Ispettorato generale DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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L'Ispettorato generale è uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia, istituito con dPR 25 luglio 2001, n. 315. Esso è disciplinato, nell’organizzazione e nel funzionamento, dalla legge del 12 agosto 1962, n. 1311.
L’Ispettorato generale svolge compiti di controllo informando direttamente il Ministro (art. 9 legge 12 agosto 1962, n. 1311) o il Consiglio superiore della magistratura nel caso quest’ultimo ne abbia richiesto l’intervento (art. 8 legge 24 marzo 1958, n. 195); nella sua attività si coordina con il Dipartimento per gli affari di giustizia (Dag) e con il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (Dog) (art. 8 dPR 25 luglio 2001, n. 315).
Sono sottoposti al controllo dell’Ispettorato generale: tutti gli uffici giudiziari, i Commissariati agli usi civici, i Tribunali superiori per le acque pubbliche, gli Uffici notifiche e protesti (Unep).
L’Ispettorato generale svolge la propria azione di controllo effettuando degli interventi ispettivi, riconducibili essenzialmente a quattro tipologie (art. 7 legge 12 agosto 1962, n. 1311):
* Ispezione ordinaria: costituisce una verifica disposta dal Capo dell’Ispettorato, allo scopo di accertare se i servizi procedano secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti. Le ispezioni di norma hanno luogo ogni triennio
* Ispezione straordinaria: è ordinata dal Capo dell’Ispettorato, prima dello scadere del termine triennale, negli uffici in cui sono state riscontrate, o vengono segnalate, deficienze o irregolarità
* Ispezione mirata: il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttività degli stessi, nonché l’entità e la tempestività del lavoro svolto dai singoli magistrati
* Inchiesta amministrativa: il Ministro si avvale dell’Ispettorato generale per l’esecuzione di inchieste sul personale appartenente all’ordine giudiziario e su qualsiasi altra categoria di personale dipendente dal Ministero della Giustizia. In tale ambito può essere inquadrata anche l’attività che l’Ispettorato generale svolge su delega del Consiglio superiore della magistratura (art. 8 legge 24 marzo 1958, n. 195)
L’organico dell’Ispettorato generale (art. 1 legge 12 agosto 1962, n. 1311) è composto da: * un magistrato di corte di cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di Capo dell’Ispettorato generale
* un magistrato di corte di cassazione con ufficio direttivo ovvero da un magistrato di corte di cassazione, con le funzioni di Vice Capo dell’Ispettorato generale
* sette magistrati di corte di cassazione, con le funzioni di Ispettori generali capi
* dodici magistrati di corte d’appello, con le funzioni di Ispettori generali
Il Capo dell’ufficio può destinare all’esercizio delle funzioni amministrative presso l’Ispettorato generale i magistrati con funzioni di Ispettori generali (art. 7 legge 8 agosto 1980 n. 426).
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All’Ispettorato generale sono destinati dirigenti e funzionari provenienti dal ruolo del personale del Ministero della giustizia. Il predetto personale non può essere assegnato alle circoscrizioni ispettive istituite presso le corti di appello nelle quali abbia esercitato le proprie funzioni nell’ultimo quinquennio.
I funzionari dipendono dal Capo dell’Ispettorato generale o da chi ne fa le veci (art. 4 legge 12 agosto 1962, n. 1311).
Ai dirigenti amministrativi ed ai funzionari di cancelleria e di segreteria, posti alle dipendenze dell’Ispettorato generale, le funzioni ispettive vengono conferite dal Ministro con apposito decreto (art. 5 legge 12 agosto 1962, n. 1311).
Qualora nel corso delle ispezioni vengano accertati abusi o irregolarità gravi, l’Ispettore informa immediatamente il Capo dell’Ispettorato generale, formulando le proposte sui provvedimenti da adottare. Nei casi in cui il ritardo possa determinare un danno, l’Ispettore impartisce le disposizioni volte ad eliminare gli inconvenienti.
Nell’ipotesi in cui sia disposta un’inchiesta nei confronti di un magistrato, al termine dell’indagine il magistrato ispettore deve chiedere informazioni al Capo dell’ufficio giudiziario e chiarimenti al magistrato sottoposto ad inchiesta. Il magistrato ispettore dovrà, poi, riferire al Capo dell’Ispettorato generale in merito al servizio prestato dal magistrato interessato dall’inchiesta, con particolare riguardo alle qualità professionali dimostrate nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e degli eventuali elementi che possono avere rilevanza in sede disciplinare (art. 12 co. 3 legge 12 agosto 1962, n. 1311).
Gli stessi criteri sono adottati per le inchieste da eseguire nei confronti dei Funzionari (art. 12 co. 4 legge 12 agosto 1962, n. 1311).
Al termine dell’inchiesta il magistrato ispettore redige una dettagliata relazione alla quale allega gli atti e i documenti acquisiti al fine di accertare la responsabilità disciplinare dell’inquisito (art. 12 co. 5 legge 12 agosto 1962, n. 1311).
Il Capo dell’Ispettorato generale trasmette al Ministro la relazione d’inchiesta, formulando, se del caso, le proposte circa i provvedimenti da adottare (art. 12 co. 6 legge 12 agosto 1962, n. 1311).
Al Direttore generale competente viene trasmessa copia della relazione (art. 12 co. 7 legge 12 agosto 1962, n. 1311).
http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1962/lexs_195518.html - LEGGE 12 AGOSTO 1962, n. 1311 (GU n. 224 del 05/09/1962) ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISPETTORATO GENERALE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.224 DEL 5 SETTEMBRE 1962)
URN: urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1311
ART. 10. OBBLIGO DI DENUNCIA.
SE NEL CORSO DELLE ISPEZIONI VENGONO ACCERTATI ABUSI O IRREGOLARITÀ GRAVI, L'ISPETTORE NE INFORMA IMMEDIATAMENTE IL CAPO DELL'ISPETTORATO GENERALE, FORMULANDO LE PROPOSTE CIRCA I PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE; QUANDO DAL RITARDO POSSA DERIVARE PREGIUDIZIO, DÀ EGLI STESSO LE DISPOSIZIONI ATTE AD ELIMINARE GLI INCONVENIENTI.
ART. 11. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AI RILIEVI ISPETTIVI.
FUORI DEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE, QUALSIASI PROVVEDIMENTO CONSEGUENZIALE ALLE ISPEZIONI È DEVOLUTO ALLA COMPETENZA DELLE SINGOLE DIREZIONI GENERALI.
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Segreteria del ministro
Via Arenula, 70 - 00186 Roma
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fax +39 06.68897951
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Ufficio legislativo
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L’Ufficio legislativo, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001 n. 315
* esamina, promuove ed attua l’attività normativa nazionale, europea ed internazionale, attraverso:
a) redazione di schemi di disegni di legge, di schemi di decreti legislativi, di decreti presidenziali e di decreti ministeriali;
b) redazione di emendamenti del Governo, espressione di pareri sui testi e sui singoli emendamenti nel corso dell’esame dei disegni di legge in sede di Consiglio dei Ministri e nel corso dell’esame di disegni e proposte in sede parlamentare;
c) redazione dei testi di attuazione delle direttive comunitarie, delle decisioni quadro dell’Unione europea, nonché di coordinamento della legislazione nazionale rispetto ai regolamenti comunitari;
d) collaborazione con il Ministro degli Esteri alla negoziazione di convenzioni internazionali in materia di assistenza giudiziaria, di estradizione, di stato civile;
* provvede all’analisi tecnico-normativa delle leggi, e garantisce la loro compatibilità con l’ordinamento generale;
* fornisce:
a) pareri sull’interpretazione delle leggi, ovvero pareri su materie oggetto di circolari poi redatte dai Dipartimenti ministeriali secondo le specifiche competenze;
b) pareri sulle questioni di legittimità costituzionale delle leggi, redatti per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della sua costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale;
c) pareri sulla compatibilità costituzionale delle leggi regionali;
* esamina i provvedimenti sottoposti al visto del Guardasigilli, disponendo l’eventuale inserimento nella “Raccolta ufficiale degli atti normativi” e redigendo le note in calce agli atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale;
* svolge inoltre attività di coordinamento delle Commissioni di studio, istituite dal Ministro al fine di riformare o razionalizzare interi settori normativi, in particolare di natura codicistica.