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Forum » REATI DI TRIBUNALI MINORILI E CIVILI, SERVIZI SOCIALI E ALTRE ISTITUZIONI » DISCUTIAMO COSA BISOGNA CAMBIARE NELLE LEGGI PER RIPRISTINARE LA LEGALITA' » Idea di abolizione dei Tribunali Minorili
Idea di abolizione dei Tribunali Minorili
dibattitopubblDate: Mercoledì, 04/11/2009, 02:39 | Message # 1
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L'idea di abolire i tribunali minorili va ripetutamente proposta da alcuni politici con scopi populistici e speculativi - questi politici fanno finta di voler cambiare la situazione ben sapendo che le loro leggi non cambiano nulla al di là dell'insegna sulla porta dell'ingresso. Abolendo i tribunali minorili, non si cambia nulla nella prassi giudiziaria, in quanto la malagiustizia civile, penale e amministrativa è ugualmente raccapricciante come lo è la malagiustizia minorile. Nell'ambito delle separazioni/divorzi la tratta dei minori e violazioni di leggi sono compiuti da magistrati dei tribunali civili. Nessun politico, però, accenna di ciò. Nessun politico descrive né analizza violazioni delle leggi da parte di magistrati - come se magistrati non violassero niente, mentre il problema principale sono proprio reati di magistrati. Per un buon funzionamento della giustizia minorile basta che i magistrati minorili e civili osservino le leggi. Ovviamente, la legge deve essere migliorata (per esempio la legge "Diritto del minore ad una famiglia" deve essere cambiata in "Diritto del minore alla propria famiglia e diritto dei minori orfani ad una famiglia", devono essere descritte dettagliatamente i criteri per valutare "pregiudizi" per i minori, deve essere introdotto il diritto di interrogare personalmente gli accusatori e i testimoni per la parte accusata, ecc.).
Nessun politico offre di abolire i tribunali civili in vista del comportamento dei magistrati civili. Si chiede: perché?

L'unica risposta perché i politici non presentano mai proposte di legge che possono soffocare la malagisutizia e ripristinare la legalità è che i politici e i magistrati sono saldamente uniti nella casta di raccomandati-favoreggiati, e, ovviamente, non possono andare contro propri compari!

Si deve sottolineare che l'abolizione dei tribunali minorili causerà un'enorme spesa del denaro pubblico, con penalizzazzione fiscale a carico delle famiglie dei minori, mentre l'introduzione del dovere di osservare le leggi non comporta alcun tipo di spesa!
 
amadeus96Date: Lunedì, 04/01/2010, 14:30 | Message # 2
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I tribunali dei minori NON SI RIFORMANO!!!...
Essendo ILLEGALI già in forza dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1 Gennaio 1948), VANNO ABOLITI!!!!...
...Troppo comodo, compagni, mantenere in piedi i tribunali "speciali" minorili, istituiti, per ben altri scopi, dal tanto "detestato" regime fascista!....
...Erano stati istituiti affinché il magistrato avesse una "più leggera mano" nel giudicare i SOLI REATI PENALI commessi da minorenni!!!!...
...E, come tali, i tribunali minorili sono rimasti, in letargo, fino al varo della L 405/75: da allora, insieme con sempre più ampi compiti assegnati ai parassiti dei servizi sociali, i tribunali per i minori hanno emesso provvedimenti ANCHE in campo civile, restando sempre "a mezza tacca", ossia sempre nell'ambito della cosiddetta "provvisorietà sempre modificabile", adibile quale "Volontaria Giurisdizione" ma, NEI FATTI, trasformati in veri pastrugli, pronti a giudicare su tutto, mediante le "leggi ad hoc", ai compagnucci concesse dalla Democrazia Cristiana, nella speranza di restare in sella per altri 40 anni!....
Così le catastrofi della L 183/84 e quelle delle peggiorative leggi successive, via via "concesse" - a questi mostri "repubblicani" - dai successivi governi di centrosinistra, allo scopo di mantenere occupazione, reddito indotto, "nuove" professioni, tutto utile per mantenere consensi elettorali, voti e, quindi, potere, ovviamente alla faccia del tanto conclamato (e fottuto!)"interesse del minore"....
...E si è giunti al 6 npvembre 2003, ossia all bocciatura della riforma del sistema giudiziario, contemplante ANCHE l'abolizione dei tribunali minorili, di questa sciagura del XX secolo...
Varata la L 54/2006 (affido condiviso), fanno (ed hanno fatto) di tutto per boicottarla, applicarla nella maniera il più pasticciato possibile, onde "dimostrarne" l'inapplicabilità ma, in realtà, per mantenere tutto allo statu quo, ben custodendo i privilegi e la caparbia supponenza di cui si mostrano ben capaci, adottando il meglio del peggio di cui sono capaci al fine di distruggere intere generazioni di rapporti genitoriali!!!!...
Con l'ultima sciagurata legge 148/2001 ("regalata" loro dai compagni del centrosinistra), hanno avuto la faccia tosta di pretendere ASSOLUTISSIMAMENTE l'assistenza del legale in ogni fase del giudizio e per ogni richiesta ma, CONTESTUALMENTE, CONTINUANO A DEFINIRSI "VOLONTARIA GIURISDIZIONE"!!!!!!!!....
Certo è che ci vuole tutta la loro faccia di bronzo per asserire ancora una "qualifica" di volontarietà giurisdizionale"!!!!!!
Pertanto, anche la compagna Livia Turco, mentre afferma queste tante "favoleggianti" fesserie, sa - almeno - in qual tipo di Paese abita? Oppure crede di essere su un altro pianeta????? Oppure, ancora, fa la finta tonta al pari dei suoi compagni di cordata????

:'( :'( :'(


Sergio Sanguineti

Ein Herz für Kinder!

Message edited by amadeus96 - Lunedì, 04/01/2010, 14:37
 
VisitatoreDate: Giovedì, 11/03/2010, 16:52 | Message # 3
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Allora, ci sarebbero da abolire tutti i tribunali italiani, visto che tutti violano la legge... abolito uno solo, non si cambia NULLA
 
amadeus96Date: Giovedì, 11/03/2010, 20:54 | Message # 4
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Quando si trattano certi argomenti, forse sarebbe meglio informarsi prima...
..I tribunali minorili sono illegali, non perché "violano la legge" ma sono illegali per ordinamento poiché, l'ordinamento repubblicano, VIETA i tribunali speciali!
E' certo che, visto l'andazzo sul quale marciano "loro eccellenze", non sarebbero da chiudere i tribunali (azione ILLOGICA) ma, attuando una seria e profonda riforma dell'ordinamento giudiziario, andrebbero presi a pedate gli scansafatiche e gli schierati, il cui comportamento favorisce il clima di sfiducia che BEN emerge dagli scritti e dai talk show televisivi!...


Sergio Sanguineti

Ein Herz für Kinder!

 
VisitatoreDate: Venerdì, 12/03/2010, 23:58 | Message # 5
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I tribunali dei minori sono dell'epoca fascista di Mussolini, quindi nel 2010 andrebbero aboliti come sono stati aboliti i manicomi, ma per fare ciò ci vorrebbe una discussione in un parlamento attento a queste cose, e un Europa che uniformasse gli standard sulle leggi sui minori, ma non solo anche tutte le altre leggi comunitarie.
Perchè questo sito non lancia una petizione, magari con qualche politico simpatizzante, visto che comunque sono purtroppo loro che se devono occupare ?
Avete provato con qualche radicale o Beppe Grillo ? O forse è meglio di no era solo un idea, comunque provate a rivolgervi ai vari uffici in Europa magari tutti insieme con le firme via email, alla corte di Strasburgo o alla corte dei diritti umani, che anche se sembra esagerato potrebbe muovere le acque...
Saluti.

cool

 
dibattitopubblDate: Sabato, 13/03/2010, 03:13 | Message # 6
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Egregio visitatore,

I manicomi, purtroppo, sono stati aboliti solo sulla carta. Ora si chiamano "case-famiglia" (del tipo manicomiale), e malati mentali si tengono anche in promisquità con bambini e prostitute clandestine. Fino ad oggi ci sono tanti cittadini vittime, non malati mentali, che vanno segregati vi dentro, imbottiti di psicofarmaci, legati e privati della liberta personale. Non parliamo dei maltrattamenti che ricevono veri malati mentali imprigionati in queste "case-famiglia" (che spesso non son altro che lager in senso diretto della parola).

La legge italiana relativa ai minori è molto buona, corrisponde a tutti gli standard, le impefezioni sono poche. Sono i magistrati che delinquono, violando le leggi e i politici gli procurano l'impunità tramite leggi speciali (per esempio, la famigerata 117).

I politici e i magistrati, i poteri basiliari, sono uniti in un'unione malsana, direi "associazione a delinquere". Politici e manipolatori delle masse del regime (appunto, Beppe Grillo, Travaglio) fanno di tutto per conservare lo stato attuale delle cose, è ovvio, che è inutile "fare petizioni" con loro. I radicali cosa fanno? Hanno abbandonato la lotta contro manicomi a metà...

Prima di scrivere petizioni e istanze alle autorità internazionali, si deve scrivere rapporti analitici ed analizzare anche i problemi dell'Unione Europea stessa, che ne ha troppi, tra cui tanti assomiglianti a quelli italiani. Passo dietro passo, forse si riuscirà a fare qualcosa...

Se volesse esprimere la Sua opinione, è benvenuto.

Purtroppo, abbiamo chiuso la possibbilità di commentare a i non iscritti, a causa di massiccia pubblicazione dei messaggi commerciali del tipo "spam", può scrivere nel Libro degli Ospiti ( http://dibattitopubbl.ucoz.com/gb/ ), o può iscriversi con modalità anonima.
 
dibattitopubblDate: Sabato, 13/03/2010, 03:24 | Message # 7
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Per me, l'abolizione è inutile.
Nei tribunali civili i magistrati violano la legge nella stessa maniera dei giudici minorili.

Dal mio pnto di vista, ci vorrebbe l'introduzione delle RESPONSABILITA' PERSONALI. Per ogni sbaglio nel contenuto in atti scritti - 5 000 euro, al minimo, di danni alla vittima lesa dallo sbaglio, senza bisogno di provare il danno subito, solo per il fatto dell'esistenza dello sbaglio. Ogni violazione della legge - condanna penale, pagamento danni, interdizione dai pubblici uffici.

 
amadeus96Date: Sabato, 13/03/2010, 09:34 | Message # 8
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Non è vero che i tribunali minorili fossero "invenzione" fascista in senso politico! Essi erano tribunali speciali istituiti per avere una "mano più leggera" sui reati PENALI commessi dai minorenni... Esistevano, poi, i tribunali speciali per reati politici (che erano ben altra cosa) e i tribunali ordinari. La riforma giudiziaria fascista, tranne che per i reati politici, aveva attuato l'indipendenza del magistrato dal potere politico di governo, dando preminenza alla pubblica accusa.
Tra le molte riforme attuate dal regime (nascita INPS, INAM, INAIL, IRI, ONMI, ecc.), in circa 10 anni Mussolini fece ciò che, alla luce delle nuove esigenze imposte dalla costituzione repubblicana del 1948, in quasi 70 anni di malgoverno - i nostri politici - ancora stanno malamente rabberciando, tanto è vero che sono ancora vigenti regi decreti e testi unici varati nel Ventennio fascista e ancor prima, quantunque adattati alla repubblica, durante la quale, ancora, sono in ballo le riforme della sanità, Scuola, casa, pubblica amministrazione, sistema giudiziario, lotta alla mafia, ecc., TUTTE RIFORME PREVISTE DALLE NORME TRANSITORIE E FINALI COSTITUZIONALI, attuabili entro 5 anni dall'entrata in vigore della costituzione (1/1/1948), tuttora in ballo di attuazione, dopo essersi fottuti INPS, IRI, Sanità, Scuola, sistema giudiziario, ecc.
Con la repubblica, vietante i tribunali "speciali", i tribunali minorili sarebbero dovuti essere CHIUSI ma, grazie alla sbracatura democristiana, i compagni comunisti vennero accontentati con il "sociale" dopo il 68: con ciò la democrazia cristiana sperava in altri 40 anni di intrallazzi; infatti fu fottuta nel 78 e ricevette la mazzata finale nel 1992.
Così, i compagni, si intrufolarono in tutto il sociale; i tribunali minorili (ILLEGALI) furono ringalluzziti, con giurisfizione ANCHE nel civile, grazie alla L 183/84, "regalata" ai compagni proprio da DC-PSI, nell'ammucchiata del Quadripartito.
Ecco, pertanto, la spiegazione di tanta arroganza dei TM che, se aboliti, riverserebbero i loro magistrati in quelli civili ma, essendo disapplicata la legge sulla responsabilità dei magistrati (voluta dal referendum del 1987 e mancando la riforma del sistema giudiziario), nulla cambierebbe in materia di equità tra accusa e difesa e terzietà di giudizio.
Con grave danno per tutti e, quindi, per genitori defraudati dei figli nella schifosisdima fattispecie minorile che dovrebbe uscire dalle aule dei tribunali ma che è "cavalcata" da avvocati, psicologi, assistenti, "esperti", affidatari eterofamiliari, ecc.
...E, dei minori, nulla fotte ad alcuno, salvo farne tante parole.


Sergio Sanguineti

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Message edited by amadeus96 - Sabato, 13/03/2010, 10:16
 
amadeus96Date: Domenica, 14/03/2010, 04:36 | Message # 9
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Storicamente e giuridicamente le cose non rispecchiano quanto hai citato nel mio testo che hai evidenziato: confondi quanto fu fatto con quanto è stato peggiorato nella repubblica; menzioni giudizi di qualunquismo politico di stampo fatalistico; non conosci la differenza di ruolo esistente tra politica e deontolgia del legislatore; citi il "politico legislativo" che non esiste; citi il "tribunale del lavoro" (inesistente) come "speciale" ma mostri di non conoscere quanto TUTTI gli avvocati sanno, ossia la taciuta illegalità costituzionale dei trib. minorili; confondi quanto hanno ancor più confuso - in minorile - le sinistre con la L 147/91 e la L 149 ? del marzo 2006 (se non erro), entrambe ampliatrici dei poteri degli ILLEGALI trib. minorili (che - oggi - decretano esattamente come i trib. civili) e, questi, con lo stesso andazzo dei trib. minorili, con la differenza che, quelli civili, emettono sentenze mutabili (solo a parole); quelli minorili, invece, emettono provvedimenti "provvisori" incasinati tanto da restare - in pratica - immutabili) ma, tutti e due, concordano nell'incasinare la L 54/2006, nell'intento (riuscito) di non applicarla...
Ti rammento che, giuridicamente e politicamente, "speciale" NON significa "specializzato", bensì appositamente "dedicato" alla trattazione d'una particolare fattispecie da preservare o da perseguire, perseguire - beninteso - politicamente, per il solo scopo di difendere un certo tipo di regime politico fondato su una dittatura, come fu, appunto, quella fascista ma anche quella nazista dei lager, non dissimili dai lager di Lenin e di Stalin in quella sovietica, della quale, tu, tanto difendi (come "incantevoli ed utili") i gulag, manco fossero alberghi a 5 stelle !!!...
O io non ho mai capito nulla in Diritto e in Storia del Diritto o tu hai appreso il Diritto con la stessa praticoneria con cui, i pluripregiudicati, diventano "esperti" penalisti a forza di restare negli "alberghi di stato"!...
La L 183/84 è stata fatta "su misura" delle luride necessità di chi specula sui figli altrui, per cui, se la giudichi "buona", fai un gradito regalo a tutti i parassiti contro cui tu dici di combattere!
Ma ti rendi conto della gravità del gesto di prelevare - coattivamente con la forza pubblica e ass. sociali - un bambino dalla sua famiglia, in base a semplice "sospetto" o calunnia di qualche malevolo vicino o "pubblico ufficiale", artefice di cattiveria o vendetta, con metodi che ben ricordano la Gestapo ed il Kgb?
Della bimba bielorussa, è vero l'esatto contrario: fu in Italia che venne curata e accudita e che - non si sa bene da chi - fu portata via con la "pappa" bell'e pronta!
MAH !!!...


Sergio Sanguineti

Ein Herz für Kinder!

Message edited by amadeus96 - Domenica, 14/03/2010, 11:04
 
dibattitopubblDate: Lunedì, 15/03/2010, 17:56 | Message # 10
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Sergio,

Faresti bene a fare una tabellina, nella quale descrivi tutti i tribunali italiani e spieghi, con le citazioni delle leggi, perché per te sono legali o illegali.

Deontologia del legistlatore non esiste, in Italia almeno.

Il potere legislativo in Italia è politico, gli stessi politici creano leggi come potere legislativo e le usano come potere esecutivo. Le persone fisicamente sono le stesse. Essendo partiti politici a capo, si ha potere "politico legislativo" e potere "politici esecutivo", cioè due poteri fusi in uno.

Io non difendo Gulag e le parole da te messi in virgolette sono la tua invenzione, non li ho mai detti.

Io contrasto affermazioni deliranti sui Gulag da parte delle persone che non sanno cosa erano e si abbandonano alle fantasie personali o alle invenzioni, non meno deliranti, dell'apparato governativo di manipolazione.

Un mio nonno è stato ben 2 volte in Gulag (in quanto calunniato dai vicini che gli volevano rubare la casa, ha sempre ottenuto giustizia), e so dalla esperizenza familiare cos'era e come funzionava.

Non è bello sparare stupidate e parlare delle cose e fatti sconosciuti, umiliano e denigrando vere vittime del Gulag sovetico (si scrive senza "ì" in quanto anche nel "computer" non si mette la "i" in più, e nella pronuncia la "in" in più non è presente), dimenticando contemporanemanete che in Italia i Gulag (esatte copie) esistono fino ad oggi (mentre nell'ex URSS sono stati chiusi nel 1953, dopo la denazistificazione), in forma di case-famiglia, istituti, comunità, strutture a porte chiuse, ecc. - nei quali si sfrutta illegalmente il lavoro dei BAMBINI italiani (mentre nei Gulag dell'ex URSS si sfruttavano adulti).

E' ovvio che non sai che nei Gulag sovetici sono stati messe tanti personaggi come magistrati-criminali, politici e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni criminali, pedofli, preti truffatori e criminali e altri criminali VERI, intoccabili ai tempi dell'Impero Russo, i cui hanno compiuto nefandissimi reati. Queste persone non sono affatto vittime, ma veri criminali i quali hanno avuto la condanna giusta, in sostituizione alla condanna alla morte.

Tu stesso ritieni che il giudice Cavatorta compie reati contro di te e contro il tuo figlio, se lo stesso fosse messo in detenzione in una galera-struttura protetta, con l'imposizione dei lavori forzati, saresti contento? O lo preferiresti fucilare?

I metodi di KGB non sono quelli da te descritti, quando parli di ciò che non sai, non fai belle figure.

La L. 184/83 e succ. mod. non permette di prelevare bambini in base dei sospetti, se ciò avviene, vuol dire che magistrati & C° delinquono. Stai facendo lo sbaglio di accanirti contro la legge al posto dei criminali che delinquono, violando la legge.

In tanti casi (ne ho seguito più di 8 000 ormai), i bambini devono essere portati via dai genitori, per esempio, quando vivono nel sudicio (escrimenti per terra dappertutto), quando genitori li violentano o li massacrano di botte, li fanno raccogliere l'elemosina per strada, o li vendono ai pedofili... quando si hanno malattie mentali gravi nei genitori e in tanti altri casi. Lasciare bambini in questi casi ai loro carnefici sarebbe un atto di crudeltà verso questi bambini.

Nel caso della bambina Belorussa, sono stata io ad indicare alle autorità Belorusse dove e come cercare la bambina rapita, dopo avere fatto indagini e avere avuto le prove che i rapitori sono carnefici e non brave persone, infatti l'hanno trovato 2 giorni dopo la mia comunicazione, in un monastero-struttura protetta.

"La pappa" in Italia si da alle bestie nelle stalle, ai bambini rapiti legati ai termosifoni e violentati, per evitare la morte della vittima per poter continuare le torture. Il benessere non è "la pappa", ma molto di più, compreso la salute mentale; la famiglia squilibrata non l'ha e anche la figlia loro, che hanno avuto di recente, dovrebbe essere prelevata da loro, proprio per salvaguardare il suo benessere. Gli attacchi violenti di aggressività patologica della famiglia dei rapinatori sono stati mostrati perfino in TV, come mai i magistrati del t.m. di Genova non si preoccupano del figlio di questa famiglia? Come mai lo lasciano con queste persone altamente squilibrate? La risposta: perché sono raccomandati. E la bambina belorussa l'hanno avuta in casa solo per raccomandazione...

Come mai accusi affidatari italiani quando loro prendono bambini italiani e li sostieni quando prendono bambini stranieri??? La schifezza è la stessa! E anche peggiore, perché dimenticando la lingua d'orginie, bambini stranieri non riusciranno mai più a ritrovare le loro famiglie, a differenza dai bambini italiani che hanno qualche speranza!

Manchi la stabilità dell'opinione.

Sai almeno, che la bimba belorussa non era neanche affidata agli italiani, ma era venuta in Italia in regime di cure mediche di breve durata? E che i rapinatori hanno interrotto le cure della bambina? Come valuti il fatto che i rapinatori hanno obligato la bambina di chiamarli "papà" e "mamma"? Se qualche estraneo obbliga il tuo figlio di chiamarlo "papà" come la prendi?

Dicono che anche inotrno agli affidamenti internazionali ci sono giri di denaro non indifferenti... in Russia, per esempio, i bambini si vendono in adozione tramite pagamento delle tasse, ordinaria o speciale (in breve pubblicherò i materiali di prova). Chi paga queste tasse, può avere bambini. Non si sa se orfani o bambini rapiti, perché il sistema dell'ex URSS è stato cambiato in sistema europeo, e quindi, i problemi odierni sono gli stessi: tutto è merce. Quindi, quale termine usi per le persone che comprano bambini in affidamento/adozione dalla Russia: affidatario o compratore? cliente?

 
amadeus96Date: Martedì, 16/03/2010, 03:32 | Message # 11
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Lasciamo perdere...
Contro la propaganda inculcata, non c'è possibilità di ragionamento.
Sei talmente ostinata (tra l'altro persisti con l'uso del "qua" dappertutto) che sostieni sempre lo stesso errore, quello della "i" in "sovietico"! E' ovvio che, Word (e non il PC!), accetti "sovetico" senza la "i" !
Infatti, avendo imposto al correttore ortografico di accettare "sovetico" come tu lo scrivi in italiano, è ovvio che Word non te lo corregga più!... Questo accade per qualsiasi parola italiana mal scritta ma "imposta" al dizionario dell'utente di Word!!!!
Per il resto ti lascio al tuo giudizio su quella che definisci come mia parzialità! Alla fine mi fai passare per quello che condanna le vittime anziché i carnefici!
E, infine, ultima chicca storica: nel 1953 Stalin moriva ma Solgenitzin è uscito ben molto tempo dopo!..
Comunque, anche per il resto, ti lascio tranquillamente nelle tue convinzioni, ricordandoti, soltanto, che - il sottoscritto - non ha mai parlato o scritto ragionando con la testa degli altri, bensì studiando e leggendo fonti italiane e straniere riguardanti i vari argomenti.
P.S.: "Il cui", riferito ad una persona, in italiano è errore; si dice "che", quando riferito al soggetto o all'oggetto della frase... E non mi dire che il PC non lo corregge perché, "il cui" è corretto ma equivale a "del quale" (es: "ho acquistato un cappello il cui colore è un blu notte"; così come si dice: "non sono d'accordo con Sergio che afferma..." ma NON si dice "non sono d'accordo con Sergio, il cui afferma...", come - invece - scrivi tu!). Ma chi ha scritto la grammatica italiana che tu mi hai detto di aver acquistato e che usi??????
E' stata scritta - forse - da Lenin o da Stalin?????
O da quale altro "benefattore", per tanta libertà, in quel "paradiso" di democrazia?????


Sergio Sanguineti

Ein Herz für Kinder!

Message edited by amadeus96 - Martedì, 16/03/2010, 11:13
 
dibattitopubblDate: Martedì, 16/03/2010, 18:36 | Message # 12
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Cicca storica: il Solzenitsin è stato liberato il 13/02/1953. Nel 1957 è stato pienamente riabilitato.

Questo forum è didicato alle questioni di malagaiustizia e, sinceramente, non capisco perché parli sempre di ex URSS e di eventi sotorici, i quali non conosci minimamente.

Non hai qualche sospettino che la vittima dell'apparato di propaganda del regime italiano sei proprio tu?

ancora per la tua conoscenza: dagli anni 70 la propaganda nell'ex URSS di fatto non esisteva più (ci sono spiegazioni logiche dei motivi), era il periodo critico-analitico, il quale ha portato alla decisione di provare il modo di vivere dei regimi "democratici" capitalista con conseguente eliminazione di ogni tipo di democrazia vera (in primis, del diritto ai referendum e alla difesa dei diritti umani).

"совет" - la parola "sovet" in russo, come puoi vedere, la "i" in più non c'è. E' un'azione delirante di aggiungere la "i" in più quando la pronunica più-meno corrisponde al "sovet", e tentando di pronunciare "soviet" gli italiani fanno enormi sforzi, assurdi, deviando la pronuncia e diventando ridicoli.

 
dibattitopubblDate: Martedì, 16/03/2010, 18:43 | Message # 13
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Sezione Zingarelli

♦cùi
[lat. cui, dativo di qui ‘il quale’; av. 1250]
A pron. rel.
1 Si usa nei complementi indiretti, accompagnato dalle varie prep. in luogo di ‘il quale’, ‘la quale’, ‘i quali’, ‘le quali’: le ragazze di cui ti ho parlato; il quartiere in cui abito; l'amico con cui ti sei incontrato; il motivo per cui non ho insistito; il paese da cui proviene │ Come complemento di termine, si usa sia senza che con la preposizione a: lo scopo cui aveva mirato (SVEVO); il dirigente a cui mi sono rivolto; una di quell'anime a cui son riservate le consolazioni eterne (MANZONI).
2 (lett.) Che (come complemento oggetto): oh solitaria casa d'Aiaccio, / cui verdi e grandi le querce ombreggiano / e i poggi coronan sereni (CARDUCCI).
3 Del quale, della quale, dei quali, delle quali (come complemento di specificazione, posto fra art. e s. con valore aggettivale): un uomo il cui coraggio è noto; le persone alla cui generosità faccio appello.
4 (lett.) †Colui dal quale, colui al quale (con attrazione ed ellissi del soggetto o del complemento): Amate da cui male aveste (DANTE Purg. XIII, 36); a cui porge la man, più non fa pressa (DANTE Purg. VI, 8).
B nella loc. cong.
per cui, (evit.) percùi, perciò, per la qual cosa (con valore conclusivo): queste cose non so giudicarle, per cui preferisco tacere.
C pron. interr.
• †Chi (in prop. interr. dirette e indirette, nei casi obliqui): guarda com'entri e di cui tu ti fide (DANTE Inf. V, 19).

* * *

♦qua (1) /kwa*/
[lat. (ĕc)cu(m) hāc ‘ecco per di qua’; 1261 ca.]
A avv.
1 In questo luogo, in questo posto (con v. di stato e di moto, si riferisce al luogo vicino a chi parla o in cui si trova chi parla o comunque comunica, ed ha valore più indeterminato di ‘qui’): sono qua da alcuni minuti; qua non vedo niente; eccoci qua; venite qua; sto meglio qua da voi che a casa mia; mettimelo qua sulla poltrona │ Sono qua io, siamo qua noi, eccomi, eccoci (offrendo il proprio aiuto o la propria protezione) │ Contrapposto a ‘là’, con valore locativo più o meno indeterminato: qua non è venuto, può darsi sia ancora là; va sempre qua e là per gli uffici; qua e là si vedeva ancora un po' di neve; lavora un po' qua e un po' là, dove gli capita; sono voci che girano qua e là; le pie lucerne brillano intorno / là nelle case, qua su la siepe (PASCOLI) │ Con valore rafforz. seguito da altri avv. di luogo, dà loro maggior determinatezza: venite qua fuori; entrate qua dentro; corri qua dietro; è qua sopra; è qua sotto; sono qua vicino. V. anche quaggiù, quassù │ (fig.) A questo punto: qua ti volevo!; qua volevo arrivare!; qua viene il difficile.
2 Con valore enfat. o rafforz. in espressioni di esortazione, comando, sdegno e sim.: prendi qua questi soldi; date qua quei libri; guarda qua che pasticcio!; (ellitt.) qua, fammi vedere; qua subito!; qua la mano, e facciamo la pace! │ (pleonast.) Con valore rafforz. preceduto da ‘questo’ (anche spreg.): questo disordine qua, non lo voglio più vedere; cosa vuole questo qua?; prendi questa roba qua │ In correl. con ‘là’ per indicare il ripetersi insistente di qualcosa: papà qua, papà là! devo sempre correre io; non è mai contento, protesta, si lamenta e qua e là.
3 Nella loc. avv. in qua, verso questa parte: guarda in qua; voltati in qua; fatevi più in qua; non venite troppo in qua │ Ad oggi, a questa parte (con valore temp.): da un anno in qua; da un po' di tempo in qua si comporta stranamente; onde vedemo ne le cittadi d'Italia ... da cinquanta anni in qua molti vocabuli essere spenti e nati e variati (DANTE) │ In prop. interr. retoriche con tono di rimprovero: da quando in qua si parla in questo modo?
4 Nella loc. avv. di qua, da questo luogo, di questo luogo (indica moto verso luogo o da luogo o per luogo, oppure stato in luogo; anche fig.): di qua non mi muovo; di qua si gode un bellissimo panorama; vieni via di qua; di qua non si passa; prendete di qua e arriverete ad un semaforo; quei monti azzurri / che di qua scopro (LEOPARDI) │ (colloq.) In questa stanza: venite di qua che parliamo con calma; voi restate di qua un momento, torno subito │ (fig.) In questo mondo: finché sto di qua voglio godermi la vita │ (fig.) Essere più di là che di qua, essere mezzo morto, essere sul punto di morire │ Andare di qua e di là, in vari luoghi gironzolando │ Di qua, di là, di su, di giù, in ogni luogo │ Per di qua, per questo luogo, per questa strada, da questa parte: passate per di qua; prendiamo per di qua, faremo più presto │ Al di qua, da questa parte: al di qua c'è la Francia, al di là la Svizzera.
B nelle loc. prep. di qua da, al di qua di; in qua di, in qua da
• Dalla parte, dal versante di qlco. vicino o in cui si trova chi parla e sim.: di qua dal fiume il terreno è di mio zio; al di qua dei monti la vallata è più verde; abita più in qua di piazza Risorgimento.

 
dibattitopubblDate: Martedì, 16/03/2010, 19:06 | Message # 14
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Ancora un fatto curioso su Solzenitsin e sulla medicina sovetica: Solzenitsin è stato operato e curato nel Gulag, dal cancro, con metodi sovetici. E' guarito definitivamente, è vissuto fino al 2008. Oggi, sotto la "democrazia capitalista", il cancro è di fatto incurabile e le cure sono costose e massacranti.
Nei regimi di democrazia capitalista neache semplici otturazioni dentarie durano, mentre quelle sovetiche possono stare parecchi anni. In Italia, e ormai anche nell'ex URSs, andando dal medico, al posto di essere curati, si rischia di avere danni o qualche infezione. In tali condizioni, veramente, l'ex URSS si ricorda come un vero PARADISO.
Prendi anche in considrazione che non si soffriva di fame, come soffrono tanti cittadini italiani e di altri regimi democratici capitalista che ricevono stipendi sindacali, e che il cibo venduto non era chimico (oggi si può vedere tanti articoli giornalistici che l'igiene del tempi dell'URSS nelle imprese di produzione alimentare era UN VERO MIRACOLO, oggi, come sai, nei cibi - compreso il vino (!) - mettono conservanti per evitare che marcisono dallo sporco entro 5 giorni)...
 
MariaRosaDeHellagenDate: Mercoledì, 17/03/2010, 03:13 | Message # 15
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Scusatemi tanto, senza volere, ho distrutto un paio di post! Non so come recuperarli!
 
giosinoiDate: Venerdì, 11/06/2010, 03:09 | Message # 16
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Ma guarda, invece di sviluppare contributi per il forum a favore di tutti quelli che vogliono pereorare la causa dei bambini sequestrati dalla magistratura, fanno i filologi.
Ravvedetevi, avevte le capacità, e spendete le risorse con noi per dialogare su come abolire i tribunali dei minori e processare o licenziare la feccia della magistratura.
 
amadeus96Date: Sabato, 26/06/2010, 09:14 | Message # 17
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La "filologia" si rivela necessaria per meglio poter discutere su un argomento, ossia per "metterci d'accordo" sui termini con cui "chiamare" esattamente le cose con il loro nome.
In materia minorile c'è molta confusione ed altrettanta viene alimentata dalla superficialità e dal menefreghismo proprio dei sigg.ri magistrati, oltretutto spessissimo ignoranti in campo del diritto minorile (oltreché come genitori, in quanto non hanno né fanno figli!)....
Se, a ciò, s'aggiunge l'imbecillità di tanta gente (che addirittura crede che esista una "legge" che impone l'affido dei figli alla madre), ben si capisce come, con la malafede loro tipica, i sinistri d'Italia siano riusciti ad impadronirsi del "sociale", fare i danni che fanno (ed hanno fatto) e fottere la genitorialità a genitori resi impotenti di fronte al mare di falsità e di inganni messi in piedi dalla maledizione catto-cpmunista di questo paese di merda!...
Le fesserie e le risibili contraddizioni sono contenute proprio nei provvedimenti emessi da questi sciacalli e dalle inaudite falsità contenute nelle pilotate relazioni estese dagli altri parassiti di sinistra, ossia gli assistenti sociali, i CTU. e gli altri "esperti", tutti venditori di "aria fritta"!...
..O, forse, ancora non lo si è capito?...
...Evidentemente no, visto che qualcuno pare ancora credere alla favola della befana!...


Sergio Sanguineti

Ein Herz für Kinder!

 
dibattitopubblDate: Mercoledì, 18/05/2011, 02:46 | Message # 18
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Un sito dedicato all'idea di abolire i tribunali minorili:

http://www.aboliamotribunaleperminorenni.net/

IL TdM DEVE ESSERE CHIUSO, AL PIUì PRESTO!!!!!!!!!!!!

PER TRAFFICO di MINORI, INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA e RICOSTITUZIONE di PARTITO NAZISTA!!!!!!!!

la legge è uguale per tutti, anche per un Tribunale illegale e anticostituzionale, specie se CONTRO I BAMBINI, come quello per i Minorenni in Italia. Troppi i casi di malagiustizia, che sembrerebbe più un’ organizzazione criminale di tipo trasversale ed anche inquisitorio. Così crescono, in modo esponenziale, gli allontanamenti da casa dei minori con provvedimenti che si basano su un solo articolo, il 336, ultimo comma. Tale articolo conferisce ad un giudice il potere esecutivo e smisurato, senza contraddittorio delle parti o notifica dei provvedimenti, a deportare bambini in “case-famiglia”, “nell’interesse del minore”, e dichiararli adottabili subito. Ma le leggi e le convenzioni sulla tutela del minore parlano diversamente. Insomma può mai esistere un tribunale che non rispetta la legge? I REATI compiuti da giudici e assistenti sociali, nonché i vari professionisti collusi (legali e psichiatri) vanno da sequestro di persona a circonvenzione di incapace, falsi in atto pubblico, negazione di atti pubblici, associazione per delinquere di stampo mafioso, abuso d’ufficio e abuso delle proprie funzioni, reati che contravvengono anche gli articoli della costituzione. Ci troviamo di fronte ad uno Stato deviato del tutto.

Contatti:
Se hai da proporre miglioramenti, fare segnalazioni di storie da inserire nell’apposita sezione, giudici negativi e positivi da inserire in elenco, sezioni intere da aggiungere al sito, articoli e leggi da evidenziare, esperienze personali da rendere note e qualsiasi altra esigenza possa arricchire questo sito sul tema dell’ abolizione del Tribunale per i Minorenni, contattaci ai seguenti numeri

Giuliano 3477752174

Eva 3772987028

fondazione ferrea@fondazioneferrea.net

Per segnalare storie di abusi su minori o articoli usciti o provvedimenti iniqui: abusominori@hotmail.it

 
dibattitopubblDate: Lunedì, 15/08/2011, 18:38 | Message # 19
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Un altra proposta di legge per abolizione dei tribunali minorili

SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA N. DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del senatore CARDIELLO

Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate... per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali Presentato il Onorevoli Senatori. - L'istituzione del Tribunale dei minori risale al 1934, allo scopo di dare protezione agli orfani di guerra. Fu concepito come tribunale speciale, composto da due giudici togati e due giudici onorari, esperti di varie discipline. Si trattava di un'idea innovativa. Tuttavia, con il mutare della società, si sono presentati una serie di problemi che rendono necessaria una revisione della materia. La realtà, infatti, è oggi rappresentata da minori figli di genitori separati ovvero di bambini nati fuori del matrimonio. Inoltre, nel settore della famiglia non opera soltanto il tribunale dei minori, cui sono demandate le adozioni e le violazioni delle potestà genitoriali, ma anche quello ordinario per quanto attiene la materia delle separazioni e dei divorzi. Ci sono, inoltre, il giudice tutelare ed il pubblico ministero. Diversa è anche la procedura utilizzata nell'ambito del tribunale ordinario, dove le parti possono esprimersi e proporre perizie, da quella propria del tribunale dei minori, dove spesso il contraddittorio non esiste; infatti, essendo prevista la presenza degli esperti, spesso non si fanno perizie e ci si limita ad acquisire i rapporti dei servizi sociali. L'assenza di un rappresentante processuale degli interessi del minore, inoltre, fa sì che il giudice minorile sia nello stesso tempo organo giudicante e portatore dell'interesse superiore del bambino, con la conseguenza che, troppo spesso, la voce del genitore, che viene a trovarsi in contrapposizione con il bambino, viene disattesa o addirittura non audita. Quest'ultima ipotesi si verifica nel momento in cui il procedimento dinanzi il tribunale minorile ha inizio ad istanza del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica minorile. Il pubblico ministero, infatti, formula le proprie istanze di sospensione o di decadenza della potestà genitoriale e di affidamento del minore ai sevizi sociali. Il Tribunale minorile accoglie le istanze del pubblico ministero e le famiglia non può fare altro che accettare che il figlio venga a lei tolto, senza che abbia potuto conoscerne le ragioni. Il tutto è notevolmente aggravato dal fatto che il procedimento minorile è governato dal principio della camera di consiglio, composta da due giudici togati e da due giudici onorari, laureati in psicologia o in discipline affini. La procedura della camera di consiglio seguita oggi dal Tribunale minorile lede i diritti costituzionali della difesa e del contraddittorio, di cui rispettivamente agli articoli 24 e 111, secondo comma della Costituzione. Il presente disegno di legge si pone lo scopo di revisionare la materia attraverso la soppressione dei Tribunali dei Minori e la contemporanea istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori. In particolare, il provvedimento si compone di 18 articoli. L'articolo 1 istituisce le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello. L'articolo 2 prevede che le competenze proprie del pubblico ministero nelle materia di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezioni stesse costituite presso la procura della Repubblica. L'articolo 3 stabilisce che la sezione specializzata presso il tribunale e presso la corte d'appello sia composta esclusivamente da giudici togati e che giudichi in composizione collegiale. Gli articoli 4, 5 e 6 attengono alla competenza penale delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori. Nel dettaglio, l'articolo 4 elenca le materie di competenza delle sezioni, con la precisazione che i reati siano commessi dai minori di anni diciotto, demandando, invece la competenze per territorio (articolo 6) alle norme del codice di procedura penale. L'articolo 7 riguarda la competenza per materia in ambito civile. L'articolo 8 stabilisce che la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento. L'articolo 9 tratta della materia delle impugnazioni, prevedendo che la sezione specializzata istituita presso la corte d'appello, ovvero presso una sezione di essa, è competente per le sentenze penali e civili emesse in primo grado. L'articolo 10 definisce il ruolo del giudice tutelare che svolge le proprie funzioni nell'ambito delle sezioni specializzate per la famiglia e i minori e che è designato tra i magistrati assegnati alla sezione medesima. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata, che decide in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare. L'articolo 11 stabilisce che le sezioni specializzate possono avvalersi della collaborazione degli uffici di servizio sociale, specialisti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati. Possono altresì servirsi delle aziende sanitarie locali o dei servizi sociali. L'articolo 12 prevede che siano costituiti nuclei di polizia giudiziaria presso le sezioni specializzate istituite nell'ambito della Procure della Repubblica. L'articolo 13 affida alle sezioni specializzate le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza. Gli articoli 14 e 15 determinano dettagliatamente gli organici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, nonché i criteri ai fini della copertura dell'organico medesimo. L'articolo 16 reca disposizioni inerenti gli affari penali e civili pendenti presso i tribunali per i minorenni, le domande di affidamento preadottivo e le cause pendenti davanti ai giudici tutelari. L'articolo 17 detta norme concernenti i magistrati in servizio presso i tribunali dei minorenni. L'articolo 18, infine, oltre a sopprimere i tribunali dei minorenni, stabilisce che le sezioni specializzate inizino la loro attività decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. DISEGNO DI LEGGE CAPO I SEZIONI SPECIALIZZATE PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI DEI TRIBUNALI E DELLE CORTI D'APPELLO E UFFICI SPECIALIZZATI DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI Art. 1 (Istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello) È istituita presso ogni sede centrale di tribunale una sezione specializzata per la famiglia e per i minori, cui è devoluta la cognizione degli affari e delle controversie indicati nella presente legge.È istituita presso ogni corte d'appello e presso ogni sezione di corte d'appello una sezione specializzata per la famiglia e per i minori, con il compito di giudicare sull'appello avverso le decisioni delle sezioni specializzate dei tribunali di cui al comma 1. Art. 2 (Ufficio del pubblico ministero) Le competenze proprie del pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori costituita presso la procura della Repubblica.Le competenze proprie del pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 2, sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezione specializzata d'appello per la famiglia e per i minori costituita presso la procura generale della Repubblica. Art. 3 (Composizione della sezione specializzata presso il tribunale e la corte d'appello) La sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 1, è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile.La sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 2, è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale di tre membri. CAPO II COMPETENZA PENALE Art. 4 (Competenza per materia) Le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, sono competenti per i reati commessi dai minori di anni diciotto, ai sensi delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché per i procedimenti concernenti i seguenti reati: a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro secondo del codice penale; b) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e delitti di cui agli articoli da 609-bis a 609-octies e 609-decies del codice penale, commessi in danno dei minori; c) delitti di percosse, lesioni personali e volontarie, ingiuria, diffamazione, sequestro di persona e delitti contro la libertà morale se commessi tra persone legate da rapporti di coniugio, filiazione o tutela; d) delitti previsti dagli articoli 591, 593, primo e terzo comma, e 600-octies del codice penale; e) contravvenzioni previste dagli articoli 716 e 731 del codice penale; f) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli; g) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, se commessi in danno di minori di ani diciotto. Art. 5 (Procedimenti connessi) in caso di concorso, nel medesimo reato o in reati connessi, di maggiorenni e di minorenni, resta di competenza della sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 1, la sola cognizione dei reati commessi da minorenni. Gli imputati maggiorenni sono deferiti al giudizio di altre sezioni del tribunale, secondo quanto disposto dai criteri tabellari.Nei casi di cui al comma 1, gli organi o le sezioni procedenti possono comunque scambiarsi i verbali degli atti compiuti e le copie delle decisioni adottate. Art. 6 (Competenza per territorio) La competenza per territorio in ambito penale è regolata dalle norme del codice di procedura penale anche nel caso di connessione. CAPO III COMPETENZA CIVILE Art. 7 (Competenza per materia) Le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, sono competenti: a) per i procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli IV, VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XI, XII, XIII e XIV del libro primo del codice civile, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare; b) per i procedimenti previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare; c) per il procedimento previsto dall'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, relativamente ai minori.Le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, sono altresì competenti per la cause connesse a quelle di cui al comma 1 del presente articolo. Art. 8 (Competenza per territorio) La competenza per territorio, ove non sia diversamente disposto, è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento. Se tale residenza non è conosciuta, è competente il tribunale del luogo dove risiede chi richiede il provvedimento. Art. 9 (Impugnazioni) La sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 2, è competente a conoscere dell'appello avverso le sentenze civili e penali emesse in primo grado dalla sezione specializzata di cui all'articolo 3, comma 1. CAPO IV GIUDICE TUTELARE Art. 10 (Appartenenza e funzioni) Il giudice tutelare svolge le funzioni sue proprie nell'ambito della sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 1, ed è designato tra i magistrati assegnati alla sezione medesima.Il giudice tutelare è altresì competente ad adottare, su istanza di parte, tutti i provvedimenti opportuni e necessari a rendere effettivi gli eventuali provvedimenti, rimasti inadempiuti, della sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 1, emessi nei confronti di minori, interdetti, e inabilitati.L'istanza di cui al comma 2 può essere avanzata anche dal minore che ha compiuto il quattordicesimo anno di età.Il giudice tutelare, prima di adottare i provvedimenti concernenti un minore che ha compiuto il dodicesimo anno di età, lo deve sentire, sempre che la sua audizione non sia per il minore pregiudizievole a causa di circostanze od esigenze particolari.Avverso i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 1, che decide in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare. CAPO V SERVIZI SOCIALI E POLIZIA GIUDIZIARIA Art. 11 (Servizi sociali) Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, possono avvalersi dell'opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati.Le sezioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, possono avvalersi, altresì, della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale e periferica e, in particolare, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di persone o organismi privati idonei a cooperare al perseguimento delle finalità e dei compiti attribuiti alle sezioni medesime.Fuori dei casi in cui per la retribuzione provvedono direttamente gli enti pubblici nell'ambito dei propri compiti istituzionali, per i compensi dovuti ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni vigenti per le perizie giudiziali ovvero le disposizioni riguardanti le convenzioni stipulate dal Ministero della giustizia. Art. 12 (Polizia giudiziaria) Presso le procure della Repubblica presso i tribunali nelle quali è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 2, comma 1, è costituito uno specifico nucleo di polizia giudiziaria, del quale possono avvalersi, altresì, le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, per esigenze determinate e motivate.Il nucleo di polizia giudiziaria di cui al comma 1 si compone di agenti scelti tra soggetti che hanno maturato esperienze significative su problematiche minorili o familiari, nel numero imposto dalle necessità operative. Art. 13 (Competenze in materia penitenziaria) Le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, nei confronti di minorenni sottoposti a misure penali e fino al compimento della maggiore età, rispettivamente dalla sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 1 che ha sede nel capoluogo del distretto e da un giudice ordinario della sezione medesima. CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 14 (Determinazione degli organici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori) Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e all'articolo 2, commi 1 e 2, tenendo conto del numero dei procedimenti e dell'urgenza nella definizione degli affari e delle controversie.Il decreto di cui al comma 1 apporta, altresì, le necessarie variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e all'articolo 2, commi 1 e 2. Art. 15 (Copertura dell'organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori) In sede di prima attuazione della presente legge, ai fini della copertura dei posti di organico presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, commi 1 e 2, hanno la precedenza i magistrati che hanno acquisito una particolare competenza in materia secondo i requisiti seguenti: a) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni di giudice o di pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni ovvero di giudice presso la sezione per i minorenni della corte d'appello; b) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni di giudice tutelare in via esclusiva o prevalente; c) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni giudicanti o requirenti nelle materie del diritto della famiglia e dei minori.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura, provvede, con proprio regolamento, all'istituzione di appositi corsi di formazione per i magistrati, al fine dell'eventuale assegnazione dei medesimi presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, commi 1 e 2.La partecipazione ai corsi di cui al comma 2 costituisce requisito necessario ai fini dell'assegnazione, ferma restando la competenza del Consiglio superiore della magistratura nella valutazione di ulteriori requisiti concernenti la attitudini personali dei magistrati e la loro formazione tecnico-giuridica.Il Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dell'attività di formazione permanente dei magistrati, organizza incontri di studio, di approfondimento e di aggiornamento, con frequenza annuale, ai quali i magistrati che compongono le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, commi 1 e 2 sono tenuti a partecipare.Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e dell'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori delle procure della Repubblica si provvede mediante assegnazione del personale in servizio che ne ha fatto richiesta ai medesimi organi giudiziari; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. Art. 16 (Affari pendenti) Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede secondo le disposizioni seguenti: a) le cause penali e civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devolute, d'ufficio, alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 competenti per territorio ai sensi della presente legge; b) le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono trasmesse alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del luogo di residenza dei richiedenti a meno che i coniugi non richiedano, entro il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la loro domanda sia esaminata da un altro tribunale; c) le cause pendenti davanti ai giudici tutelari sono devolute alla cognizione del giudice tutelare presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, competenti per territorio. Art. 17 (Perdenti posto) Ai magistrati titolari dei posti di presidente del tribunale per i minorenni, di presidente di sezione presso il tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica ovvero di procuratore aggiunto delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni rispettivamente dettate, per i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica preso la pretura circondariale ovvero di procuratore aggiunto presso il medesimo ufficio dall'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni. Art. 18 (Disposizioni finali) Le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e all'articolo 2, commi 1 e 2, iniziano la loro attività decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A partire dalla data di cui al comma 1, sono soppressi i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935,n. 835, con conseguente cessazione della loro attività. Di: Franco Cardiello
 
MariaRosaDeHellagenDate: Mercoledì, 24/08/2011, 00:59 | Message # 20
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PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato CARLUCCI

File in PDF qui: http://www.camera.it/_dati/lavori/stampati/pdf/16PDL0044920.pdf

Presentato in data 14 dicembre 2010; annunciato nella seduta ant. n. 409 del 15 dicembre 2010.

Soppressione dei tribunali per i minorenni e istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello nonché di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali

Onorevoli Colleghi!

La presente proposta di legge si propone come obiettivo primario la soluzione dell'attuale stato di parcellizzazione in ordine alle competenze in materia di famiglia e di minori.

L'unificazione di tali competenze, tramite l'istituzione di una sezione specializzata di tribunale e di corte d'appello per la famiglia e per i minori, garantirà una giurisprudenza più omogenea, scevra da contrasti, più rapida e qualitativamente più idonea a fornire risposte qualificate rispetto ai delicati interessi in gioco.

A tal riguardo si osservi che la previsione di magistrati esclusivamente deputati a giudicare nell'ambito delle sezioni specializzate sarà di per sé un'ottima garanzia per l'acquisizione di una competenza specifica e approfondita in materia, con la conseguenza di attribuire agli interessi familiari e minorili la massima tutela.

A ciò si aggiunga che la presente proposta di legge prevede che i giudici che compongono la sezione specializzata acquisiscano previamente una formazione teorica, cui facciano seguito periodici corsi di aggiornamento, che li renda più preparati nello svolgimento delle loro mansioni, non solo in senso tecnico-giuridico.

Una siffatta preparazione specifica rende il giudice togato assegnato alla sezione specializzata portatore di un bagaglio di cognizioni più ampio e globale di quello meramente giuridico, così da consentire di prescindere nella composizione giudicante delle sezioni stesse dai componenti onorari.

Del resto, al di là di ciò, è un dato oggettivo empiricamente verificabile che i provvedimenti relativi all'affidamento di figli minori di coniugi separati o divorziati adottati dai tribunali ordinari non siano meno pregevoli e attenti alle esigenze dei minori rispetto a quelli analoghi assunti dai tribunali per i minorenni in composizione integrata da giudici onorari e relativi all'affidamento di figli minori di genitori non uniti in matrimonio.

Nulla vieta comunque al giudice togato, che ne reputi la necessità, di avvalersi del potere di nominare un consulente tecnico che sarà in grado di offrirgli un aiuto ben più mirato e concreto di quello dato dagli esperti presenti in camera di consiglio, spesso all'oscuro della realtà che si cela dietro gli scritti difensivi.

Queste le ragioni per cui si è ritenuto di istituire sezioni specializzate composte solo da giudici togati.

Da ultimo va sottolineato come, con la presente proposta di legge, non solo sia stata confermata la figura del giudice tutelare, ma si sia voluto potenziare la sua competenza in sede di esecuzione dei provvedimenti necessari e opportuni per rendere effettive le pronunce delle sezioni specializzate riguardanti i minori, interdetti e inabilitati, e rimaste inadempiute; ciò al fine di dare una risposta concreta a uno dei problemi tuttora aperti nell'ambito del diritto di famiglia, in particolare in materia di effettività del diritto di visita del genitore non affidatario.

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

SEZIONI SPECIALIZZATE PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI DEI TRIBUNALI E DELLE CORTI D'APPELLO E UFFICI SPECIALIZZATI DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI

Art. 1.

(Istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello).

1. È istituita presso ogni sede centrale di tribunale una sezione specializzata per la famiglia e per i minori, cui è devoluta la cognizione degli affari e delle controversie indicati nella presente legge.

2. È istituita presso ogni corte d'appello e presso ogni sezione di corte d'appello una sezione specializzata per la famiglia e per i minori, la quale giudica sull'appello avverso le decisioni delle sezioni specializzate dei tribunali di cui al comma 1.

Art. 2.

(Ufficio del pubblico ministero).

1. Le competenze attribuite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori costituito presso la procura della Repubblica.

2. Le competenze attribuite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate in grado d'appello, di cui all'articolo 1, comma 2, sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezione specializzata d'appello per la famiglia e per i minori costituita presso la procura generale della Repubblica.

Art. 3.

(Composizione della sezione specializzata presso il tribunale e la corte d'appello).

1. La sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile.

2. La sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso la corte d'appello è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale di tre membri.

3. I giudici della sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale esercitano le relative funzioni in via esclusiva.

Capo II

COMPETENZA PENALE

Art. 4.

(Competenza per materia).

1. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali sono competenti per i reati commessi da minori di anni diciotto, ai sensi delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché per i procedimenti concernenti i seguenti reati:

a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro secondo del codice penale;

b) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e delitti di cui agli articoli da 609-bis a 609-octies e 609-decies del codice penale, commessi in danno dei minori;

c) delitti di percosse, lesioni personali e volontarie, ingiuria, diffamazione, sequestro di persona e delitti contro la libertà morale se commessi tra persone legate da rapporti di coniugio, filiazione o tutela;

d) delitti previsti dagli articoli 591, 593, primo e terzo comma, e 600-octies del codice penale;

e) contravvenzioni previste dagli articoli 716 e 731 del codice penale;

f) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli;

g) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, se commessi in danno di minori di anni diciotto.

Art. 5.

(Procedimenti connessi).

1. In caso di concorso, nel medesimo reato o in reati connessi, di maggiorenni e di minorenni, resta di competenza della sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale la sola cognizione dei reati commessi da minorenni. Gli imputati maggiorenni sono deferiti al giudizio di altre sezioni del tribunale in osservanza dei criteri tabellari.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli organi o le sezioni procedenti possono comunque scambiarsi i verbali degli atti compiuti e le copie delle decisioni adottate.

Art. 6.

(Competenza per territorio).

1. La competenza per territorio negli affari penali è regolata dalle norme del codice di procedura penale anche nel caso di connessione.

Capo III

COMPETENZA CIVILE

Art. 7.

(Competenza per materia).

1. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali sono competenti:

a) per i procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli IV, VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XI, XII, XIII e XIV del libro primo del codice civile, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;

b) per i procedimenti previsti dalla legge 1o dicembre 1970, n. 898, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;

c) per il procedimento previsto dall'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, relativamente ai minori.

2. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali sono altresì competenti per le cause connesse a quelle di cui al comma 1.

Art. 8.

(Competenza per territorio).

1. La competenza per territorio, ove non sia diversamente disposto, è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento. Se tale residenza non è conosciuta, è competente il tribunale del luogo dove risiede chi richiede il provvedimento.

Art. 9.

(Impugnazioni).

1. La sezione specializzata per la famiglia e per i minori istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, presso la corte d'appello o presso la sezione di corte d'appello, è competente a conoscere dell'appello avverso le sentenze civili e penali emesse in primo grado dalla sezione specializzata per la famiglia e per i minori di cui all'articolo 3, comma 1.

Capo IV

GIUDICE TUTELARE

Art. 10.

(Appartenenza e funzioni).

1. Il giudice tutelare svolge le funzioni sue proprie nell'ambito della sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale ed è designato tra i magistrati assegnati a tale sezione.

2. Il giudice tutelare, oltre alle funzioni attribuitegli dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è competente ad adottare, su istanza di parte, tutti i provvedimenti opportuni e necessari a rendere effettivi i provvedimenti della sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale emessi nei confronti di minori, interdetti e inabilitati e rimasti inadempiuti. L'istanza può essere avanzata anche dal minore che ha compiuto il quattordicesimo anno di età. Il giudice tutelare, prima di adottare i provvedimenti concernenti un minore che ha compiuto il dodicesimo anno di età, deve sentire quest'ultimo, a meno che circostanze o esigenze particolari rendano pregiudizievole per il minore la sua audizione.

3. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori

presso il tribunale, che giudica in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare.

Capo V

SERVIZI SOCIALI E POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 11.

(Servizi sociali).

1. Per l'adempimento dei propri compiti, le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello POSSONO avvalersi dell'opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati.

2. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello POSSONO altresì avvalersi della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale e periferica e, in particolare, degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di organismi privati o di persone idonee a cooperare al perseguimento delle finalità e dei compiti attribuiti alle medesime sezioni.

3. Fuori dei casi in cui per la retribuzione provvedono direttamente gli enti pubblici nell'ambito dei loro compiti istituzionali, per i compensi dovuti ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni vigenti per le perizie giudiziali o quelle riguardanti le convenzioni stipulate dal Ministero della giustizia.

Art. 12.

(Polizia giudiziaria).

1. Alle dipendenze delle procure della Repubblica presso i tribunali nei quali è istituito l'ufficio specializzato per la famiglia

e per i minori è costituito uno specifico nucleo di polizia giudiziaria, di cui PUO' avvalersi per determinate e motivate esigenze anche la sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale o presso la corte d'appello.

2. Il nucleo di polizia giudiziaria di cui al comma 1 è a composizione mista; fanno parte del predetto nucleo agenti scelti tra soggetti che hanno maturato esperienze su problematiche minorili o familiari, nel numero imposto dalle necessità operative.

Art. 13.

(Competenze in materia penitenziaria).

1. Le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, nei confronti di minorenni sottoposti a misure penali fino al compimento della maggiore età, dalla sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto e da un giudice ordinario della sezione stessa.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14.

(Determinazione degli organici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello e degli uffici specializzati per la famiglia e per i minori della procura della Repubblica).

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello e degli uffici specializzati per la famiglia e per i minori delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali e corti d'appello, tenendo conto del numero dei procedimenti e della particolare urgenza di definizione degli affari e delle controversie; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello e degli uffici specializzati per la famiglia e per i minori delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali e corti d'appello.

Art. 15.

(Copertura dell'organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello e degli uffici specializzati per la famiglia e per i minori della procura della Repubblica).

1. In sede di prima attuazione della presente legge, ai fini della copertura dei posti di organico presso le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello e presso l'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori della procura della Repubblica, hanno la precedenza i magistrati che hanno acquisito una particolare competenza in materia.

Costituiscono indici della particolare competenza richiesta:

a) il precedente esercizio per almeno due anni nell'ultimo quinquennio di funzioni di giudice o di pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni o di giudice presso la sezione per i minorenni della corte d'appello;

b) il precedente esercizio per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, in via esclusiva o prevalente, delle funzioni di giudice tutelare;

c) il precedente esercizio per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, in via esclusiva o prevalente, delle funzioni giudicanti o requirenti nelle materie del diritto della famiglia o dei minori.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'attivazione di appositi corsi di formazione per i magistrati, al fine dell'eventuale assegnazione alle sezioni e agli uffici specializzati di cui al comma 1.

La partecipazione ai corsi è requisito necessario per l'assegnazione, ferma restando la competenza del Consiglio superiore della magistratura nella valutazione di ulteriori requisiti concernenti le attitudini personali dei magistrati e la loro formazione tecnico-giuridica.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dell'attività di formazione permanente dei magistrati, organizza incontri di studio, di approfondimento e di aggiornamento, con frequenza annuale, ai quali i magistrati che compongono le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello sono tenuti a partecipare.

4. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e dell'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori delle procure della Repubblica si provvede mediante assegnazione del personale in servizio che ne ha fatto richiesta nei medesimi organi giudiziari; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

Art. 16.

(Affari pendenti).

1. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede in base alle seguenti disposizioni:

a) gli affari penali e gli affari contenziosi civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti, d'ufficio, alla cognizione delle sezioni specializzate per la famiglia e per minori presso i tribunali o presso le corti d'appello competenti per territorio ai sensi della presente legge;

b) le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono trasmesse alle sezioni specializzate per la famiglia e per minori presso il tribunale del luogo di residenza dei richiedenti a meno che i coniugi non richiedano, entro il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la loro domanda sia esaminata da un altro tribunale;

c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali competenti per territorio.

Art. 17.

(Perdenti posto).

1. Ai magistrati titolari dei posti di presidente del tribunale per i minorenni, di presidente di sezione presso il tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica ovvero di procuratore aggiunto delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni rispettivamente dettate, per i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale ovvero di procuratore aggiunto presso il medesimo ufficio, dall'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.

Art. 18.

(Disposizioni transitorie).

1. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali, presso le corti d'appello e presso le sezioni

di corte d'appello, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e gli uffici specializzati per la famiglia e per i minori della procura della Repubblica presso i medesimi tribunali, di cui all'articolo 2, iniziano la loro attività decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con la medesima decorrenza sono soppressi i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, con conseguente cessazione della loro attività.
 
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