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ACCESSO AGLI ATTI GIUDIZIARI
dibattitopubblDate: Venerdì, 04/09/2009, 18:28 | Message # 1
Admin
Group: Amministratori
Messages: 782
Status: Offline
In via di inserimento
 
VisitatoreDate: Venerdì, 04/09/2009, 18:31 | Message # 2
Group: Visitatori





DAL SITO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_12_3.wp?tab=d

Normativa di riferimento: artt. 476-743/746 cpc.; artt. 76-153/154 att. cpc.; artt. 2714/2719 cc; art. 3, legge 10 ottobre 1996, n. 525 (Diritti di Cancelleria); D.M. 20.8.92 (Imposta di bollo).

E' possibile richiedere copia di qualsiasi atto, documento, provvedimento depositato presso un Ufficio giudiziario; tale possibilità spetta anzitutto alle parti e ai loro difensori costituiti e, più in generale, a chiunque ne abbia interesse.

Le copie possono essere:

semplici - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto, tipicamente per motivi di studio.

Le copie così ottenute non hanno alcun valore legale mancando della certificazione di conformità all'originale apposta dalla cancelleria.

autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia.

Vengono richieste per poter procedere alla notificazione degli atti e dei provvedimenti o per poter utilizzare gli stessi in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche.

in forma esecutiva - per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria definitivi o a cui il giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata, le copie devono essere rilasciate in forma esecutiva, con apposizione della cosiddetta ‘formula esecutiva’ da parte del cancelliere.

Esse possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori.

Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto.

Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al capo dell'ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento, che provvede con decreto.

 
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