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CALUNNIE DI PEDOFILIA e PEDOFILI IMPUNITI
dibattitopubblDate: Sabato, 10/10/2009, 04:04 | Message # 1
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VisitatoreDate: Sabato, 10/10/2009, 04:14 | Message # 2
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CONSIGLI DI VITTORIO APPOLONI SUI COMPORTAMENTI DA EVITARE PER NON ESSERE INGIUSTAMENTE ACCUSATI DI PEDOFILIA

Vittorio Appoloni è il creatore del Centro di Documentazione su Falsi Abusi, cioè sulle calunnie di pedofilia.

(I consigli sono deliranti, però rispecchiano la squalida realtà di nostri giorni, si ricorda che in Italia cittadini vanno condannati solo in base delle testimonianze dei bambini anche quando non c'è alcun riscontro probatorio; non si conosce la percentuale dei casi genitori che plagiano loro figli con lo scopo di obbligarli a mentire contro qualche poveraccio/a innocente in vista del "rimborso danni" in caso del processo vinto; quindi: state lontano dai figli altrui!!! e ben attenti con i propri! Oggi anche il Babbo Natale è visto come potenziale pedofilo solo perché fa sedere bambini sulle ginocchia!)

VADEMECUM ANTE DENUNCIA

1- Evitate di fare la doccia insieme ai figli, di scambiarvi tenere effusioni in loro presenza, di girare nudi per casa, di fare allusioni e/o riferimenti sessuali durante le conversazioni;

2- Risparmiate ai figli non solo la visione di video musicali con ritmiche e/o immagini sensuali (Yo soy Candela…), ma anche cartoni animati, pubblicità, film e programmi televisivi (documentari naturalistici, Grande Fratello…) dal contenuto erotico più o meno esplicito;

3- Non applicate alla lettera il parere del pediatra di non creare inibizioni ai figli come scusante per saziare i vostri pruriginosi appetiti;

4- Evitate al massimo ogni contatto fisico con i bambini: semplici gesti affettuosi (carezze, coccole, dare una caramella…) possono essere fraintesi;

5- Evitate di parlare ai bambini della vostra famiglia, dei suoi componenti e dei loro connotati fisici;

6- Non fornite alcuna descrizione della vostra abitazione, degli oggetti e arredi in essa contenuti, della sua ubicazione;

7- Se possedete animali domestici, evitate di menzionarli o portarli con voi;

8- Evitate assolutamente ogni rappresentazione di personaggi fantastici legati ai tradizionali universi fiabeschi (Cappuccetto Rosso e il lupo cattivo, Biancaneve e i sette nani, la perfida strega, Robot Pallino…);

9- Evitate durante le feste e le attività didattico/educative l’uso di macchine fotografiche, videocamere, proiettori, televisori e videoregistratori;

10- Promuovete al massimo l’autonomia dei bambini quando si recano in bagno e limitate allo stretto indispensabile il vostro intervento;

11- Quando si rende necessario cambiare un bambino, rintracciate a casa o sul posto di lavoro uno dei genitori, invitandolo a intervenire o comunque chiedendo l’autorizzazione ad agire in sua vece. Nell’evenienza stilate un verbale indicando orario, contesto e operatori presenti (che non dovranno mai essere meno di due, meglio se tre, e non dovranno mai essere gli stessi nelle diverse occasioni);

12- Se notate lividi, lesioni, ferite di varia entità e natura su un bambino, segnalateli immediatamente a un responsabile (genitore, insegnante, direttore, parroco…), senza curarvi delle giustificazioni addotte dall’infante. Pretendete che ogni comunicazione sia verbalizzata e vi sia consegnata copia controfirmata;

13- Se un genitore riferisce malesseri del bambino, chiedete immediatamente una sua dichiarazione scritta e firmata. Questo vale sia per i disturbi ricorrenti (stipsi, epistassi, dermatiti, congiuntiviti…), sia per quelli occasionali (inappetenze, indigestioni, paure, incubi notturni…). Conservate le dichiarazioni agli atti il più a lungo possibile;

14- Segnalate immediatamente qualsiasi comportamento sessualizzato del bambino sia ai genitori sia a un vostro superiore. Chi ha una conoscenza minima della psicologia dell’età evolutiva sa che molti comportamenti sono da considerarsi assolutamente normali e prevedibili, ma ciò non vale per la maggior parte dei genitori e anche (purtroppo) degli inquirenti, per alcuni operatori della salute mentale, medici e perfino maestre (!).
 
dibattitopubblDate: Sabato, 31/10/2009, 22:49 | Message # 3
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UNA STORIA DI FALSE ACCUSE - CASO "VIOLA MARINO" - MAURIZIO COSTANZO SHOW gennaio 2001

Parte I

http://www.youtube.com/watch?v=Ny1208_ML8Y

Parte II

http://www.youtube.com/watch?v=uI6Btza8WfI

Parte III

http://www.youtube.com/watch?v=_Jfo_CMix_I

 
Eugenio_TravaglioDate: Lunedì, 16/11/2009, 06:06 | Message # 4
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CALUNNIE DI PEDOFILIA - FALSI ABUSI

Da scaricare un rapporto "Caso Torino" di Vittorio Appolloni:

Attachments: FalsiabusiAppol.pdf (477.1 Kb)
 
Eugenio_TravaglioDate: Lunedì, 16/11/2009, 06:10 | Message # 5
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Da leggere:
Attachments: Falseaccusealpa.pdf (1.35 Mb)
 
dibattitopubblDate: Martedì, 17/11/2009, 08:05 | Message # 6
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VisitatoreDate: Lunedì, 23/11/2009, 11:27 | Message # 7
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http://www.falsiabusi.it/casi/forno/forno04.html

DAL SETTIMANALE "PANORAMA" del 4/1/2001

ORCO ACCUSATO, MEZZO CONDANNATO

di Maurizio Tortorella


Dopo l'assoluzione del papà inquisito per pedofilia, «Panorama» scopre che Forno e i suoi periti hanno preso un altro abbaglio. Inchiesta su un magistrato che non interroga gli imputati. E sempre più spesso...

E due. A turbare le feste del sostituto procuratore milanese Pietro Forno, il magistrato che dall'89 si occupa di abusi sessuali sui minori e che spesso è stato oggetto di polemiche per la sua foga inquisitoria, non bastava la polemica sull'assoluzione di Marino V., il tassista che Forno dal settembre 1996 aveva indagato per abusi sessuali sulla figlia.

Un suo altro imputato è stato assolto: per lui, il 15 dicembre, Forno aveva chiesto l'archiviazione al giudice Guido Salvini, sostenendo che dopo tre anni di indagini «la situazione processuale era confusa» e che non era più possibile alcun utile approfondimento». Ma Salvini è andato oltre: «In realtà le attività investigative e gli approfondimenti» ha scritto, quasi brutale «sono stati anche ridondanti, ma privi di una valutazione critica».

Gli amici dicono che Forno non sia né pentito né perplesso. E che la sua richiesta di passare a occuparsi dei reati contro la pubblica amministrazione sia solo l'appagamento di un antico desiderio. Chi lo ha visto sostiene che, dietro gli occhialini, Forno sia tetragono e sicuro di sé. Come sempre.

Di certo, però, deve averlo molto infastidito la requisitoria della collega Tiziana Siciliano, che gli era subentrata come pubblico ministero alla metà dello scorso ottobre, dopo quattro anni esatti di processo contro il tassista. Siciliano, in aula il 21 dicembre, è stata severa. Non con l'imputato, per il quale ha chiesto e ottenuto il proscioglimento. No: la pm ha usato parole dure solo per gli inquirenti e per i consulenti tecnici dell'accusa: scandalizzata, ha parlato di metodi di indagine basati su «una perizia ginecologica di una superficialità che rasenta lo scandalo»; di «interrogatori condotti in modo incongruo», di atti giudiziari trasformati in «carta straccia». E ha concluso: «Questi esperti non hanno alcuna professionalità. Non hanno nessun motivo di godere della fiducia dell'autorità giudiziaria, non hanno capito niente». Infine, ha avviato un'indagine proprio nei confronti dei periti.

Per quasi 1.600 giorni, grazie a quei periti, Marino è stato sprofondato nel baratro dell'accusa: pedofilia. La moglie, Teresa, era stata costretta alla denuncia da un'assistente sociale del Centro del bambino maltrattato di Milano, Fanny Marchese, cui aveva riferito che la bambina aveva parlato del pene del padre: «O lei querela suo marito entro tre giorni, o lo facciamo noi».

La denuncia arriva a Forno. E da lì parte un tragico, paradossale processo. Marino una sera torna a casa e non trova più nessuno perché gli inquirenti hanno suggerito alla moglie di nascondersi altrove. Il tassista non può più vedere sua figlia, la famiglia si disgrega. Prima Teresa e la bambina, insieme con il fratello maggiore, che è disabile, vengono deportati d'autorità in una comunità protetta. Poi Marino deve trasferirsi. Infine è la figlia che viene allontanata, da sola, e viene nascosta in una comunità.

L'accusa va avanti per quattro anni e tre mesi fra perizie mediche e interrogatori della bimba e della madre, anche se Forno, com'è sua consuetudine, non ascolta mai il padre imputato. Le perizie dell'accusa vengono affidate ad alcuni tecnici collaudati della procura (la pm Siciliano ha calcolato che sulla scrivania di uno dei periti si siano affollate ben 358 consulenze in nove anni). La prima è Cristina Maggioni, ginecologa della clinica Mangiagalli di Milano, che nel settembre 1996 visita la bimba, senza che all'imputato sia permesso di far presenziare un suo consulente, e individua «segni compatibili con abusi sessuali».

Forno dispone una seconda consulenza, sempre in assenza di controparti. Nell'ottobre '97 la bambina viene visitata da altri due periti dell'accusa, Maurizio Bruni e Patrizia Gritti. I periti rilevano che il suo imene è inciso (un elemento «non evidenziato nella visita precedente») e che anche l'ano pare aver subito una penetrazione: «Il quadro» concludono «sembra deporre per atti di abuso iterati».

Oggi Bruni sostiene, sorprendentemente, che la sua perizia aveva un «contenuto sostanzialmente assolutorio». In realtà, grazie alla sua consulenza, la situazione precipita. «Nel gennaio 1998 il tribunale per i minori allontana la bambina anche dalla madre e dal fratellino» ricorda Luigi Vanni, avvocato di Marino, «ovviamente senza aver convocato preventivamente nessuno dei due genitori». La bimba finisce in un centro di affidamento.

Dieci mesi dopo interviene il gip, che chiede una terza perizia. Solo allora i due ginecologi Cristina Cattaneo e Tiziano Motta scoprono, perplessi, che nessuno dei tre colleghi che li hanno preceduti si è accorto che la bambina ha un imene settato: quello che è stato considerato un segno di violenza è in realtà un lieve difetto congenito. È evidente, scrivono, che gli altri consulenti del pm non lo hanno visto, ma questo «getta molti dubbi anche sugli altri reperti osservati».

Qualcosa è andato male anche il 15 dicembre: è stato allora che il giudice Salvini ha archiviato l'altro processo per pedofilia istruito da Forno con l'aiuto dei soliti consulenti. «Di esito completamente negativo o del tutto irrilevanti» scrive Salvini «sono risultate le copiosissime intercettazioni, le perizie mediche, le perquisizioni». Si tratta di tre anni di indagini, di quattro faldoni zeppi di carte, di una spesa, tra perizie e altro, sui 100 milioni. Il gip ricorda anche di aver inutilmente suggerito al pm di interrogare l'imputato. «I magmatici atti processuali avrebbero dovuto suonare come un campanello d'allarme». Purtroppo, anche in quel caso, non è suonato.

 
MariaRosaDeHellagenDate: Lunedì, 30/05/2011, 03:03 | Message # 8
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Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 178 del 27/06/2007

Firmatari

Primo firmatario: LUCCHESE FRANCESCO PAOLO
Gruppo: UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)
Data firma: 27/06/2007

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro per le politiche per la famiglia, il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

sempre più fatti di recente cronaca giudiziaria dimostrano come Giudici e pubblici Ministeri fanno sempre più affidamento alle opinioni, perizie e conclusioni di psicologi e psichiatri con l’assunto che grazie alla loro conoscenza sia possibile determinare la colpevolezza o l’innocenza di una persona (vedi casi Cogne, pedofilia a Brescia, pedofilia a Milano, Rignano Flaminio eccetera) senza che queste perizie secondo l’interpellante possano considerarsi prove concrete come dovrebbe essere in un giusto processo;

lo stesso sistema, cioè l’uso di perizie psicologiche e psichiatriche usate a quel che consta all’interpellante come uniche prove, determina le decisioni del Tribunale dei Minori nell’adottare il provvedimento con la formula «urgente e provvisorio» per l’allontanamento dei minori dalle famiglie, diventano gli unici riscontri in fase iniziale per cause di pedofilia: queste perizie si basano secondo l’interpellante non su riscontri oggettivi, come nel caso della criminologia, ma su opinioni degli psicologi e psichiatri;

mentre in Italia è chiaro a tutti che per opere d’ingegneria occorre l’ingegnere, non lo è, invece, per la criminologia; posto che ad occuparsi di crimini non è il criminologo clinico (figura specializzata con corso triennale post-laurea comprendente 22 esami più la tesi di specializzazione, oltre la laurea quadriennale del percorso vecchio ordinamento), ma lo psicologo, lo psichiatra, l’assistente sociale, eccetera. La laurea (in psicologia, medicina, giurisprudenza, lettere o filosofia) era la condizione necessaria per accedere allo studio di criminologia clinica ma insufficiente per potersi occupare di crimine. Abolendo tale specializzazione si è lasciato campo libero a professioni (psicologi e psichiatri) che hanno la pretesa di essere esperti, pretesa mai suffragata da fatti concreti -:

il numero di bambini sottratti alle famiglie e dati in affidamento alle comunità alloggio oscilla tra i 23.000 e i 28.000 con un costo per la comunità di miliardi di euro, senza contare l’indotto in termini di necessità di assistenti sociali, spazi protetti, psicologi e neuropsichiatri infantili;

molti genitori, se vogliono rivedere i loro figli, si devono sottoporre a trattamenti psicologici prolungati ed estenuanti con il ricatto morale di non rivedere più il loro figlio;

quale sia l’entità dei bambini sotto tutela dei servizi sociali e collocati in comunità alloggio o in affido;

quale sia il numero di comunità-alloggio distribuite sul territorio italiano e la loro capacità ricettiva;

quale sia l’entità dei soldi erogati dai Comuni, Province, Regioni e Stato per il mantenimento dei bambini nelle comunità alloggio;

quale sia il tempo medio del procedimento ablativo;

quale sia il numero di bambini che torna nelle famiglie di origine dopo essere stato allontanato;

perché si siano chiuse le scuole di specializzazione post-lauream in criminologia clinica presso le facoltà di medicina e se si intenda ripristinare;

come mai dietro le cattedre di criminologia in Italia, anziché criminologi clinici, siedano quasi tutti psichiatri;

perché anziché promuovere specialisti di criminologia di alto livello si favorisca la nascita di «corsi fast-food», senza rendersi conto che il crimine ed i criminali si aggiornano anche con le tecnologie, mentre le figure che si occupano del crimine in Italia (psicologi, psichiatri, assistenti sociali) non hanno conoscenze ermeneutiche, epistemologiche e scientifiche.

(2-00630)«Lucchese».

Fonte: http://documenti.camera.it/leg15/resoconti/assemblea/html/sed0178/bt11.htm

http://legislature.camera.it/chioschetto.asp?content=/deputati/composizione/leg13/Composizione/schede_/d00326.ASP
 
MariaRosaDeHellagenDate: Lunedì, 30/05/2011, 03:53 | Message # 9
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http://www.abusologi.com/il-96-delle-denunce-sono-false/

Il 96% delle denunce sono false

Roma, 27 mag (Velino) – “Un tempo si diceva che l’Italia fosse un paese di santi, eroi e navigatori. Adesso sembra che tutti quanti abbiano lasciato il posto ai pedofili”. Così Marco Casonato, docente di Psicologia dinamica all’ università di Milano-Bicocca, commenta con il VELINO il dato dal quale risulta che il 96 per cento circa dei casi registrati ogni anno in Italia, relativi a denunce di minori che sostengono di aver subito una violenza sessuale, è falso. Un dato che rafforza l’allarme lanciato da tempo da psicanalisti e psicologi: attorno al drammatico fenomeno della pedofilia si sta scatenando una vera e propria psicosi altrettanto pericolosa.

Casonato, che è stato tra gli organizzatori del convegno “Abusi, falsi abusi e scienze forensi” tenutosi nell’ateneo milanese dal 20 al 22 maggio, dichiara: “Dai dati diffusi dalla magistratura all’inaugurazione dell’anno giudiziario, si scopre che solo una
bassissima percentuale di persone processate per abusi su minori viene
condannata. Questo non perché vengano fatti pochi sforzi, ma perché è molto
facile essere accusati ingiustamente. Basti pensare che in diversi asili,
piscine o teatri per bambini non è più possibile scattare una foto, pena l’
essere guardati con sospetto. I genitori alle recite dei propri figli
proibiscono ad altri genitori di riprendere lo spettacolo con le telecamere per
paura che tra loro si nasconda un pedofilo che diffonderà le immagini. Nonni e
zii girano fuori da scuola con fogli in tasca nei quali è attestato per
iscritto che sono parenti del bambino. Si è scatenata una psicosi, insomma, che
è grave quanto la pedofilia stessa e che causa danni non certo inferiori”.

Casonato individua il periodo in cui è esplosa questa psicosi collettiva .
“Dal 1993-94 è stato un crescendo – dichiara lo psicologo -. In Italia si è
ripetuto quanto era accaduto negli anni Ottanta in America. Vicende simili a
quelle di Rignano Flaminio e Brescia sono già successe negli Usa. Si può dire
che il fenomeno ha investito un po’ tutti i paesi occidentali, chi prima e chi
dopo, ma è successo dappertutto. In Italia, forse, ci abbiamo poi messo del
nostro”. E cita il famoso caso di Gino Girolimoni, il “mostro” di Roma degli
anni Venti, accusato ingiustamente di stupri e omicidi di bambine e poi
scagionato. “Il povero Girolimoni fu prosciolto completamente da un tribunale
dopo nove mesi – sottolinea Casonato -. Oggi, in Italia se si è fortunati il
proscioglimento arriva dopo dieci anni. Se qualcuno è colpevole mi sta anche
bene la durata della pena. Ma se si è innocenti, dieci anni della vita vengono
distrutti”.

Qual è stata la causa scatenante del dilagare di questa paranoia? “Sarebbe
bello se ci fosse un motivo ben individuabile –risponde Casonato -. È una sorta
di ‘tempesta perfetta’ che ha bisogno di tanti elementi per erompere. Ne posso
citare alcuni individuati da diversi studiosi internazionali. Ad esempio la
fine della paura nei paesi occidentali del comunismo sovietico, del terrore
della guerra atomica, delle spie e dei sabotaggi. Non è un caso che negli Stati
Uniti è stato rilevato come la paura degli abusi sia parecchio diminuita dopo l’
attentato dell’11 settembre, sostituita dall’angoscia per il terrorismo
islamico. Del resto in ogni epoca storica le società hanno bisogno di un babau.
Un tempo ci si scatenava contro le streghe e gli eretici”.

Tra gli altri fattori, Casonato cita un certo tipo di cultura femminista. “Premetto che non ho niente contro il femminismo, del quale esistono diverse versioni – dichiaralo psicologo -. Un certo modello di cultura femminista, però, vede l’ uomo come un essere intrinsecamente pericoloso per le donne e i bambini”. E
ancora, ad alimentare la psicosi concorre anche lo sfascio della giustizia italiana. “Parlare della situazione della giustizia nel nostro Paese è come sparare sulla Croce Rossa – afferma Casonato -: ci sono pochi uomini, scarsi mezzi e tante cose non funzionano. Come dicevo prima, un iter processuale che dura dieci anni non fa che generare e alimentare il clima velenoso dei sospetti”.

Non inferiore la responsabilità delle famiglie. “Preferiscono credere al
babau piuttosto che stare dietro ai propri figli – rileva Casonato -. Adesso
sul banco degli accusati finisce internet. Ma internet è come una bicicletta:
ci devono essere un papà e una mamma che insegnino ai bambini come si usa.
Chiaro che se il figlio viene lasciato solo davanti al computer, davanti la
televisione o in mezzo alla strada le probabilità che gli succeda qualcosa sono
più elevate”. E quali le responsabilità della stampa in questa crescente
psicosi della pedofilia? “Se c’è un ‘mostro’ da sparare in prima pagina si
usano i titoloni – risponde lo psicologo -. Poi quando il ‘mostro’ si scopre
che non è più tale, perché magari c’è stato uno sbaglio o le cose sono state
chiarite, non ne parla più nessuno. Fino a che non ne verrà fuori un altro a
rimpiazzarlo – conclude Casonato -, quello della pedofilia continuerà a essere
il babau dominante nella società italiana”.

Fonte: “il velino” e http://www.avvocatofrancescomiraglia.it/?p=512
 
dibattitopubblDate: Mercoledì, 01/06/2011, 05:10 | Message # 10
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http://www.iusfamiliae.it/

La pedo-calunnia: una forma emergente di criminalità

Nei procedimenti di separazione l’80% delle donne picchiate sono false (fonte: PM Carmen Pugliese) ed il 92% delle denunce per abuso su minori sono infondate (fonte: Società Italiana di Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 2010, casisistica Università di Modena).

Ovviamente si tratta di calunnie.

Ma la magistratura nella quasi totalità dei casi preferisce considerarle false accuse, ritenendo impossibile dimostrare la loro intenzionalità e lasciandole quindi impunite.

Le conseguenze sui bambini sono devastanti.

I neuropsichiatri hanno verificato che coinvolgere un bambino in falsi abusi ha spesso gli stessi effetti di un abuso reale.

Inoltre i bambini vengono allontanati del genitori falsamente accusato e lasciati in balia del genitore pedo-criminale, che cerca di approfittare del tempo guadagnato per plagiarli fino a far loro odiare il genitore assente. Questa forma di abuso sull’infanzia, detta alienazione genitoriale, spesso porta a sviluppare devianze psicopatiche ed altri disturbi che rimangono anche nell’età adulta.

Occorre quindi riconoscere che siamo in presenza di una nuova forma di pedo-criminalità che ha ormai raggiunto proporzioni abnormi, ed iniziare a combatterla applicando i rilevanti gli articoli del codice penale a carico di chi tenta pedo-calunnie e dei loro complici (avvocati, periti di parte, in molti casi abusologi e/o femministe):

Art. 368 Calunnia. Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorita’ giudiziaria o ad altra Autorita’ che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e’ punito con la reclusione da due a sei anni. 
La pena e’ aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena piu’ grave. 
La reclusione e’ da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e’ da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo; e si applica la pena dell’ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte (1). 
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.
Art. 111 Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile. Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una conduzione o qualita’ personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena e’ aumentata. Se si tratta di delitti per i quali e’ previsto l’arresto in flagranza, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ (1). Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e’ il genitore esercente la potesta’, la pena e’ aumentata fino alla meta’ o, se si tratta di delitti per i quali e’ previsto l’arresto in flagranza, da un terzo a due terzi (2).

Art. 372 Falsa testimonianza. Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorita’ giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte cio’ che sa intorno ai fatti sui quali e’ interrogato, e’ punito con la reclusione da due a sei anni (1) . 
(1) Articolo cosi’ modificato dall’art. 11, comma 2, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 367. Simulazione di reato. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorita’ giudiziaria o ad altra Autorita’ che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 374 Frode processuale. Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, e’ punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
La stessa disposizione si applica se il fatto e’ commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilita’ e’ esclusa, se si tratta di reato per cui non si puo’ procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non e’ stata presentata.
Art. 374 bis False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorita’ giudiziaria. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all’autorita’ giudiziaria condizioni, qualita’ personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all’imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione. 
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria (1).
(1)Articolo aggiunto dall’art. 11, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 306. 

Art. 375 Circostanze aggravanti 
Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372, 373 e 374, la pena e’ della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; e’ della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed e’ della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo(1) . 
(1)Articolo cosi’ sostituito dall’art. 11, comma 4, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 643 Circonvenzione di persone incapaci. Chiunque, per procurare a se’ o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermita’ o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, e’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni.
Art. 416 Associazione per delinquere. Quando tre o piu’ persone si associano allo scopo di commettere piu’ delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per cio’ solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena e’ della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena e’ aumentata se il numero degli associati e’ di dieci o piu’.
Art. 572. Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorita’, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Art. 81. Concorso formale. Reato continuato. E’ punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu’ grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette piu’ violazioni della medesima disposizione di legge. 
Alla stessa pena soggiace chi con piu’ azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi piu’ violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. 
Nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non puo’ essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. 
Articolo cosi’ sostituito dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.

 
dibattitopubblDate: Mercoledì, 01/06/2011, 05:13 | Message # 11
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Violenza di genere in Italia: la parola a magistrati, avvocati, psicologi legali

Solo in due casi su 10 si tratta di maltrattamenti veri. Il resto sono querele enfatizzate e usate come ricatto nei confronti dei mariti durante la separazione. Molte volte siamo noi stessi a chiedere l’archiviazione. In altri casi, invece, si arriva a un processo dove la presunta vittima ridimensiona il proprio racconto. È successo anche che qualche ex moglie sia finita indagata per calunnia” (PM Carmen Pugliese, dichiarazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2009, Eco di Bergamo).

“È certificato che nel 75% dei casi le denunce penali nei confronti del coniuge sono palesemente false, infondate e strumentali all’ottenimento di immediati risultati nelle cause di separazioni e divorzi” (G.E. Gassani, Presidente Nazionale dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, ASCA)

“Sempre più spesso si ricorre alla querela del coniuge o del convivente per risolvere a proprio favore i contenziosi civili per l’affidamento dei figli o per l’assegno di mantenimento.” (PM Barbara Bresci, il secolo XIX, 25/11/2009).

“La tecnica è quasi sempre uguale. Denunciare prima della separazione il marito per percosse e minacce, anche se non sono vere. Scrivere qualche SMS alle amichette con finte richieste di aiuto. Mettersi d’accordo con loro per le testimonianze in tribunale. Addirittura quelle più determinate arrivano ai casi di autolesionismo per provare le violenze subite in casa. Poi basta un avvocato senza tanti scrupoli e desideroso di riempirsi il portafoglio e il gioco è fatto”. (F. Graffione, giornalista, il Giornale)

“Ad adottare questi sotterfugi sono tutte donne: se la separazione è in corso, non ci sono strumenti prima dell’udienza per allontanare uno dei due genitori da casa. L’ordine di allontanamento giunge solo in caso di violenza fisica, ed ecco perché arrivano le denunce verso i mariti, per la maggior parte dei casi inventate”. (Avv. Clara Cirillo, presidente dell’Associazione Giuristi Italiani, il secolo XIX, 25/11/2009).

“Se ci sono i minori in ballo, si mettono in atto dinamiche crudeli: le donne avanzano false denunce di maltrattamenti o molestie sui figli a scapito del coniuge, per togliere a quest’ultimo la patria potestà” (Avv. Cristina Nicolini, AGI, personaedanno)

“Potrebbe sembrare incredibile che si possa accusare qualcuno che si sa innocente di un delitto turpe quale quello di violenza sessuale, in particolare quando è perpetrata su un bambino, eppure succede e neanche troppo raramente [...] per l’esperienza fatta le false denunce provengono quasi nella totalità da donne, spesso madri che in tal modo tentano di allontanare gli ex mariti dai figli o peggio credono di vendicarsi di non si sa quali torti subiti durante il matrimonio”. (PM Jacqueline Monica Magi, su criminologia.it del 29/1/2009, fonte).

“L’accusa di violenza sessuale è il modo più facile per estromettere il padre dalla vita dei figli. La donna non solo si libera del partner come coniuge ma anche come padre, facendolo uscire definitivamente dalla sua vita”. (Maria Carolina Palma, CTU c/o Trib. di Palermo, L’Avvenire, 13/4/2009)

“le false accuse di maltrattamenti, percosse, abusi sessuali e violenze di vario genere – le querele costruite al solo scopo di eliminare l’ex marito dalla vita dei figli – oscillano nelle procure italiane da un minimo del 70 ad un massimo del 95%” (Sara Pezzuolo, Psicologa – Ass. Naz. Familiaristi Italiani, Firenze, 29 aprile 2010)

“… è necessario sollecitare un controllo sui centri antiviolenza …sollecitare un intervento qualificato che miri al controllo sulle gestioni di questi centri antiviolenza, sulle competenze e professionalità coinvolte e, soprattutto, che sfoci in una più attenta normativa sui limiti dei loro poteri di azione”. (Daniela Piccione – Avvocato, Delegato Regionale Sicilia Familiaristi Italiani, 31/10/2009, fonte)
 
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