Dibattito pubblico
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TROVARE UN AVVOCATO
dibattitopubblDate: Venerdì, 04/09/2009, 16:27 | Message # 1
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dibattitopubblDate: Venerdì, 04/09/2009, 16:30 | Message # 2
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AVVOCATO D'UFFICIO NEI PROCESSI PENALI

QUANDO RISULTA IMPOSSIBILE TROVARE UN AVVOCATO PER LA PROPRIA DIFESA IN UN PROCEDIMENTO PENALE (O IN SEGUITO AL TRADIMENTO DEL PROPRIO AVVOCATO), è POSSIBILE CHIEDERNE UNO D'UFFICIO:

L’art. 97 c.p.c. prevede che il difensore d'ufficio sia nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato.

Nei casi di ricorsi alla Corte di Cassazione si applica l'art. 613 C.P.P., l'imputato deve presentare l'istanza al presidente del colleggio a norma dell'art. 97 C.P.P..

Art. 108 c.p.p. - (Termine per la difesa)
1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore
dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non
inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del
procedimento.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell'imputato o del
difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione
dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a
ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza".

 
dibattitopubblDate: Venerdì, 04/09/2009, 16:32 | Message # 3
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GRATUITO PATROCINIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 (in Suppl. ordinario n. 126 alla Gazz. Uff., 15 giugno, n. 139). Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

Articolo 74
Istituzione del patrocinio.
1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
2. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

Articolo 75
Àmbito di applicabilità.
1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

Articolo 76
Condizioni per l'ammissione.

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Articolo 77
Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione.
1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 78
Istanza per l'ammissione
1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.
2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 79
Contenuto dell'istanza.
1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:
a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Articolo 80

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Articolo 81
Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale;
b) assenza di sanzioni disciplinari;
c) anzianità professionale non inferiore a sei anni.
3. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi momento se interviene una sanzione disciplinare.
4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna Provincia.

Articolo 82
Onorario e spese del difensore.
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, e previo parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

Articolo 83
Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte.
1. L'onorario e le spese spettanti all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

Articolo 84
Opposizione al decreto di pagamento.
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.

Articolo 85
Divieto di percepire compensi o rimborsi.
1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario è nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Articolo 86
Recupero delle somme da parte dello Stato.
1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.

Articolo 87
Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato.
1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.

Articolo 88
Controlli da parte della Guardia di finanza.
1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

TITOLO II
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

Articolo 90
Equiparazione dello straniero e dell'apolide.

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.

Articolo 91
Esclusione dal patrocinio.
1. L'ammissione al patrocinio è esclusa:
a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.

Articolo 92
Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione.
1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Articolo 93
Presentazione dell'istanza al magistrato competente.
1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
2. L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza.
3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

Articolo 94
Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità.
1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.
2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

Articolo 95
Sanzioni.
1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

Articolo 96
Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio.
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata.
2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla Direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla Direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.
4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.

Articolo 97
Provvedimenti adottabili dal magistrato.
1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato.
2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.

Articolo 98
Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione.
1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'àmbito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato.
2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76. 3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112.

Articolo 99
Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza.
1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.

3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
4. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

 
VisitatoreDate: Venerdì, 04/09/2009, 16:33 | Message # 4
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Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea art. 47:

"Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'unione siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente ed imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia".
 
VisitatoreDate: Martedì, 22/09/2009, 03:47 | Message # 5
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http://www.assotutor.it/avvocato.htm

ASSOCIAZIONE TUTOR

FAX 02 700 516 533
tutor@assotutor.it

L’AVVOCATO DELL'ANGELO ne sa una più del diavolo.

L’Avvocato dell’Angelo offre assistenza legale gratuita ai cittadini che hanno subito particolari ingiustizie o a cui sono stati negati i diritti.

E' un servizio volontario offerto da una rete di professionisti affidabili, ma non copre tutto il territorio nazionale.

L’Avvocato dell’Angelo prende in considerazione solo casi di particolare gravità e non fornisce assistenza sulla tutela dei consumatori, per cui occorre rivolgersi a Tutor dei consumatori.

L’Avvocato dell’Angelo è disponibile per:

1. chi desidera avere il sostegno dell'Associazione e dei nostri Tutor per iniziare un’azione legale particolare o difficile;
2. chi, pur ritenendo di aver ragione, non riesce ad iniziare un’azione legale perché non è in grado di sostenere le spese;
3. chi non riesce ad organizzare la propria difesa perché è prostrato o versa in condizioni di difficoltà.

PASSO PER PASSO, COSA FARE

1. Chi desidera l’assistenza può scrivere all’Associazione Tutor per una breve e sintetica esposizione del caso;
2. Se richiesto dall’Associazione, inviare tutti i documenti per consentire la valutazione;
3. Il Comitato giuridico-legale dell’Associazione Tutor esamina la pratica (senza spese) e decide se proseguire;
4. In caso di accettazione della pratica, l’Associazione delibera e assegna uno o più Tutor all’assistito;
5. Il presidente dell’Associazione invia all’assistito una lettera di garanzia riassumendo le condizioni del servizio offerto;
6. Invio dei documenti allo studio legale convenzionato e firma del mandato.

 
VisitatoreDate: Mercoledì, 30/09/2009, 00:25 | Message # 6
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http://www.kultunderground.org/articoli.asp?art=444

Difesa d’ufficio e ''gratuito patrocinio''
di Alberto Monari,

L’avvocato serve all’innocente,
il colpevole può mentire
B. Franklin

I due concetti vengono spesso confusi così come, per opinione comune, erroneamente si pensa che il difensore assegnato d’ufficio, e non scelto sulla base di un rapporto di fiducia tra avvocato e cittadino alle prese con il sistema giudiziario, debba essere pagato dallo Stato.

Prima di tutto quello della “difesa d’ufficio” rappresenta un concetto generale, che vuole indicare, in materia penale, la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. E' prevista dal Codice di Procedura Penale[2] al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione italiana all'articolo 24[3].

Con l'espressione “gratuito patrocinio”, invece, si fa riferimento al beneficio dell'assistenza legale gratuita alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese[4]. Anch’esso trova fondamento nell’art.24 della Costituzione, il cui comma 1 riconosce che “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”, e il comma 3 per cui “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione"[5].

L'importanza del diritto al “gratuito patrocinio” ha assunto rilevanza anche a livello internazionale, essendo, da molti anni, riconosciuto come diritto fondamentale dell'individuo da numerose norme pattizie[6]. Recentemente anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea riconosce il diritto ad un ricorso effettivo ad un giudice imparziale e il suo art. 47 recita: "Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'unione siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente ed imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia".

Nel nostro ordinamento, in particolare, il percorso che ha portato alla piena affermazione dell’istituto in tutti gli ambiti processuali, è stato lungo, avendo esso origini molto antiche risalenti addirittura all’epoca imperiale romana. Inoltre, tutti gli interventi del legislatore nel corso degli anni non hanno fornito una disciplina unitaria, ma si sono limitati a previsioni specifiche nell'ambito delle singole giurisdizioni[7].

Nel 1973, la legge n. 533 ha istituito per la prima volta il patrocinio a spese dello Stato, ma, nelle sole controversie di lavoro e di previdenza sociale[8]. Successivamente, è entrata in vigore la legge n. 117/1988, che ha disciplinato il patrocinio ha spese dello Stato nei giudizi per la responsabilità civile dei magistrati. Solo nel 1990, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale, la legge n. 217 ha introdotto il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale e nei procedimenti civili per il risarcimento dei danni derivanti da reato. Quindi il R.D. del 1923 ha rappresentato l'unica normativa di riferimento in tema di assistenza giudiziaria dei non abbienti nel giudizio civile ed amministrativo fino all'emanazione della legge 29 marzo 2001 n. 134, che ha riformato l'intero istituto con l'introduzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei giudizi penali, civili, amministrativi, nonché in quelli di volontaria giurisdizione, e ha fornito per la prima volta una disciplina unificata dell'istituto. Occorre precisare però che la legge, che doveva entrare in vigore il 1º luglio 2002, non è stata mai attuata, in quanto è stata trasfusa nel “Testo unico in materia di spese di giustizia” (D.lgs. 30 maggio 2002, n.115), che riunisce e coordina l’intera disciplina.

Al fine di essere rappresentate in giudizio sia per agire che per difendersi, le persone non abbienti possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato[9].

Per essere ammessi al Patrocinio è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84[10]. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente[11]. Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è temperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi[12].

Il Patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie dello stesso tipo per le quali si intende agire in giudizio. Purché, le loro pretese non risultino manifestatamene infondate, possono richiederlo: i cittadini italiani; gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo; gli apolidi; gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione[13].

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo; o al luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso; o al luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti[14].

Il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità, entro 10 giorni emette uno dei seguenti provvedimenti: accoglimento della domanda, non ammissibilità della domanda, rigetto della domanda; indi, trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati. Se l’interessato viene ammesso può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini del distretto della competente Corte di Appello. Se la domanda non viene accolta l'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto[15].

In ambito penale le regole sono le stesse quanto ai limiti di reddito, l'ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del Tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).

La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari; alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva; alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione[16].

Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta (o anche immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza) il Giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può dichiarare l'istanza inammissibile, può accoglierla o respingerla.

Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. Se l'ammissione è chiesta in udienza, il giudice provvede immediatamente. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il beneficio non è ammesso nei procedimenti penali per evasione di imposte; se il richiedente è assistito da più di un difensore.

Ciò che appare evidente è che l'aver ancorato ancora una volta il concetto di “non abbienza” ad un criterio oggettivo fisso, concernente il solo reddito, senza tener conto, del variabile costo dei singoli processi, comporta una limitazione significativa all’accesso degli aventi diritto, astratta e scarsamente conforme alle finalità del dettato costituzionale.

Questo comporta anche che sono frequentissimi i casi in cui soggetti non abbienti (senza fissa dimora o extracomunitari), non accedono al “gratuito patrocinio” in materia penale e ugualmente non sono in grado di pagare le spese dell’avvocato d’ufficio; l’art.116 del T.U. spese di giustizia, prevede che l’onorario e le spese spettanti al difensore d’ufficio “sono liquidati dal magistrato quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali…” dunque, in ultima analisi, sempre “anticipate” dall’erario, che a sua volta mantiene solo un formale diritto al recupero delle somme dal soggetto tenuto, che spesso si rende irreperibile, forma neanche tanto “occulta” di difesa d’ufficio “gratuita”, ma sempre più costosa per le finanze pubbliche.

«"La legge è uguale per tutti"

è una bella frase che rincuora il povero, quando la vede scritta sopra le teste dei giudici,

sulla parete di fondo delle aule giudiziarie;

ma quando si accorge che, per invocar la uguaglianza della legge a sua difesa,

è indispensabile l'aiuto di quella ricchezza che egli non ha,

allora quella frase gli sembra una beffa alla sua miseria»

Piero Calamandrei

[1] Nell’immagine “La Giustizia” di Piero Bargellini, Firenze 1929

[2] L’art. 97 c.p.c. prevede che il difensore d'ufficio sia nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato.

[3] L'art. 24 della Costituzione, prevede un vero e proprio obbligo per lo Stato di garantire a tutti l'esercizio del diritto di difesa: comma 2 “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”

[4] Cfr. “Difesa d'ufficio e gratuito patrocinio. Aspetti sociologici e giuridici” di Grazia Macrì, in www.altrodiritto.unifi.it

[5] In questo modo le previsioni dell'art. 24 rappresentano l'attuazione del principio di uguaglianza “sostanziale” sancito dall'art. 3 della Costituzione. Infatti la garanzia di un'effettiva assistenza legale per i non abbienti rappresenta uno degli obblighi dello Stato diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana oltre che l’effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

[6] Vedi art. 6, comma 3, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 4 novembre 1950); Patto internazionale dei diritti civili e politici (New York 19 dicembre 1966), art. 14, comma 3, lett. d).

[7] Nel 1861, durante l'unificazione d'Italia, venne esteso a tutto il Regno l'istituto dell'Avvocatura dei poveri, che affidava la difesa dei non abbienti ad uffici statali formati da giuristi nominati e stipendiati dallo Stato. L'Avvocatura dei poveri era stata creata dallo Stato sabaudo piemontese, ma, nello Stato unitario, ebbe vita breve. Infatti, con la cosiddetta legge Cortese (n. 2626 del 1865) il governo, adducendo ragioni di riduzione della spesa pubblica, aboliva gli uffici pubblici di assistenza ai poveri ed introduceva il sistema del patrocinio gratuito come ufficio onorifico ed obbligatorio del ceto forense. Successivamente, con il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282, l'assistenza giudiziaria dei non abbienti fu disciplinata in modo organico. Si passò definitivamente da un sistema di assistenza pubblica ad uno basato esclusivamente sulle prestazioni dei liberi professionisti. I presupposti per la concessione del patrocinio gratuito erano: lo stato di povertà e la probabilità dell'esito favorevole della causa (in modo che la parte perdente potesse poi pagare le spese). Inoltre, la decisione sull'ammissione al gratuito patrocinio era affidata ad una commissione mista, a carattere amministrativo e non giudiziario. A seguito dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, tale previsione fu aspramente criticata in quanto faceva dipendere l'esercizio del diritto dalla valutazione di un organo amministrativo, violando così il principio contenuto nell'art. 24, comma 1, e il principio del giudice naturale di cui all'art. 25 della Costituzione. Nonostante i numerosi tentativi e proposte di legge, la disciplina del R.D. del 1923 è rimasta in vigore per molti anni (per più di un secolo), visto che ricalcava appieno la disciplina preesistente del 1865. Cfr. Macrì, cit. sopra

[8] Questa legge, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della retribuzione a carico dello Stato dei difensori (e degli altri soggetti) che prestano la loro opera a favore del non abbiente.

[9] Artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – D.P.R. 30/05/2002, n. 115, cfr. la voce “Patrocinio a spese dello Stato” sez.Servizi per il cittadino, su www.giustizia.it, sito istituzionale del Ministero della Giustizia.

[10] Nonostante tale importo sia stato innalzato (DM 29 dicembre 2005 Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - GU n. 27, 2 febbraio 2006), rispetto alla previsione originaria di Euro 9.296,22, prevista dell’art. 76 del T.U. 115/2002, proprio tale limite costituisce, a parere di molti operatori del settore giudiziario, il principale ostacolo all’effettivo accesso dei non abbienti ad una assistenza legale gratuita, dato che è difficile affermare che un soggetto con tale reddito sia “benestante”, o anche solo in grado di sostenere oneri legali per tutta la durata del procedimento.

[11] Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

[12] Bisogna ora individuare in cosa consiste questo 'costo della giustizia'. Quali sono le spese principali, da sostenere per agire e difendersi in un giudizio? Innanzi tutto possono esservi: a) 'spese processuali' in senso stretto, ossia dipendenti dal compimento di atti di un determinato processo, b) 'spese stragiudiziali', ossia quelle che la parte si trova a compiere per il miglior esito del processo. Alla prima categoria, appartengono le cosiddette 'spese fiscali', cioè le somme a beneficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato, da corrispondersi, in occasione del compimento dell'atto, in particolare; le cosiddette 'tasse' di registro e di bollo.

Nella seconda categoria, possono farsi rientrare, anche gli 'onorari difensivi', le somme quindi che il difensore deve percepire per la sua opera, essendo egli un libero professionista. Il costo del difensore in un processo, non è un costo irrisorio, fattore questo che crea maggiore svantaggio per chi non ha i mezzi sufficienti per affrontare la spesa.

[13] Questo aspetto costituisce un indubbio limite, considerando la frequenza con cui nel nostro sistema giudiziario le sentenze vengono ribaltate nei diversi gradi di giudizio.

[14] I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:- la richiesta di ammissione al patrocinio; - le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare; - l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione); - l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;- se trattasi di causa già pendente; - la data della prossima udienza; - generalità e residenza della controparte;- ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;- prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

[15] In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

[16] La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può, inoltre, essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario; se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato che procede; se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione).

 
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