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COMUNE DI MONTECATINI vs DR.SSA EVA POLAK
dibattitopubblDate: Giovedì, 04/03/2010, 18:00 | Message # 1
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OMISSIONE DELLE AUTORITà GIUDIZIARIE DI PISTOIA DI PUNIRE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTECATINI TERME PER I REATI DOLOSAMENTE COMPIUTI (forse, con premeditazione)


Il caso è in via di inserimento!

* * *
Segue una breve descrizione del caso:

In seguito alla seprazione coniugale molto complessa, la Dr.ssa Polak, cittadina italiana, aveva chiesto dal comune della residenza, Montecatini Terme, di assegnarle un alloggio popolare semidistrutto ed inabitabile, abbandonato, promettendo di ristrutturarlo a proprie spese.

Con l'ordinanza n. 587 del 12/04/1990 il comune assegnava l'alloggio richiesto alla dottoressa (all1), con la condizione di impegno per la dottressa di ristrutturare l'immobile e sconoto del canone dell'affitto dalle spese di ristrutturazione; nel mese maggio 1990 alla dottoressa sono stati consegnati le chiavi dell'allogio (all.2 - ordinanza della consegna delle chiavi).
La dottoressa aveva regolarmente preso contatti con il geometra del comune e aveva effettuato i lavori nell'immobile, rendendolo abitabile (all.3 e 4, in arrivo altri documenti di prova).

Dopo avere reso l'immobile abitabile, la dr.ssa Polak si era trasferita nello stesso ed era in attesa per la convocazione per la stipula del contratto di locazione previsto dall'ordinanza di assegnazione dell'immobile e/o del contratto di compravendita dell'immobile, promessa verbalmente. L'amministrazione comunale diceva alla dottoressa di non preoccuparsi e di aspettare di essere convocata per la firma (ci sono testimoni del fatto), però fino ad oggi l'invito promesso non è arrivato. Da parte del comune tale conportamento rappresenta il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.).

Appena la dottressa ha definitivamente ultimato i lavori e ha reso l'immobile abitabile, bello, comodo e attraente, l'amministrazione comunale ha cominicato a chiedere dalla dottoressa di restituire l'immobile, rifiutandosi di fare i conti previsti dal punto 6 dell'ordinanza di assegnazione dell'immobile e rifiutandosi di pagare la differenza tra le somme del denaro speso dalla dottoressa e il canone d'affitto da scontare, calcolato in corrispondenza con la legge per le case classificate PEEP (L. 392/78 e succ. modifiche). L'ordinanza di assegnazione dell'immobile prevede esplicitamente tale pagamento dal punto 6 (si precisa che il punto 7 è inapplicabile, in quanto il comune ha omesso di stipulare il contratto, compiendo il reato di omissione di atti d'ufficio).

Il comune ha dato la delega all'avvocato Rossana Parlanti di procedere in danno alla dr.ssa Polak, richiedendo indietro l'immobile senza pagare le somme spese dalla dottoressa e senza fare i conti dovuti. L'avvocato ha compiuto il reato di falso ideologico doloso negli atti giudiziari, affermando che la dottoressa Polak sarebbe un'occupante abusiva dell'immobile, e quindi una criminale, che la dottoressa non si sarebbe mai messa in contatto con l'ufficio urbanistico del comune, e le altre falsità visionabili negli atti allegati (all. 6 e 7 - atto di citazione in giudizio e una memoria a firma dell'avvocata).

La dr.ssa Polak aveva doverosamente presentato al giudice e al pubblico ministero il fatto di reato di falso ideologico da parte dell'avvocato e dell'amministrazione comunale, presentando tutte le prove, PERò FINO AD OGGI NON è STATO APERTO ALCUN PROCEDIMENTO PENALE CONTRO L'AVVOCATO E CONTRO I RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE in seguito alla notizia addibita con le prove dei reati compiuti, tra l'altro lesivi dell'onore della dottoressa.

SI CHIEDE, PERCHé LE AUTORITà GIUDIZIARIE DI PISTOIA NON APRONO PROCEDIMENTO PENALE DOVUTO CONTRO I RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER TUTTI I REATI RAVVISABILI E CONTRO L'AVVOCATO ROSSANA PARLANTI PER IL REATO DI FALSO IDEOLOGICO COMPIUTO DOLOSAMENTE CON LO SCOPO DI INGANNARE I MAGISTRATI??? (indipendentemente dall'esodo del processo nella sede civile/amministrativa)

P.S. In breve la dr.ssa Polak fornirà un memoriale dettagliato e fornirà ulteriori atti.

RIFERIMENTO SUL CODICE DELLA PRIVACY: tutti i nomi indicati nel testo sono indicati in corrispondenza con il Codice della Privacy, e in particolare degli artt. 73 p. 1 Lett. A, C; 71 p.1 Lett. B; 67 p.1 Lett. A, B; 24 Lett. A, C - in quanto si tratta del materiale di rilevante interesse pubblico nell'ambito di violazione dei diritti e delle liberta fondamentali, pubblicato con gli scopi di giusitizia.

ALLEGATI DI PROVA:

Attachments: 1-Atto_assegnaz.pdf (139.0 Kb) · 2-Consegna_chia.pdf (12.6 Kb) · 3-Permesso_del_.pdf (23.3 Kb) · 4-perizia_lavor.pdf (53.3 Kb) · 5-Atto_citazion.pdf (31.1 Kb) · 6-Una_memoria_c.pdf (442.7 Kb)
 
dibattitopubblDate: Giovedì, 04/03/2010, 21:57 | Message # 2
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Atti di indagini da leggere, in formato PDF:
Attachments: Atti_di_indagin.pdf (755.4 Kb)
 
epDate: Venerdì, 05/03/2010, 01:42 | Message # 3
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Cara Olga,
grazie ancora di tutto che stai facendo per me, di aver inserito il mio caso, ma ci sono alcune inesattezze pienamente comprensibili, vista la complessità del caso, e se puoi, per piacere correggile.
Io non insistevo mai per stipulare il contratto d'affitto perché, fin dall'inizio, chiedevo di vendermi la casa a parità dei diritti riconosciuti agli altri che avevano acquistato gli altri appartamenti - senza che avessero i requisiti di legge alle case popolari e tanti, senza essere inseriti in graduatoria -, ed avendone tutti i requisiti di legge.
Ho finito la casa perché mi era promesso a voce che avrei potuto acquistarla, una volta finita, ma a reiterate richieste, non ho mai ricevuto risposta alle domande di acquisto alle quali doveva essere dato corso in base della legge 560/93 che disponeva sulla vendita dei beni pubblici, legge subentrata poi, e considerato che il Comune aveva inserito l'appartamento nel piano di vendita. Ai sensi di tale legge, i conduttori potevano acquistare gli alloggi a prezzo di favore, anzi chi era svantaggiato economicamente, a prezzo sociale. A maggior ragione avrei potuto acquistarlo io avendo effettuato i lavori di completamento autorizzati per i quali vanto i diritti di legge, quale il miglioramento in beni altrui, gli interessi, la variazione dell'indice ISTAT per il capitale anticipato con i lavori, diritti che mi vedo negati dagli stessi giudici.
Il Comune mai e mai mi ha chiamata per stipulare il contratto di affitto e nemmeno è stato autorizzato l'ufficio di contratto a redigerlo. Soltanto il Comune sosteneva falsamente davanti al giudice civile che io ero chiamata di stipulare il contratto dando la colpa a me di non averlo stipulato. Naturalmente perché un Ente pubblico sapeva benissimo che ogni accordo fatto con la Pubblica Amministrazione deve avere la forma scritta, così sapevano bene di poter agire nel momento più opportuno a loro, a reati prescritti (non prima, e per questo motivo hanno aspettato ben 12 anni per citarmi in giudizio in sede civile) richiamando che non c'era alcun accordo scritto.
Quindi, questo gioco di parole serviva per ingannare i giudici che volevano essere ingannati e per discolparsi per le loro omissioni.
Il contratto non poteva essere mai redatto perché, all'epoca dell'assegnazione, costituiva reato a dare in affitto un appartamento nello stato grezzo (c'erano solo le sole mura il resto era da completare) e l'appartamento era privo di licenza di abitabilità.
Per dire di più, nel 1990, l'appartamento non figurava nella proprietà del Comune ed è stato inventariato solo nel 1993. L'abitabilità era chiesto solo nel 2000.
I lavori di completamento della casa non potevano essere rimandati a me perché si tratta di lavori di straordinaria manutenzione, di competenza del proprietario.
I 40milioni preventivati per i lavori da eseguire dallo stesso Comune con la delibera 587/90, erano contro la legge perché potevano essere considerati solo come caparra, se si voleva parlare di affitto, ma la misura della caparra era in contrasto con la legge.
La legge 392/78, relativa all'equo canone, non poteva essere applicata alle case popolari, quindi l'inserimento nella delibera di assegnazione lo scomputo dei lavori ad equo canone, costituiva già una illegittimità perché avrebbe potuto essere applicato solo il canone sociale che è diverso all'equo canone.
Se leggi la relazione della Polizia giudiziaria del 2007, nell'ambito del procedimento penale RG 2693/07, l'indagante riporta tutte le illegittimità commesse, quindi non sarebbe male di inserire anche la relazione che allego qui per non dover cercare tra i tanti documenti.
Che il Comune pretende in sede civile il canone di mercato, fa parte dell'inganno perché nemmeno l'equo canone riportato nella delibera di assegnazione era applicabile alle case popolari. Tutto questo, a dimostrazione di quanto era premeditato il comportamento doloso del Comune già nel 1990, essendo ben consapevole l'Ente che sarò ingannata.
Il Comune è conoscitore delle leggi, quindi agiva appositamente approfittandosi del mio stato di disaggio e della mancanza della forza contrattuale di una persona debole.
Tutti questi fatti dovevano essere riportate pure nella perizia del CTU nominato dal giudice che ometteva di verificare le questioni tecniche relative alla proprietà del bene, alla natura PEEP, addirittura si era rivolto ad acquistare i documenti dalla parte in causa, dal Comune, invece di acquisirli presso gli uffici competenti, con l'intento di favorire la parte più forte in causa e redigere la relazione a vantaggio dell'Ente applicando un prospetto di calcolo non applicabile alle case popolari.
Sì, che sono stati aperti dei procedimenti da parte della Procura di Pistoia, ma erano insabbiati o nel modello 45, da atti non costituenti reato o nel modello 44 a carico di Ignoti nonostante che nella Pubblica Amministrazione non operino degli Ignoti, ma persone ben identificabili.
La dolosità della Procura della Repubblica di Pistoia sta nel fatto che nonostante la relazione della Polizia giudiziaria che accentuava tutte le illegittimità commesse nell'assegnazione e di conseguenza nella citazione a giudizio, il procedimento penale era archiviato con l'espediente della prescrizione ritenendo che i fatti risalgono all'anno 1998, mentre sto subendo ancora la truffa protratta fino ad oggi ad effetto della citazione a giudizio fraudolenta del 2002. La causa sta per essere conclusa.
L'esito della sentenza a favore del Comune, era già diffuso dal magistrato dott. Eva Celotti della Procura Generale di Firenze, dal quale si può desumere che la causa era decisa prima che fosse iniziata.
Non è da meno la posizione del TAR Toscana al quale mi ero rivolta, nel 2005 e 2007, perché il Comune ha messo in vendita l'appartamento a contenziosi aperti.
Il TAR ha avvallato la tesi assurda del Comune, secondo la quale i 21 appartamenti sono case popolari con tutte le implicazione di legge, mentre il 22-esimo da me completato non lo sarebbe nonostante che non era prodotta alcuna documentazione da parte del Comune che avrebbe dimostrato che l'unico appartamento del complesso fosse stato sottratto dal regime PEEP.
La Procura della Repubblica di Bologna ha aperto un procedimento penale RG 6398/07 per la vicenda, PM dott. Licia Scagliarini, ma il fascicolo è stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Genova, sezione Antimafia, la quale ha iscritto il fascicolo da atti non costituenti reato, nel modello 45, PM Francesca Nanni, che a reiterate richiesta non procede, probabilmente in attesa che sia emessa la sentenza civile che mi condanna all'occupazione abusiva.
Ogni mia querela presentata a carico dei magistrati penali, amministrativi, civili, avvocati, CTU, e chi ha toccato il procedimento, era archiviata dalla Procura della Repubblica di Genova, da atti non costituenti reato, senza che fossero state svolte le indagini in merito ai fatti denunciati. I vari PM assegnatari nemmeno si erano degnati ad acquisire i fascicoli che stavano a monte delle mie querele, per verificare se fossero veri i fatti denunciati, ciò nonostante i GIP archiviavano ogni fascicolo.
Non so se non sarebbe il caso di enfatizzare che la citazione in giudizio, era una scelta obbligata del Comune affinché togliesse di mezzo la delibera illegittima cavalcando il giudice naturale, il TAR, che sarebbe stato competente di decidere sulla decadenza dell'assegnazione che doveva essere fatta prima di citarmi in giudizio. A tale scopo era omessa l'apertura della procedura amministrativa obbligatoria alla quale doveva essere dato corso e nell'ambito della quale avrei avuto il diritto di presentare le mie deduzioni in relazione alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione.
E qui subentrano tutte le Porcherie, le Assurdità dimostrabili documentalmente e tramite sentenze della Cassazione! Io rimango assegnataria della casa su carta, ad effetto della delibera n. 587/90, perché nessuno mi ha dichiarata decaduta, mentre sarò dichiarata occupante abusiva della stessa casa assegnatami tramite una delibera comunale.
Il mio avvocato successivo, infruttuosamente, eccepiva al giudice civile che la causa non sarebbe di sua competenza, ma del TAR.
Se è rimasta ancora qualcosa da chiarire, chiedimela.
Ciao. Eva
Attachments: relaz.pdf (755.4 Kb)
 
VisitatoreDate: Venerdì, 05/03/2010, 14:24 | Message # 4
Group: Visitatori





Eva, chi è il tuo avvocato? Vorrei chiederlo di commentare la situazione.
 
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