decreti delle autorità giudiziarie. La Miano non ricordava la frase a me attribuita nel capo di imputazione e ha esplicitamente dichiarato che tutte le persone che avrebbero insultato sono state identificate dai carabinieri, liberandomi da ogni accusa con tale dichiarazione in quanto io non sono stata identificata. Già solo la menzogna sul fatto di mia identificazione ha fatto dalla Miano una persona inattendibile (si precisa che la Miano aveva passato ben 1,5-2 ore in compagnia delle persone identificate e aveva visto perfettamente che tra le persone identificate era una donna sola e non due), altre affermazioni deliranti del tipo che nella “marea di gente” erano presenti solo due donne provavano che la Miano non è assolutamente onesta e non è assolutamente affidabile.
Sull’udienza del 28/07/2008 ho portato alcuni atti di prova, dimostrando il reato ripetuto di falso ideologico da parte della Miano (nota del Demanio, nota del comune di Sesta Godano relativa ai documenti personali di miei figli, lettere-relazioni della Miano dell’agosto 2002 e del gennaio 2004, citazione e due decreti notificati del tribunale dei minori, querele). Il carabiniere testimioniava esplicitamente che non facevo parte del gruppo e non sono stata identificata e che la Miano mi ha illecitamente calunniato. Due dipendenti della Miano dichiaravano di non ricordare se io avevo detto qualcosa o no, nonostante si trovavano dietro allle mie spalle nel momento della consegna e mi guardavano e hanno sentito ogni parola detta (foto); due miei testimoni sentiti hanno esplicitmante testimoniato che la Miano mente e compie reato di calunnia in quanto sul posto nessuno aveva pronunicato alcun tipo di insulto verso nessuno.
Il mio livello di cultura personale, provenienza sociale e il percorso degli studi escludono uso delle parole usate dalla Miano e dalle sue colleghe del tipo “troia”, “vaffanculo”, “tornate a zappare la terra”, “minchia”, “cazzo” e atro simile usato da loro. La Miano e le sue colleghe non sono laureate, la Gargano perfino non capiva il significato della parola “identificare” sull’udienza del 27/03/2008, tutte le versioni dei gergi da loro descritti come “insulti ricevuti” corrispondono a loro livello di cultura, livello delle persone non laureate, e non al mio livello di cultura comprendente la laurea in menagment aziendale e economia, la tesi sul sistema bancario svizzero, corsi post-laurea e vari corsi italiani tra cui sicurezza al lavoro e H.A.C.C.P., diplomi di studio negli altri settori, collaborazione nel gruppo di lavoro di traduzione della “Divina commedia” dall’italiano nel russo. Per la prima volta sono stata invitata in Italia dal governo italiano ancora nei tempi sovetici, quando ero studente universitaria, nell’arco di scambio culturale di techniche di allenamento sportivo agonistico e questioni di gestione collegate. Il mio ex marito sig. Mercier ha testimoniato esplicitamente sull’udienza del 28/03/2008 che io non ho mai usato gergi da bassifondi e il linguaggio idiomatico usati dalla Miano.
Dal 2003 fino ad oggi non è stato ancora chiarito lo scopo con il quale la Miano ha compiuto il reato di sequestro di miei figli, dal punto di vista logico, se avessi visto la Miano il 10/08/2003 le avrei potuto dirte “sequestratrice dei bambini” in corrispondenza al reato dalla stessa compiuto e dalla mia famiglia querelato. Non si sa ancora se la Miano voleva vendere miei figli a qualcuno dopo averli sequestrati, per questo l’attribuzione della frase “Venditrice dei bambini, guardate com’è con la minigonna” deve essere valutato come confessione da parte della Miano.
Le dichiarazioni della Miano non possono “apparire credibili” – sono esplicitamente falsi, il dibattimento ha evidenziato la falsità della Miano e i suoi reati di falso ideologico e calunnia. Il giudice ha mentito nel testo della sentenza per favoreggiare alla Miano in danno alla verità e alla giustizia.
Se le versione delal Miano appariva attendibile, allora perchè non è stata presa in considerazione la dichiarazione della Miano che tutti quelli che insultavano sono stati identificati, il che mi libera da ogni accusa? Questa versione della Miano è stata ritenuta inattendibile?

15. L’avvocato Braccio si indica falsamente come avvocato di fiducia mentre è l’avvocato assegnatomi d’ufficio (sostituta del avvocato Franco Strula nominato dal p.m. con l’atto di citazione a giudizio). L’avvocato Sturla non voleva occpuarsi della pratica e ha messo come sostituta la sua collega l’avvocato Debora Bracco.

***

OMISSIONI NEL TESTO DELLA SENTENZA sono in generale gli stessi che nella prima sentenza: non si indca la testimonianza del carabiniere nel mio favore e la mia estraneità ai fatti in quanto non identificata, non si indicano le testimonianze di miei due testimoni sentiti, non si indica che il mio terzo testimone è stato mandato via senza essere sentito in quanto ritenuto “sovrabbondante” e causa dell’esaurente testimonianza dei primi due, non si indica che testimoni a carico Corso e Gargano erano entrati in contraddizione sia con la Miano sia con il carabiniere e hanno dichiarato di non ricordare se io e mio ex marito avremmo detto qualcosa mentre le foto attestano che si trovavano dietro alle nostre spalle nel momento delal consegna e hanno perfettamente visto e sentito tutto detto da me e dal mio ex marito, in primis le parole d’amore verso figli. In più le Corso/Gargano hanno dichiarato che nessuno delle persone che insultavano di era allontanato mentre io, i miei parenti e gli amici di miei figli coi loro genitori eravamo andati subito via dal posto della consegna. Non si indica che la Miano stessa mi aveva liberato da ogni accusa dichiarando che quelli che insultavano sono stati identificati tutti (ed io non lo sono stata). Non si indica che la Miano non ricordava la frase a me attribuita. Non si indica che la Miano insiteva nel mentire che io sarei stata identificata, ben sapendo che non lo sono stata, entrando in contrasto con la testimonianza del carabiniere. Non si indica che l’origine della querela era l’aggressione della Miano contro persone con le macchine fotografiche, che la stessa intimidiva giornalisti a non pubblicare nulla e a non svolgere il diritto alla cronaca – il che si attesta dal verbale dei carabinieri e dalla testimonianza dei testimoni sentiti.

OMMISSIONE DI INDICARE ATTENUANTI

Il giudice aveva il dovere di indicare attenuanti previsti dalla legge, art. 62 C.P.: (1) avere agito per motivi di particolare valore morale e sociale (i reati compiuti dalla Miano di sequestro e sottrazione dei minori, accompagnati dalle torture e trattamenti degradanti e disumani, dalle torutre fisiche e psicologiche, diffamazione, ingiuria e calunnia sono reati nefandi e odiosi, la Miano ha agito contra la legge e contro principi costituzionali italiani, abusando della propria posizione sociale di assistente sociale, avuta senza avere requisiti previsti dalla legge italiana – una laurea); (2) l’aver agito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui (NB: il giudice stesso mi ha attribuito lo stato d’ira e di agitazione e tensione, in quali in realtà non avevo, una volta attribuiti questi sentimenti dovevano essere inquadrati anche attenuanti, di fatto abbiamo sentimento attribuiti e attenuanti non applicati); (3) l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non is tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza (NB: il giudice stesso ha indicato l’esistenza di una “piccola folla”, la Miano stessa ha parlato di “tunulto che c’era”, io non ho mai avuto condanne penali, quindi il giudice aveva il dovere di applicare questo attenuante dopo avere scelto la versione dei fatti della Miano e ignorato altre testimonianze).

DISCRIMINAZIONE RAZZIALE

Nella parte della sentenza dedicata alla breve descrizione delle difese di ognuno degli indagati a me sono dedicate solo 5 righe, mentre al sig. M. 18 e alla sig.ra A. 20. I miei testimoni si indicano nel testo dedicato alla sig.ra A. (sic!) e non nel testo dedicato a me. Non si indica che testimoni di sig. M. e della sig.ra A. eravamo io e mio ex marito (coimputato già assolto), e che, quindi, la mia testimoniazna è stata ritenuta affidabile per assolvere sig. M.e sig.ra A. per non avere commesso il fatto.
Nella sentenza non si indica che io avevo presentato 4 testimoni, tra cui sono stati sentiti due, il terzo ha aspettato sei ore davanti alla porta della stanza del giudice ed è stato mandato via in quanto la testimonianza dei primi due è stata ritenuta esaurente e lo stesso ritenuto “sovrabbondante”; il quarto testimone (il console Estone) non è stato invitato per i motivi non chiari. Non si indica che gli altri coimputati non avevano presentato testimoni (solo il mio ex mairto aveva indicato uno) e sono stati assolti senza avere presentato testimoni (sic!!!). Preciso che tutti i miei coimputati sono cittadini italiani, io sono unica straniera e il trattamento non pari, discriminatorio e denigrante è stato riservato solo a me. Sono l’unica estranea ai fatti accaduti, in quanto ero andata via dal posto appena ricevuto i figli, senza avere visto nessuno dei coimputati e senza avere parlato con nessuno di loro (ad esclusione del mio ex mairto, ovviamente), sono unica di tutti gli accusati non identificata dai carabinieri. Il carabiniere stesso aveva testimoniato di non avermi mai visto, di non avermi identificato e che non appartenevo al gruppo di persone accusate.
Il fatto che io ho ricevuto una ingiusta e illegale condanna dopo avere portato due testimoni, avendo altri due di riserva non sentiti e avento la testimonianza del carabinbiere la mio favore, mentre cittadini italiani che non hanno portato nessun testimone sono stati assolti attesta una gravissima discriminazione razziale, una vera persecuzione orientata a provocare negli italiani l’odio verso stranieri. Emettendo sentenze persecutorie in nome della Miano Silvia, “sputando” sul popolo italiano e sulla legge, giudici hanno dato esempio di discriminazione, persecuzione e trattamento degradante verso stranieri, istigando cittadini semplici a ripetere il loro comportamento odioso.

 
dibattitopubblDate: Giovedì, 05/05/2011, 01:49 | Message # 34
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Copia della sentenza del giudice Dannino

 
dibattitopubblDate: Giovedì, 05/05/2011, 02:14 | Message # 35
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INTERVALLO VI – IL CONTENUTO DI ENTRAMBE SENTENZE NON CORRISPONDE AI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE

L’art. 546 C.P.P. descrive requisiti delle sentenze:

1. La sentenza contiene:
a) l` intestazione Ïin nome del popolo italiano" e l`indicazione dell`autoritý che l`ha pronunciata;
b) le generalità dell`imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchÈ le generalitý delle altre parti private;
c) l` imputazione;
d) l` indicazione delle conclusioni delle parti;
e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l`indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l`enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie;
f) il dispositivo, con l`indicazione degli articoli di legge applicati;
g) la data (111) e la sottoscrizione (110) del giudice.

2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non più sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell`impedimento, il componente pi˜ anziano del collegio; se non più sottoscrivere l`estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell`impedimento, provvede il solo presidente.

3. Oltre che nel caso previsto dall`art. 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

Come si vede, nelle sentenze emesse in nome della Miano Silivia e in danno alla giustizia dai giudici dr. Filippo Santarella e dr. Dagnino non si indicano le conclusioni presentate dall’avvocato a me assegnato, contenente conslusioni della mia innocenza e del reato di calunnia e falso ideologico della Miano in base delle testimonianze sia dei testimoni a carico sia di quelli a discarico. Manca concisa esposizione dei motivi di di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata. Non si indicano prove in base della decisione, sul posto delle prove assunte nel dibattimento di indicano menzogne personali dei giudici. Inoltre entrambi i giudici hanno accuratamente omesso di spiegare perché hanno ritenuto non attendibili le prove contrarie, cioè prove che dimostravano la mia innocenza e l’innocenza delle persone calunniate e il reato di calunnia da parte della Miano.
Non si indica neanche una prova a carico.
Nei testi delle sentenze non si indica la testimoniazna del carabiniere sul fatto di mia mancata identificazione, di non appartenenza al gruppo di persone accusato, di mia totale estraneità ai fatti. Non si indica la testimonianza della Miano stessa a mia discolpa “le persone sono state identificate queste persone” – io non sono stata identificata, e quindi non c’entro nulla con altre persone. Non si indicano dichiarazioni dei testimoni a carico le Corso/Gargano: “NON RICORDO SE LA BABENKO ABBIA INSULTATO LA MIANO”, “Non ricordo se la Miano abbia interloquito con chi scattava foto, non ricordo se è stata ingiuriata”; “IO CONOSCEVO LA SIGNORA BABENKO. NON RICORDO SE HA DETTO QUALCOSA. … LA SIGNORA BABENKO MI ERA STATA INDICATA COME LA MADRE DEI BAMBINI, PRIMA DEI FATTI AVEVO INCONTRATO SOLO IL SIG. MERCIER”, “NON MI SEMBRA DI AVERE VISTO LA SIGNORA MIANO CON QUALCUNO”, “Non ricordo frasi contro tribunale dei minori”, “QUELLI CHE HO VISTO IO ERANO TUTTI LI, NON HO VISTO NESSUNO ALLONTANARSI” – con l’indicazione che ho trovato figli sul posto alle 17.55 ed ero andata via alle 18.00.

Non si indica che la Miano non ricordava minimamente della frase a me attribuita nel capo di imputazione, in quanto, come dice un proverbio nazionale, “bugie hanno gambe di creta”.
Non c’è una parola della testimonianza assunta di miei due testimoni, tra cui uno a me del tutto sconosciuto, i quali hanno testimoniato chiaramente e precisamente che non ho insultato nessuno e che non ero agitata, che sul posto c’era la festa per arrivo dei bambini e la situazione non era tesa, che la situazione era degenerata solo con arrivo dei carabinieri chiamati dalla Miano (quando carabinieri e agenti di polizia che garantivano l’ordine erano già andati via). La legge prevede esplicitamente che il giudice deve enunciare ragioni per le quali ritiene non attendibili le prove contrarie – di fatto giudici hanno semplicemente omesso di indicare le prove nei testi delle sentenze, evitando con tale trucco il dovere di valutare le prove contro la Miano.

Non si elencano contraddizioni della Miano e delle sue dipendenti Miano/Corso, non si indica che la Miano e il comune di Sesta Godano si erano rifiutati di rilasciare atti di prova al dichiarato della Miano, tale rifiuto degli atti è la prova dei reati di falso ideologico da parte della Miano. Se gli atti in favore della Miano esistessero, la Miano si sarebbe affrettata di presentarli al giudice.

Sinceramente, non riesco a capire per che cosa questi giudici ricevono lo stipendio. Per il lavoro non fatto? Per discriminazione razziale e falso? Molto spesso si può sentire giudici che si lamentano che la legge è cattiva, imperfetta, che politici fanno leggi cattive, in questo caso la legge e buona e chiara: le prove devono essere valutate! E adesso, chi e come obbligerà questi giudici di osservare la legge e di valutare le prove???!!!

 
dibattitopubblDate: Giovedì, 05/05/2011, 02:15 | Message # 36
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ATTO XV - RICHIESTA DI UN NUOVO AVVOCATO D'UFFICIO

Il 5/03/2009, subito dopo avere compreso che l’avvocato assegnatomi d’ufficio Debora Bracco mi ha tradito e non svolge il dovere della difesa, ho fatto l’istanza al giudice monocratico in funzione d’appello dr. Dagnino di assegnarmi un nuovo avvocato d’ufficio. Non ho mi avuto risposta alcuna e avvocato nuovo non mi è stato assegnato. Di fatto sono rimasta senza un avvocato nonostante la legge italiana prevede l’obbligatorietà dell’avvocato per le persone accusate/imputate. Qua segue il testo dell’istanza da me presentata:

AL GIUDICE MONOCRATICO DR. DAGNINO
IN FUNZIONE DELLA CORTE D’APPELLO

PROCEDIMENTO N.6403/03
(assistente sociale Miano Silvia e due sue dipendenti operatrice
Corso Fiorella e autista Gargano Paola
contro Babenko Olga, M. A. A., S. B., A. A.,
G. M. e M. D.)

RICHIESTA DI ASSEGNARE UN ALTRO AVVOCATO D’UFFICIO PER IL MOTIVO DI MANCATO SVOLGIMENTI DI ATTIVITA’ DIFENSIVE DA PARTE DELL’AVVOCATO GIA’ ASSEGNATO

Babenko Olga – imputata, di fatto rimasta senza assistenza di un avvocato in quanto l’avvocato assegnato d’ufficio omette di svolgere i propri compiti di avvocato;
Senza tetto e senza fissa dimora a cuasa dell’occupazione dell’abitazione familiare da parte di un gruppo di criminali;
Reperibile tramite Preffetto di La Spezia (istanza del 10/10/2008)
Tel.: 340 27 41 271
E-mail: olgababenko@yahoo.it

Io sottoscritta Babenko Olga con la presente chiedo cortesemente di assegnarmi un altro avvocato d’ufficio in quanto l’avvocato a me assegnato Debora Bracco ommette di svolgere le attività difensive in mio favore, in particolare:

- ha omesso di provvedere di richiedere gli atti al comune di Sesta Godano ai sensi dell’art.391 quater C.P.P. per verifica della verità del dichiarato dall’assistente sociale Miano;
- ha omesso di provvedere a chiedere di correggere il falso ideologico (non concernente alle accuse) sul atto di invio a giudizio relativamente all’affidamento di miei figli (non esisteva alcun affidamento) e di chiedere gli atti del tribunale dei minori per la dimostrazione l’inesistenza di un processo prvisto dalla legge e dei decreti aventi l’efficacia legale nei confronti della mia famiglia;
- ha omesso di presentare una memoria di risposta alla “memoria” diffamatoria del contenuto falso dell’avvocato Scopesi usata per denigrarmi e per presentare le mie azioni giudiziarie in maniera deviata e non corrispondente alla realtà;
- ha omesso di porre domande ai testimoni a mio carico in seguito di che i testimoni di fatto non sono stati esaminati per bene (allego la copia dell’e-mail con le domande inviata all’avvocato, come si vede dal verbale dell’udienza del 27/03/2008 nessuna delle domande è stata fatta, nessun azione intrapresa per la ricerca della verità dei fatti tramite domande precise);
- ha omesso di richiedere la messa a confronto dei testimoni a carico in base delle contraddizioni nelle dichiarazioni sull’udienza e nelle date diverse nelle sedi diverse in corrispondenza con l’art. 211-212 C.P.P.;
- ha omesso di insistere per richiedere che la mia versione dei fatti sugli eventi precedenti alla liberazione dei bambini dal sequestro sia presa in atenzione ugualemente come lo è stata quella della mia controparte, non contrastando un trattamento non pari e discriminazione;
- si è rifiutato di presentare la querela contro avvocati Scopesi Mario e Barbara Terraglia per ingiurie nei miei confronti e diffamazioni non concernenti le questioni della causa e aventi lo scopo personale, basato sull’odio razziale, di insultarmi e di offendere la mia reputazione in quanto non sono italiana;
- ha omesso di richiedere la correzione degli errori e del falso nel testo della prima sentenza;
- ha omesso di richiedere l’assunzione della testimonianza del terzo testimone (lo stesso è stato mandato via senza essere sentito per sovrabbondanza della testimonianza dei primi due testimoni) quando la testimonianza a mio favore dei primi due non è stata presa in considerazione alcuna nella prima sentenza di condanna, ha omesso di invitare il console estone per testimoniare anche se da me esplicitamente richiesto;
- dopo la mia condanna nella sede d’appello l’avvocato ha detto: “Ma giudice non sapeva che i testimoni erano Suoi e non degli altri”, il che attesta che la stessa non si era occupata di difendermi, in quanto è ovvio se i testimoni sono miei e hanno testimoniato in mio favore mentre gli altri imputati non avevano invitato testimoni il giudice lo deve sapere.

Attualmente ho il diritto di presentare il ricorso alla Corte di Cassazione in quanto qualsiasi motivazione della mia condanna sarà manifestamente illogica (testimoniazna del Carabiniere a mio favore, 2 testimoni sentiti a mio favore, un terzo testimone ritenuto sovrabbondante non sentito, in quarto testimone di alto rango sociale e diplomatico non invitato, 2 testimoni a carico che affermano di non ricordare se avevo detto qualcosa mentre si trovavano abbastanza vicino e di non ricordare se la parte accusatrice è stata accusata, contraddizioni nelle dichiarazioni dei testimoni a carico e il rifiuto della parte accusatrice di presentare gli atti del proprio ufficio per provare il proprio dichiarato) e sarà l’epsressione dell’odio razziale e discriminazione, in quanto cittadini italiani senza un testimone a discarico sono stati assolti e io con testimoni e con testimonianza del Carabiniere a mio favore non lo sono stata. Logicamente con un avvocato che non mi difende non lo posso fare.
Non riesco a trovare un avvocato di fiducia in quanto gli avvocati non vogliono accettare le pratiche contro servizi sociali e tribunali dei minori.

Preciso che inizialmente mi è stato assegnato l’avvocato Franco Sturla, il cui ha passato il caso alla sua collega l’avvocato Debora Bracco in quanto non voleva occuparsi della pratica in questione.

Per questi motivo chiedo di assegnarmi un nuovo avvocato d’ufficio.

Con ossequi,
Babenko Olga

 
dibattitopubblDate: Giovedì, 05/05/2011, 02:19 | Message # 37
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ATTO XVI – RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE

In quanto in seguito alla mia istanza del 5/03/2009 non mi è stato assegnato un nuovo avvocato (il giudice Dagnino ha compiuto il reato di omissione di atti d'ufficio), ho dovuto fare da sola il ricorso alla corte di cassazione. Ovviamente, ho chiesto anche alla corte di cassazione di assegnarmi un avvocato d’ufficio (in base dell’art. 613 C.P.P.) per evitare il rigetto per difetto di forma. Il ricorso ho depositato il 3/04/2009. Nel ricorso ho elencato omissioni dei giudici precedenti di indicare e valutare le prove in mio favore, il loro falso e menzogne, l’indicazione dei fatti non chiariti nell’arco del dibattimento per fatti veri, l’omissione di valutare contraddizioni della controparte e mettere la controparte sotto l’esame con le stesse modalità con i quali sono stati sentiti testimoni a discarico, tramite interrogazione con uso delle domande precise volte a chiarire la verità dei fatti. Ho chiesto anche di assumete la testimonianza del secondo carabiniere presente sul posto e di identificare carabinieri e agenti di polizia i cui erano presenti sul posto nel momento della consegna dei bambini e i cui hanno interrogato bambini subito dopo la liberazione.

Copia della ricevuta attestante il deposito alla Cassazione:

Si allegono ricorsi in cassazione

Attachments: CASSAZIONE.doc (157.5 Kb) · CASSAZIONE_REVO.doc (37.5 Kb)
 
dibattitopubblDate: Giovedì, 05/05/2011, 02:19 | Message # 38
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ATTO XVII – SOLLECITO ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ASSEGNARMI UN AVVOCATO D’UFFICIO PER LA DIFESA
Il 9/09/2009, non essendomi stato assegnato un avvocato d’ufficio regolarmente richiesto, ho inviato un sollecito alla corte di cassazione. Segue il testo, su richiesta dimostro ricevute di avvenuto invio dell’istanza.

ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DI ROMA
SEZIONE PENALE

SECONDA RICHIESTA DI ASSEGNARE AVVOCATO D’UFFICIO PER LA DIFESA
(art.613 3° e 4° c.p.p.)

La prima richiesta presentata il 3/04/2009 con il ricorso di impugnazione della sentenza del giudice monocratico in funzione della corte d’appello del tribunale di Genova dr. Dagnino N. 13 A del 23/02/2009 depositata il cancelleria il 6/03/2009, trasmessa per la notifica il 20/03/2009 e ricevuta il 24/03/2009

Babenko Olga – senza tetto e senza fissa dimora a cuasa dell’occupazione dell’abitazione familiare, sita a Sesta Godano in via Merzo 2, da parte di un gruppo di criminali e l’inattività della Procura di La Spezia di liberare l’immobile e di provvedere ai sensi della legalità e sicurezza, e a causa del diniego dell’accesso ai pubblici servizi da parte del comune di Sesta Godano,
Reperibile tramite Preffetto di La Spezia (istanza del 10/10/2008),
Tel.: 340 27 41 271 (ore d’ufficio, giorni lavorativi tranne il sabato),
E-mail: olgababenko@yahoo.it

Io sottoscritta, Babenko Olga, in qualità di imputata/calunniata nel procedimento originario N. 6403/03/21 bis R.G.N.R./N. 304/07 R.G. G.D.P. presso giudice di pace di Genova, attuato in base della querela del contentuo falso e calunniatorio delle Miano Silvia (assistente sociale, p.u., non laureata), Corso Fiorella (operatrice), Gargano Paola (autista) del 11/08/2003, con la presente Vi comunico che fino ad oggi non mi è stato assegnato un avvocato d’uffico per la mia difesa nonostante la mia esplicita richiesta presentata il 3/04/2009 il che può portare all’ingiusto rigetto o dichiarazione dell’inamissibilità del mio ricorso. Ptrviso che l’avvocato assegnatomi d’ufficio nell’atto di citazione a giudizio ha abbandonato le mie difese, arrivando al punto di dirmi “Ma il giudice non sapeva che i testimoni erano Suoi e non dei Suoi coimputati” (!) e di compiere altre omissioni gravisime, paragonabili con il tradimento. L’avvocato assegnatomi era Franco Sturla del foro di Genova, il cui ha affidato la gestione della pratica ad una sua collega Barbara Bracco, in quanto non voleva occuparsene personalmente e l’ha incaricata come sostituta.

Il 1/03/2009 ho chiesto di assegnarmi un avvocato anche all’Ordine degli avvocati di Genova e il 18/03/2009 ho avuto la risposta che l’Ordine non aiuta ai cittadini i cui sono rimasti senza avvocato e/o non riescono trovare un avvocato per la propria difesa. Ho passato personalmente alcuni avvocati e tutti loro si sono rifiutati di accetare la pratica, dandomi contemporaneamente ragione e confermando il comportamento scorretto dei giudici sia di primo sia di secondo grado (omissione di idicare nel testo testimonianze nel mio favore, indicazione delle fantasie proprie e non dei fatti acquisiti nell’arco del dibattimento, favoreggiamento esplicito alla controparte).

Il 3/04/2009 ho dovuto presentare personalmente il ricorso alla Vs. Corte contro la sentenza di condanna ingiusta e non confrome ai requisiti previsti dalla legge per le sentenze, basata sull’odio razziale e trattamento non pari, nella quale non c’è una parola della mia versione dei fatti e delle testimonianze di un carabiniere e dei due testimoni in mio favore e in sfavore della mia controparte (il carabiniere ha esplicitamente testimoniato la mia estraneità ai fatti in quanto non indicata con un dito dalla parte calunniatrice e non presente sul posto), in quanto l’avvocato assegnato d’ufficio non ha voglia di svolgere il dovere della difesa.
Preciso che sono già amessa al patrocinio gratuito in quanto la vittima della criminalità italiana con conseguente perdita del reddito.

Con ossequi,
Babenko Olga

 
dibattitopubblDate: Giovedì, 05/05/2011, 02:20 | Message # 39
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ATTO XVIII - LA CORTE DI CASSAZIONE E IL GIUDICE DI GENOVA HANNO OMESSO DI ASSEGNARMI AVVOCATO IN BASE DELLA MIA ISTANZA

Né il giduice d’appello né la corte d’appello non hanno risposto alla mia istanza e hanno omesso di assegnarmi un avvocato d’ufficio. Non si capisce a cosa allora servono le leggi se giudici non le osservono! Tale trattamento rappresenta in sé la violazione del diritto alla difesa e al giusto processo, al di là del reato di omissioni di atti d'ufficio.

 
dibattitopubblDate: Giovedì, 05/05/2011, 02:30 | Message # 40
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INTERVALLO VII – TESTIMONIANZE DEI BAMBINI

 
dibattitopubblDate: Giovedì, 05/05/2011, 02:35 | Message # 41
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Atto XIX - Avvocato Claudio Defilippi accetta la pratica

Vedendo che il giudice Dagnino e la corte di cassazione stanno violando la legge e non mi assegnano un avvocato d'ufficio nuovo, continuavo la ricerca di un avvocato. Tutti gli avvocati cui sono rivolta, si rifiutavano di accettare la pratica, giustificandonsi di non voler esporrsi contro magistrati che violano la legge per motivi dei rappoti personali o perché, secondo loro, i magistrati e i servizi sociali sarebbero "criminalità organizzata del tipo mafioso" (parole degli avvocati!). Tale versione corrisponde alla versione della prostituta di Berlusconi di nome Nadja Macrì (nella famosa intervista sig.ra Macrì ha dichiarato davanti a tutta l'Italia che Berlusconi ha affermato davanti a lei che "magistrati sono mafia").

Alla fine sono capitata nello studio dell'Avvocato Claudio Defilippi che ha accettato la pratica, subentrando poco prima dell'udienza fissata in Cassazione.Nell'ultimo momento mi ha avvisato, però, che non andrà sull'udienza (cliccare sull'immagine per ingrandirla):

 
dibattitopubblDate: Giovedì, 05/05/2011, 02:36 | Message # 42
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Atto XX - La cassazione rigetta illegalmente il ricorso

Il 21/01/2010 era fissata l'udienza in cassazione. Come mi ha referito lo studio dell'Avvocato Defilippi, inspiegabilmente, contrariamente alla legge italiana, il ricorso, integrato e reso ammissibile dall'avvocato Defilippi, è stato rigettato. Come pare, i magistrati della cassazione non hanno avviato neanche il procedimento penale in base della notizia dei reati compiuti dai giudici Filippo Santarella e Giuseppe Dagnino, compiendo a loro turno il reato di omissione di atti d'ufficio.

La sentenza non è ancora arrivata, si vede, i magistrati hanno difficoltà di inventarsi le motivazioni e di giustificarsi per il proprio comportamento contrario alla legge.

Appena arriverà la sentenza, si procederà con il ricorso alla corte di Strasburgo e con dovute querele contro magistrati che hanno violato la legge.

 
dibattitopubblDate: Giovedì, 05/05/2011, 03:31 | Message # 43
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ATTO XXI - QUERELA CONTRO MAGISTRATI GENOVESI CHE HANNO COMPIUTO REATI NELL'ARCO DEL PROCEDIMENTO

Il 10/06/2010 ho presentato la querela contro maigstrati genovesi che hanno compiuto reati a mio danno nell'arco del procedimento. Segue la copia della ricevuta del deposito nella procura di Torino nella data del 10/06/2010:

ALLA PROCURA DI TORINO

AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALL’UFFICIO ANTIMAFIA

QUERELA A CARICO DI GIUDICI E PUBBLICI MINISTERI CHE HANNO GESTITO IL PROCEDIMENTO NR. RG. 6403/03 – GDP 304/07 NEL DISTRETTO DI GENOVA:

Giudice Filippo Santarella, giudice Giuseppe Dagnino, pubblico ministero Sabrina Monteverde, pubblico ministero Lombardo e pubblici ministeri presenti sulle udienze di 28/02/2008 e 14/05/2008, da identificare; (con riserva di inquadramento migliore dei reati da perte di un legale qualificato)

1.Pubblico ministero SABRINA MONTEVERDE
reati degli artt. 323, 368, 378/379 e 479 c.p. (abuso d’ufficio, calunnia, favoreggiamento e falso ideologico), Aggravanti: art. 416 c.p. (ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti), artt. 61 p. 1, 2, 8, 11 c.p., espressi nel mancato compimento delle attività di indagine – viol. degli artt. 358 e 362 c.p.p., tra cui mancati accertamenti sui fatti e circostanze, mancata individuazione delle persone e mancata assunzione di informazioni dalle persone che possono riferire sulle circostanze, mancata valutazione delle differenze nelle dichiarazioni ai carabinieri nelle date diverse della parte querelante; mancata verifica delle affermazioni della parte querelante; omissione di informare la parte querelata del procedimento a carico; false ideologico nel testo della citazione a giudizio; attribuzione alle persone querelate dei reati senza compiere attività di investigazione e verifica; reati compoiuti con lo scopo illecito di favoreggiare la parte accusatrice e di aiutarla a causare danni alle persone dalla stessa calunniati; corpo di reato: la citazione a giudizio del 19/03/2007; reati compiuti dall’inizio del procedimento (11/08/2003) all’emissione dell’atto di citazione a giudizio (19/03/2007);


2.Giudice di Pace dr. Filippo Santarella –

reati degli artt. 323, 328, 361, 368, 378/379, 479, 595 c.p. (abuso d’ufficio, rifiuto di atti d’ufficio, omissione della querela in qualità di pubblico ufficiale, calunnia, favoreggiamento, falso ideologico, diffamazione), art. 1 p.3 L.654/1975 (discriminazione razziale e diffusione dell’idea di superiorità della razza italiana sopra alla razza estone, diffusione dell’esempio dell’odio e della discriminazione contro estoni), Aggravanti: art. 416 c.p. (ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti), artt. 61 p. 1, 2, 8, 11 c.p.,
Omissione di osservare la legge prevista per il ritiro delle querele, l’at. 152 comma 4 c.p., trattamento impari sull’udienza del 28/02/2008;
Omissione di provvedere ai sensi degli artt. 211-212 c.p.p. per effetuare il confronto tra il Carabiniere testimone e la parte calunniatrice Miano/Corso/Gargano, e tra le sole calunniatrici, a causa delle dichiarazioni contradditorie e contrastanti; omissione di chiedere le prove del dichiarato alla parte calunniatrice; omissione di querelare la le Miano/Corso/Gargano per falsa testimonianza in base della testimonianza del Carabiniere e alcuni atti di prova da me presentati – compiuti sull’udienza del 27/03/2008;
Omissione di querelare il comune di Sesta Godano per rifiuto degli atti (art. 328 c.p.) necessari per stabilire la verità dei fatti trattati e delle dichiarazioni della parte calunniatrice; trascrizione del faslo ideologico doloso nel testo della sentenza, mancata indicazione della testimonianza dei miei testimoni, in primis del Carabiniere, mancata indicazione della mia vrsione dei fatti e delle prove da me presentate; trasscrizione delle ingiurie oltraggiose e delle diffamazioni contro la mia famiglia; attribuzione a me del reato mai compiuto tramite manipolazione delle prove acquisite e falso; emissione della sentenza non corrispondente ai requisiti previsti dalla legge tramite violazione dell’art. 546 lett. D e E c.p.p., il corpo di reato: la sentenza datata il 14/05/2008 a firma del giudice Filippo Santarella; reati compiuti il 14/05/2008;

3.Pubblico ministero dr. ssa Lombardo –
reati degli artt. 323 e 416 c.p. (abuso d’ufficio con lo scopo di procurare vantaggi illeciti alla mia controparte, l’unione nel non osservare la legge con altri magistrati coinvolti nel processo) espresso nell’omissione della querela per falsa testimonianza contro Silvia Miano, Fiorella Corso e Paola Gargano in seguito alle contraddizioni eclatanti, rifiuto di presentare atti di prova e la testimonianza contro di loro del Carabiniere; omissione dell’azione legale per ingiuria e falso contro l’avvocato Mario Scopesi in seguito all’affermazione altamente ingiuriosa che avrei “inclinazione a delinquere”; Aggravanti: art. 416 c.p. (ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti), artt. 61 p. 1, 2, 8, 11 c.p., - reati compiuto il 27/03/2008 sull’udienza e dopo;

4.Pubblico ministero presente sull’udienza del 28/03/2008 davanti al giudice dr. Filippo Santarella, da identificare –
reati degli artt. 323 e 416 c.p. (abuso d’ufficio con lo scopo di procurare vantaggi illeciti alla mia controparte, l’unione nel non osservare la legge con altri magistrati coinvolti nel processo) espresso nell’omissione dell’azione penale in base delle notizie dei molteplici reati dell’assistente sociale Miano Silvia anche a carico dei minori, reati compiuti il 28/03/2008;

5.Pubblico ministero presente sull’udienza del 14/05/2008 davanti al giudice dr. Filippo Santarella, da identificare –
reati degli artt. 323, 368, 378/379, 479 e 594 c.p. (abuso d’ufficio, calunnia, favoreggiamento, falso ideologico, ingiuria) art. 1 p.3 L.654/1975 (discriminazione razziale e diffusione dell’idea di superiorità della razza italiana sopra alla razza estone, diffusione dell’esempio dell’odio e della discriminazione contro estoni), Aggravanti: art. 416 c.p. (ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti), artt. 61 p. 1, 2, 8, 11 c.p.,
– compiuti durante l’udienza del 14/05/2009 e forse in alcuni atti scritti (da verificare);


6.Giudice monocratico in funzione di appello dr. Giuseppe Dagnino –

reati degli artt. 323, 328, 361, 368, 378/379, 479, 595 c.p. (abuso d’ufficio, rifiuto di atti d’ufficio, omissione della querela in qualità di pubblico ufficiale, calunnia, favoreggiamento, falso ideologico, diffamazione), art. 1 p.3 L.654/1975 (discriminazione razziale e diffusione dell’idea di superiorità della razza italiana sopra alla razza estone, diffusione dell’esempio dell’odio e della discriminazione contro estoni), Aggravanti: art. 416 c.p. (ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti), artt. 61 p. 1, 2, 8, 11 c.p., espressi nell’emissione della sentenza non corrispondente ai requisiti della legge tramite violazione dell’art. 546 lett. D e E c.p.p., trascrizione del falso ideologico doloso nel testo della sentenza con lo scopo di favoreggiamento alla parte querelante, omissione di trascrivere le prove acquisiti nell’arco del dibattimento, omissione di indicare l’esistenza dei testimoni sentiti e delle prove acquisite, trascrizione delle espressioni ingiuriose e diffamatorie in danno alla parte calunniata, attribuzione dei reati con compiuti da come confermato dalla prova testimoniale; omissione di querelare la parte calunniatrice; omissione di assegnare un nuovo avvocato d’ufficio in seguito al tradimento dell’avvocato assegnato precedentemente; il corpo del reato – la sentenza emessa il 23/02/2009; reati compiuti nel testo della sentenza del 23/02/2009.

Da verificare
l’esistenza del reato di concussione/corruzione – artt. 318 – 319ter c.p. (CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI), come pare, attuato da parte della parte querelante, visto che tutto il procedimento è stato manomesso con lo scopo di favoreggiare la parte querelante (Silvia Miano, Fiorella Corso e Paola Gargano) e che i magistrati coinvolti non hanno agito contro violazioni e reati dei colleghi. Il comportamento criminale dei magistrati, espresso nella dolosa inosservazioen della legge, deve avere un motivo e una concreta e logica fondazione.

I reati dei magistrati sono stati comunicati alla Corte di Cassazione nel contenuto del ricorso orientato a contrastare violazioni della legge e reati dei magistrati di primi due gradi; il Pubblico Ministero responsabile della Corte ha omesso di aprire il procedimento dovuto in base della notizia dei reati dei magistrati di Genova, compiendo anche esso omissione, a causa di questa omissione la scrivente si ritrova di dover presentare la querela personalmente.

Notizia delle omissioni dei magistrati della Corte di Cassazione il 15/04/2010.

La querela intera in formato Word:

Attachments: 10-06-2010_QUER.doc (182.5 Kb)
 
AmministratoreDate: Domenica, 08/05/2011, 04:31 | Message # 44
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31. ATTO XXII - PUBBLICA RICHIESTA AI GIUDICI FILIPPO SNATARELLA E GIUSEPPE DAGNINO DI CORREGGERE FALSITA' E MENZOGNE NELLE SENTENZE DEL PROCEDIMENTO N. 6403/03, inviata il 07/05/2011

Al giudice di pace dr. Filippo Santarella
gdp.genova@giustizia.it

Al giudice monocratico dr.Giuseppe Dagnino
tribunale.genova@giustizia.it
prot.tribunale.genova@giustiziacert.it

Per conoscenza al Presidente del Tribunale di Genova
tribunale.genova@giustizia.it
prot.tribunale.genova@giustiziacert.it

urp.genova@giustizia.it

Al giornale “Il Secolo XIX”
redazione@ilsecoloxix.it
menduni@ilsecoloxix.it

Olga Babenko
olgababenko@yahoo.it
olga.babenko@postacertificata.gov.it
(0039)340 27 41 271

Da: Babenko Olga A:urp.genova@giustizia.it; gdp.genova@giustizia.it; tribunale.genova@giustizia.it  Sab 7 maggio 2011, 02:18:21

(Avviso di consegna tramite Posta Certificata governativa
Il giorno 07/05/2011 alle ore 01:45:08 (+0200) il messaggio
"PUBBLICA RICHIESTA AI GIUDICE FILIPPO SNATARELLA E GIUSEPPE DAGNINO DI CORREGGERE FALSITA' E MENZOGNE NELLE SENTENZE DEL PROCEDIMENTO N. 6403/03" proveniente da "olga.babenko@postacertificata.gov.it" ed indirizzato a: "prot.tribunale.genova@giustiziacert.it"
e' stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: B844BF4B.00001AEB.C7B2D5FF.353EA4D5.posta-certificata@cecpac.posteitaliane.it

Ricevuta di Avvenuta Consegna
Il giorno 11/05/2011 alle ore 23:34:40 (+0200) il messaggio "Alcuni documenti in allegato alla pubblica richiesta ai giudici Santarella e Dagnino di correggere il falso nelle sentenze" proveniente da "olga.babenko@postacertificata.gov.it"
ed indirizzato a: "prot.tribunale.genova@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: D9689271.00000E3E.E0FB3559.A0CC0532.posta-certificata@cecpac.posteitaliane.it )

PUBBLICA RICHIESTA DI CORREGGERE FALSITA' E MENZOGNE NELLE SENTENZE DEL PROCEDIMENTO N. 6403/03

Egregi giudici,

Con grande tristezza ho potuto constatare che con il vostro comportamento e con le sentenze non corrispondenti ai requisiti della legge da voi emessi nell'arco del procedimento suindicato avete confermato la famosa dichiarazione di Berlusconi “I MAGISTRATI ITALIANI SONO CRIMINALI”. Avete omesso di indicare e di valutare nelle vostre sentenze le prove assunte in mio favore e a sfavore della mia controparte, tra cui la testimonianza di un Carabiniere, di un giornalista del giornale “Il Secolo XIX”, di un barista, una serie di fotografie e documenti. I testi delle vostre sentenze sono piene di denigrazioni ingiuriose e diffamanti nei confronti miei e della mia famiglia, di falso delirante e delle vostre menzogne personale contrari alle prove assunte.

Vi ricordo un po' del processo: le accuse sono partite dall'assistente sociale del comune di Sesta Godano di nome Silvia Miano, che esercita senza essere laureata mentre la legge prevede l'obbligatorietà della laurea, e di due sue dipendenti – l'operatrice sociale Fiorella Corso e l'autista Paola Gargano (entrambe non laureate). Il 1/07/2003 le donne hanno compiuto il reato di sequestro e di sottrazione di miei figli minori, la Miano aveva chiesto trecento mila euro per la loro restituzione. Il 10/08/2003 Autorità Giudiziarie Italiane ed Europei, che si occupavano del reato e della ricerca dei bambini, hanno obbligato criminali di restituire i bambini. I criminali hanno fissato la consegna in Piazza della Vittoria di Genova e non in un ufficio statale, agendo nello stile di veri gangster e non come dipendenti statali.
Non esisteva un punto preciso della consegna dei bambini, la zona della consegna era “la fermata di pullman” della Piazza Vittoria, che è lunga circa 40-50 metri, forse anche di più. E' un luogo storico di altissimo passaggio turistico e dei passeggeri di pullman e dei treni della stazione ferroviaria che si trova vicino. L'ora fissata per la consegna era 17.55. Era la seconda consegna pattuita, nessuno credeva che i criminali avrebbero consegnato bambini, in quanto nella prima occasione i bambini non sono stati restituiti, però per miracolo, i bambini sono stati restituiti. La mia famiglia era accompagnata da Carabinieri e Agenti della Polizia che si occupavano della situazione (in vista delle minacce, si temeva che i bambini avrebbero potuti essere uccisi o mutilati al pubblico, visto il luogo scelto dai criminali per la consegna). Sul luogo c'era una ventina di pullman e continuo via-vai di turisti e passeggeri. Alle 18.00 io e i miei familiari eravamo partiti dal posto della consegna, sul posto era rimasto solo il mio l'allora congiunge, anche lui calunniato e coimputato nel processo in questione, già assolto. I miei figli sono stati sentiti da un agente subito dopo la consegna.
Il sequestro dei bambini è stato seguito al livello internazionale, per ciò sul posto c'erano tanti politici, personalità e giornalisti, nonché cittadini curiosi.
Alle 17.55 i bambini erano apparsi da soli sul luogo, non accompagnati, uscendo da mezzo dei pullman. Secondo la ricostruzione fotografica e secondo la testimonianza dei bambini, la Miano era rimasta in mezzo ai pullman, mandando i bambini da soli sul posto della consegna, e le Corso e Gargano erano arrivati sul luogo prima, mescolandonsi tra altri cittadini. La prova fotografica attesta che nel momento di consegna le Corso e Gargano erano dietro alle spalle mie, nella direzione opposta da dove sono arrivati i bambini, e che la Miano non c'era con loro (= non erano arrivate insieme sul posto della consegna).
Io non conoscevo le Corso e la Gargano, e non sapevo chi fossero, le donne non si erano avvicinate, in quanto non mi conoscevano neanche loro e non sapevano chi fossi.
La Miano era arrivata sul posto della consegna dopo, alle 18.15 – 18.20 circa, forse anche più tardi, quando la mia famiglia non c'era più e la maggior parte delle persone era andata via. La Miano era accompagnata dai Carabinieri da lei chiamati e ha aggredito giornalisti e cittadini che ancora rimanevo sul posto, minacciando giornalisti di non scrivere articoli sulla consegna dei bambini (di fatto compiendo il reato di violenza privata). Le persone indicate dalla Miano con un dito sono state identificate e indicate nel verbale, il mio nome non c'è. Le persone sono state trattenute dai Carabinieri per più di un'ora, stando intorno alla macchina dei Carabinieri e formando in gruppo trattenuto forzatamente. Prima del fermo da parte dei Carabinieri, sul posto non c'erano gruppi di persone, il che si attesta dalle prove fotografiche.
Il giorno dopo la Miano e le sue dipendenti sono andati dai Carabinieri di Borghetto di Vara e hanno presentato la querela, accusando persone identificate e me, e calunniando tutti di averla insultato, cambiando la versione dei fatti detta ai Carabinieri di Genova il giorno prima.
La pubblico ministero responsabile per indagini, Sabrina Monteverde, ha omesso di indagare, per ciò non sono stati reperiti agenti di Polizia e Carabinieri che mi avevano accompagnato sul luogo di consegna; nessuno delle persone identificate è stato sentito. Il processo è iniziato nel 2007 senza alcun indagine fatta e senza sapere se la Miano è veramente vittima di ipotetici reati o delinquente-calunniatrice.

Nell'arco del processo il carabiniere che accompagnava la Miano ha testimoniato che io non sono stata identificata e di non avermi mai visto. La Miano dichiarava che tutte le persone che l'avrebbero insultata sono state identificate dal carabiniere-testimone – liberandomi da ogni responsabilità e da ogni accusa come persona estranea ai fatti.

Atri due testimoni sentiti, un giornalista del giornale “Il Secolo XIX” e un barista, dichiaravano esplicitamente che nessuno ha insultato nessuno sul luogo della consegna, che c'era l'atmosfera di festa per la liberazione dei bambini dalle mani dei criminali, che l'atmosfera si era deteriorata esclusivamente dopo l'arrivo della Miano accompagnata dai Carabinieri e il fermo per l'identificazione.

Le dipendenti della Miano, le Corso e Gargano, interrogate, dichiaravano di non ricordare se io avrei ingiuriato o no, nonostante la prova fotografica attesta che nel momento della consegna si trovavano dietro alle mie spalle a distanza di alcuni metri e hanno sentito ogni parola. Le Corso e Gargano entravano in contraddizione con la Miano e con il Carabiniere, evidenziando il reato di falso.

La Miano era entrata in contraddizione con sé stessa, con Carabiniere, con testimoni, con le sue dipendenti e con prove fotografiche e documentali. La Miano e il sindaco del comune di Sesta Sodano si erano rifiutati di presentare atti d'ufficio della Miano in conferma delle sue affermazioni menzognere, false, diffamatorie e deliranti contro al mia famiglia, il che equivale al reato dell'art. 328 c.p.. Il rifiuto di fornire atti d'ufficio in conferma del proprio dichiarato attesta esplicitamente menzogne e il reato di falso ideologico da parte della Miano. Il giudice Santarella ha omesso di richiedere forzatamente atti dal comune.

Il mio ex coniuge testimoniava esplicitamente che io non uso il linguaggio primitivo e volgare a me attribuito dalla Miano, visto anche che sono laureata e la Miano non lo è, e la conseguente differenza culturale e sociale.

La “ciliegina sulla torta” consiste nel fatto che la Miano ha dimenticato l'accusa a me attribuita – come potete rileggere nel verbale dell'interrogazione. Il che attesta che io non avevo mai detto la frase a me attribuita e la Miano, altrimenti l'avrebbe ricordato, e che non ha subito alcun danno.
Alla calunniatrice Miano non sono state chieste prove in conferma dei danni subiti, il rimborso danni le è stato regalato senza dovere di provarlo.

Nelle vostre sentenze avete dimenticato di indicare la testimonianza del Carabiniere in mio favore e contro la Miano e le sue dipendenti, la mia estraneità ai fatti, la testimonianza del giornalista del “Secolo XIX” in mio favore e contro la controparte, la testimonianza del barista in mio favore e contro la controparte, il fatto che il giornalista e barista erano testimoni miei, l'esistenza del testimone in mio favore non sentito per “sovrabbondanza delle prove”, la testimonianza del mio ex coniuge in mio favore, il rifiuto da parte vostra di sentire il Console Estone, le contraddizioni e contrasti tra Miano/Corso/Gargano e il Carabiniere-testimone, il rifiuto di fornire atti d'ufficio per provare proprie affermazioni da parte della Miano. Avete dimenticato di descrivere il luogo della consegna e il materiale di prova fotografica.

Qual'è il motivo di un tale vostro comportamento nei miei confronti? La mia controparte vi ha pagato o ricompensato in qualche altra maniera? Come mai avete discriminato il Carabiniere e il giornalista del “Secolo XIX” non trascrivendo le loro testimonianze in mio favore nelle vostre sentenze?

* * *

Con la presente vi invito pubblicamente di adempiere la legge italiana sui requisiti delle sentenze - art. 546 C.P.P., e di correggere le vostre sentenze piene di omissioni, falsità e vostre menzogne personali contrarie alle prove acquisite, e in particolare:

- chiedo di indicare le conclusioni mie – assoluzione per non aver commesso fatto con la condanna della controparte per la calunnia, che non avete indicato;
- chiedo di inserire nelle sentenze la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, indicando le prove assunte che devono essere poste a base della decisione, tra cui testimonianze di Carabiniere, giornalista, barista, mio ex coniuge; la testimonianza scritta di miei figli, prove fotografiche e documentali: la piantina del posto della consegna dei minori, fotografie, articoli giornalistici, comunicati stampa delle associazione per la difesa dei diritti umani, la nota del Demanio che attesta che la mia abitazione non è stata mai sigillata o “presa” dal Demanio ma occupata dai delinquenti tramite reato di violazione del domicilio, la lettera del comune di Sesta Godano attestante che nella data del 10/08/2003 non avevo documenti personali, e quindi, non potevo viaggiare a attraversare frontiere; la documentazione del tribunale minorile di Genova attestante l'inesistenza dei decreti aventi efficacia legale; altri documenti prodotti;
- chiedo di valutare tutte le prove, tra cui le contraddizioni tra la mia controparte, il loro contrasto con testimonianza del Carabiniere e di altri testimoni; il fatto di dipendenza lavorativa delle Corso/Gargano dalla Miano e il rischio di perdere il lavoro in caso di disubbidienza agli ordini della stessa;
- chiedo di inserire nelle sentenze l'elenco delle contraddizioni della mia controparte e l'elenco di contrasti con la testimonianza del Carabiniere,
- chiedo di inserire nel testo delle sentenze il fatto che la mia controparte si era rifiutata di presentare atti di proprio ufficio per provare proprie affermazioni diffamatorie relativi alla mia famiglia;
- chiedo di specificare per quale ragione avete omesso di mettere la mia controparte (Miano/Corso/Gargano) a confronto in seguito alle contraddizioni importanti tra di loro durante l'interrogatorio;
- chiedo di inserire nel testo delle sentenze il fatto che le Miano/Corso/Gargano hanno cambiato la versione dei fatti per ben tre volte e hanno fatto dichiarazioni diverse ai Carabinieri di Genova, ai Carabinieri di Borghetto di Vara e durante l'interrogatorio sull'udienza.

Non perdo tempo per elencare tutte le vostre menzogne personali, contrari alle prove assunte, vi chiedo di correggerle in base di atti giudiziari. Prendete in attenzione che non mi avete mai chiesto quali sentimenti avevo nel momento di liberazione dei figli dal sequestro, però mi avete attribuito sentimenti che non avevo – attribuendomi esattamente quelli che aveva la Miano e le sue complici che perdevano il frutto di loro reati: i bambini rapiti e la possibilità di guadagnare sulla pelle dei bambini.

In particolare chiedo di indicare nel testo:
1.Il fatto che la calunniatrice Miano ha dichiarato che tutte le persone che l'avrebbero ingiuriato sono state identificate, e il Carabiniere testimone ha testimoniato che io non sono stata identificata e di non avermi mai visto, attestando con ciò la mia totale estraneità ai fatti denunciati dalla Miano e l'infondatezza delle accuse;
2.Il fatto che nessuno di miei molteplici familiari presenti nel momento della consegna è stato identificato; che nessuno dei genitori dei compagni scolastici di amici di miei figli è stato identificato;
3.Il fatto che nel momento quando era arrivata la Miano sul luogo della consegna, circa 15-20 minuti dopo la consegna, agenti di polizia e carabinieri che lottavano per la liberazione dei bambini dalle mani dei sequestratori erano già andati via, come tante altre persone presenti nel momento della consegna;
4.Il fatto che le dipendenti della Miano, già inattendibili come testimoni in quanto complici del reato di sequestro di miei figli e come dipendenti della Miano soggetti alle sue volontà, hanno dichiarato di NON RICORDARE se io avevo ingiuriato o meno, nonostante la prova fotografica attesta che nel momento della consegna si trovavano dietro alle mie spalle a distanza di alcuni metri; (Corso: “NON RICORDO SE LA BABENKO ABBIA INSULTATO LA MIANO”, “Non ricordo se la Miano abbia interloquito con chi scattava foto, non ricordo se è stata ingiuriata” ; “Ci sono state parolacce i insulti. NON RICORDO LE PAROLACCE. QUALCUNO HA INGIURIATO. NON RICORDO FRASI PRECISE”. Gargano: “IO CONOSCEVO LA SIGNORA BABENKO. NON RICORDO SE HA DETTO QUALCOSA. … LA SIGNORA BABENKO MI ERA STATA INDICATA COME LA MADRE DEI BAMBINI, PRIMA DEI FATTI AVEVO INCONTRATO SOLO IL SIG. MERCIER”
5.Il fatto che il giornalista del “Secolo XIX” ha testimoniato in mio favore, dichiarando che io non ho insultato né ingiuriato nessuno nel momento della consegna dei figli;
6.Il fatto che il barista ha testimoniato in mio favore, dichiarando che io non ho insultato né ingiuriato nessuno nel momento della consegna dei figli;
7.Il fatto che il mio ex coniuge ha testimoniato che io non ho ingiuriato nessuno e che il linguaggio a me attribuito dalla Miano corrisponde al livello della cultura della Miano e non al mio livello di cultura; che non ho mai imprecato né usato linguaggio osceno – né prima del matrimonio né dopo;
8.Il fatto che la parte calunniatrice non ha presentato nessun testimone e nessuna prova del proprio dichiarato, la Miano è sola che mi calunnia di avere pronunciato ingiurie, persino le sue dipendenti Corso e Gargano hanno dichiarato di non ricordare (contrariamente a quello che hanno dichiarato nella querela del 11/08/2003);
9.Il fatto che la Miano ha dimenticato la frase a me attribuita e sulle domande insistenti della pubblico ministero: “Signora, ma lei ricorda almeno la frase attribuita alla sig.ra Babenko in capo di imputazione? La può dire, per cortesia?” ha risposto così: “RICORDO DELLA FRASE DELLA BABENKO CHE MI HA RIVOLTO DI CUI IN CAPO DI IMPUTAZIONE. L’ATRA DONNA PRESENTE E CHE è STATA IDENTIFICATA IN MIA PRESENZA HA DETTO “MALEDETTE, MALEDETTE”. RICORDO I NOMI, TUTTI FURONO IDENTIFICATI IN MIA PRESENZA” (verbale pag.9). Neanche le Corso/Gargano ricordavano la frase da loro attribuitami nella querela;
10.Il fatto che la prova fotografica attesta che nel momento della consegna la mia figlia mi era saltata in braccia e la abbracciavo e baciavo, e non “avevo preso bambino per la mano e ingiuriavo” - come aveva mentito la Miano;
11.Il fatto che la prova fotografica attesta che le Miano/Corso/Gargano erano arrivate insieme solo fino alle file dei pullman, in mezzo alle file dei pullman si erano divise, nel momento della consegna la Miano non era insieme con le Corso/Gargano, e che, quindi, le donne non potevano essere insultate “tutte insieme e subito” in quanto arrivate sul posto della consegna in momenti diversi; su nessuna delle foto della consegna si vede la Miano, si vedono solo Corso e Gargano;
12.Il fatto che io non conoscevo le Miano/Corso/Gargano e non ero in grado di riconoscerle, anche loro non conoscevano me e non erano in grado di riconoscermi; il fatto che la Miano non ha presentato atti di proprio ufficio per provare che poteva conoscermi; il fatto che il 29/05/2003 la Miano aveva organizzato un'aggressione su di me, colpendo un'altra donna al posto mio proprio perché non mi conosceva al punto tale di potermi riconoscere; (il mio figlio maggiore ha indicato nella sua testimonianza scritta che la Miano aveva detto anche a loro di non essere in grado di riconoscere me e il mio l'allora coniuge);
13.Il fatto che i criminali hanno fissato la consegna dei bambini in un luogo pubblico movimentato e non in un ufficio dello Stato;
14.Il fatto che il luogo di consegna era indefinito, lungo 40-50 metri, una fermata di pullman in Piazza della Vittoria, che sul luogo erano parcheggiati una ventina dei pullman in più file, che dividevano il centro della piazza dalle fermata sotto i portici; tanti pullman arrivavano e partivano in continuazione, vi era un fiume di passeggeri e turisti;
15.Il fatto che non esistono decreti aventi efficacia legale del tribunale dei minori che potrebbero essere eseguiti, e che la Miano non era e non è affidataria di miei figli, ma sequestratrice, e che il prezzo di riscatto richiesto era trecento mila euro; (ho presentato prove documentali);
16.Il fatto che da un lato della piazza si trova la Questura e non vi sono stati interventi a causa delle manifestazioni non autorizzate; che la prova fotografica attesta che sul luogo della consegna nel momento della consegna non c'era alcun tipo di manifestazione né persone coi cartelli, né “persone assiepate”, che il Carabiniere sentito non ha visto persone con cartelli; che la parte calunniatrice non ha presentato foto dei manifestanti né foto di cartelli né foto di “gruppo di persone”;
17.Il fatto che la prova fotografica attesta che sul luogo di consegna erano presenti più donne, e la quantità non era due donne sole – come ha mentito la Miano - ma di più;
18.Il fatto che la Miano non aveva mai effettuato una visita domiciliare alla mia famiglia, compiendo il reato di omissione di atti d'ufficio, e qualsiasi sua dichiarazione sul domicilio di mia famiglia è falso doloso, in particolare, non sono mai stata “ricoverata” in istituti, case-famiglia, case protette, e luoghi simili – di che ha dato testimonianza anche il mio ex coniuge (la testimonianza scritta è negli atti);
19.Il fatto che la Miano e i suoi avvocati Mario Scopesi e Barbara Terragnia mi hanno coperto di nefandi insulti, ingiurie e diffamazioni non relativi alle questioni del procedimento senza presentare un documento di prova né testimoni; per esempio, la Terragna, dopo avere dichiarato il falso diffamante che io vivrei “con sussidi del comune di Sesta Godano”, si era rifiutata di presentare ricevute fiscali del ricevimento dei sussidi da parte mia;
20.Il fatto che la mia abitazione familiare non è stata mai “sigillata” o “presa” dal Demanio – di che ho presentato come prova una lettera del Demanio allegata agli atti – ma è stata occupata dai criminali tramite il reato di violazione del domicilio nel periodo di una breve assenza di mia famiglia;
21.Il fatto che le Miano/Corso/Gargano hanno cambiato la versione dei fatti per ben 3 (tre) volte, facendo affermazioni diverse il 10/08/2003, il 11/08/2003 e sull'udienza di interrogazione, compiendo il reato di false dichiarazioni alle A.G.;
22.Il fatto che la Miano non ha presentato prove di avere subito danni, anzi la Miano non ricordava minimamente le frasi indicate nella querela del 11/08/2003;
23.Il fatto che tutte le persone calunniate e i testimoni hanno dichiarato che avevano sentimenti di festa e di vincita del bene sul male, nessuno di loro aveva sentimenti di rabbia o era teso o agitato, che la situazione era diventata tesa solo dopo l'identificazione da parte dei Carabinieri e minacce della Miano rivolte ai giornalisti di non pubblicare articoli – quando la mia famiglia non si trovava più sul posto;
24.I miei sentimenti erano: grande e profondo amore per i figli, gioia e felicità per la loro liberazione, mi sembrava di volare in cielo dalla gioia. I sentimenti di rabbia, di agitazione, di ira per avere perso il frutto di reati – i bambini sequestrati – erano sentimenti delle Miano, Corso e Gargano e non sentimenti miei o di membri della mia famiglia.

Vi invito di correggere le vostre sentenze, sperando in vostro buon senso e che potrò evitare di chiedere interventi delle Autorità Internazionali per convincervi di farlo.

In fede,
Olga Babenko

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AmministratoreDate: Domenica, 08/05/2011, 04:32 | Message # 45
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32. ATTO XXIII - RICHIESTA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI GENOVA DI SVOLGERE LA FUNZIONE DI CONTROLLO PER LA CORREZIONE DELLE SENTENZE

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI GENOVA
Richiesta di svolgere la funzione di controllo sulla correzione del falso ideologico, delle menzogne e fantasticherie personali, contrari alle prove acquisite, nei testi delle sentenze scritte dal giudice di pace Filippo Santarella e dal giudice monocratico Giuseppe Dagnino nelle sentenze del procedimento
Nr. 6403/03

tribunale.genova@giustizia.it
prot.tribunale.genova@giustiziacert.it

Inviato Da: Babenko Olga A:urp.genova@giustizia.it; tribunale.genova@giustizia.it
Sab 7 maggio 2011, 02:31:49

Ricevuta di Avvenuta Consegna
Il giorno 11/05/2011 alle ore 23:20:36 (+0200) il messaggio "AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI GENOVA - Richiesta di svolgere la funzione di controllo" proveniente da "olga.babenko@postacertificata.gov.it" ed indirizzato a: "prot.tribunale.genova@giustiziacert.it"
e' stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio:
D967F1F1.00000DEA.E0EE5CDD.AC079EB8.posta-certificata@cecpac.posteitaliane.it

Olga Babenko
olgababenko@yahoo.it
olga.babenko@postacertificata.gov.it
(0039)340 27 41 271

Richiesta di svolgere la funzione di controllo sulla correzione del falso ideologico, delle menzogne e fantasticherie personali, contrari alle prove acquisite, nei testi delle sentenze scritte dal giudice di pace Filippo Santarella e dal giudice monocratico Giuseppe Dagnino nelle sentenze del procedimento
Nr. 6403/03

Egregio Presidente del Tribunale,

Non so il Suo nome, in quanto è un dato segretato (l’URP del Vs tribunale mi ha negato di saperlo, senza fornire un logico e coerente motivo di tale segretazione).

Mi rivolgo a Lei, chiedendoLa di controllare la correzione del falso ideologico nei testi delle sentenze scritte dai giudici suindicati. I giudici hanno scritto il falso ideologico di propria invenzione, contrario alle prove acquisite nell’arco del processo, con lo scopo di favoreggiare la mia controparte e per sfogarte l’odio razziale nei miei confronti e per dare un esempio di odio contro stranieri onesti, da imitare, ai cittadini italiani.

Come può controllare, nei testi delle sentenze scritte dai giudici suindicati manca qualsiasi riferimento sulle prove acquisite in mio favore, in particolare, manca il riferimento alla testimonianza del Carabiniere (testimone del p.m. che ha testimoniato che non sono stata identificata e, quindi, sono estranea ai fatti), alla testimonianza in mio favore e a sfavore della mia controparte di un giornalista del “Secolo XIX” e di un barista (le loro testimonianze sono trascritte regolarmente nel verbale dell'udienza), e anche del mio ex coniuge. Manca qualsiasi accenno sulle prove fotografiche e documentali acquisite, sul fatto che la mia controparte si era rifiutata di presentare atti di proprio ufficio per provare l'asserito, compiendo il reato dell'art. 328 c.p.

I miei coimputati cittadini italiani (tutti a differenza da me identificati sul posto degli eventi) sono stati assolti grazie ai miei testimoni, però in nessuna delle due sentenze si indica che i testimoni erano miei e che in primis hanno testimoniato per me (sono stati scelti da me a caso da un elenco di nomi di persone identificate). Un mio testimone non è stato sentito in quanto è stato definito “sovrabbondante” in vista delle testimonianze assunte che dimostravano la mia buona fede e il reato di calunnia della mia controparte (ha aspettato 7 ore davanti alle porte per essere sentito).

Con ossequi,
Dr.ssa Olga Babenko
(3402741271, olgababenko@yahoo.it, domicilio legale e fiscale c/o Prefetto di La Spezia)

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