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Forum » RESISTENZA ALLA MALAGIUSTIZIA - INFORMAZIONI E CONSIGLI UTILI » CONSIGLI PRATICI PER RESISTERE ALLA MALAGIUSTIZIA 1 » RAPPORTI CON AVVOCATI
RAPPORTI CON AVVOCATI
dibattitopubblDate: Mercoledì, 17/06/2009, 23:48 | Message # 1
Admin
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Messages: 782
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Le informazioni in questione e alcuni consigli pratici sono pubblicati nella sezione CONSIGLI PRATICI PER RESISTERE ALLA MALAGIUSTIZIA E INGIUSTIZIE 2, l'accesso è riservato, gli interessati a vedere i contenuti possono rivolgersi agli amministratori del forum.

Sotto seguono alcuni consigli di alcune associazioni e informazioni generali.

 
VisitatoreDate: Mercoledì, 17/06/2009, 23:50 | Message # 2
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L’infedele patrocinio, cioè il tradimento del CITTADINO in giudizio da parte del proprio avvocato, è un reato tra i più ignobili, ed è un vero "delitto perfetto": è difficile da scoprire ed è favorito sia dal Parlamento, composto in buona parte da avvocati, che dall‘Ordine degli Avvocati, arroccato nella difesa di posizioni corporative e chiuso nell’arbitrio di procedimenti incontrollabili che terminano di solito con archiviazioni.

Il CITTADINO deve pertanto difendersi autonomamente nell’ambito delle vigenti Leggi.

ALCUNE BREVI INDICAZIONI:

Informatevi preventivamente sull’affidabilità del legale, possibilmente presso suoi clienti, tenete presente che non sempre tariffe alte e studio importante sono garanzie di sicurezza;
verificate l’interesse professionale dell’avvocato, fatevi fare un preventivo totale e pagate sempre con assegni, per avere prove nel caso d'eventuali contestazioni. Non consegnate documenti originali senza avere in cambio una ricevuta, fornite solo fotocopie;
intervenite alle udienze: se non è tutto chiaro chiedete formali spiegazioni a mezzo lettera raccomandata AR. Imparate a consultare i Codici, parlate con altri avvocati ed eventualmente associateli alla difesa;
diffidate dei continui rinvii, delle perizie tecniche incomplete, delle spiegazioni poco chiare, dei mancati interventi in udienza, e del mancato ritiro della sentenza, questa dopo un anno diviene irrevocabile;
prestate attenzione alle fasi finali dell’istruttoria: udienza collegiale, deposito conclusioni, deposito replica. Visionate questi documenti ed eventualmente esigete correzioni ed annullamenti, se non avete riscontro revocate il mandato all’avvocato articolando quello che è il giustificato motivo a tale decisione;
ricordate che in base all’art. 76 delle Norme d’attuazione del Codice di Procedura Civile, la parte ha diritto di visionare gli atti in Tribunale, e di ottenerne copie: e’ consigliabile farlo dopo ogni udienza in modo da poter visionare i documenti con calma e poterli verificare insieme a persone competenti;
in caso d’accertata violazione degli obblighi professionali da parte del proprio avvocato, revocategli subito il mandato - ben articolando nello scritto quello che è il giustificato motivo a tale decisione - e chiedete la restituzione degli onorari ed il risarcimento danni; se la Vostra richiesta non dovesse avere riscontro chiedete una conciliazione al Consiglio dell’Ordine ed esigete copia del relativo verbale;
qualora il tentativo di conciliazione non fosse soddisfacente chiedete al Consiglio dell’Ordine un procedimento disciplinare ed esigete di conoscere la decisione finale;
se il procedimento disciplinare dovesse concludersi in un’archiviazione - come avviene di solito, per motivi corporativi - diffidate il Consiglio dell’Ordine e citate l’avvocato in giudizio: chiedete l’appoggio delle Associazioni degli utenti e dei consumatori;
se avete prove fondate denunciate l’avvocato alla Procura della Repubblica: e’ un atto indispensabile per la salvaguardia dei propri interessi. La denuncia penale è un atto importante: prima di presentarla raccogliete documenti, prove e testimonianze;
il patrocinio o consulenza infedele è un reato previsto dall’art. 380 del Codice penale ed è punito con la reclusione e con la multa ed è perseguibile d’ufficio: questo comporta che l’Associazione degli utenti e dei consumatori alla quale siete iscritti vi può sostenere con una denuncia c.d. ad adiuvandum.

Conservate questo foglio FOTOCOPIATELO E DISTRIBUITELO: potrebbe essere utile.

Per difendere i tuo diritti rivolgiti ad:

ASSOCITTADINI ASSOCIAZIONE DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI

Via Antonio Baiamonti 10 - 00195 Roma - Tel. 0637350429

Sportello telefonico 0630891957 - 3476616218

Internet http://www.associttadini.org
Email: consulenza@associttadini.org

 
VisitatoreDate: Mercoledì, 09/09/2009, 02:10 | Message # 3
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(http://www.altalex.com/index.php?idnot=1497 - codice deontologico on-line)

Estratti utili dal codice deontologico forense

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
(Testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 ed aggiornato con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006, il 18 gennaio 2007 e il 12 giugno 2008)

PREAMBOLO

L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.
Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le normedeontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.

ART. 5. - Doveri di probità, dignità e decoro.

II - L’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della classe forense.

ART. 7. - Dovere di fedeltà.

E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.

I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.

ART. 11. - Dovere di difesa.

L’avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.

I - L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all’assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d’ufficio deve essere retribuito a norma di legge.

II - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all’assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.

ART. 12. - Dovere di competenza.

L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.

I - L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l’opportunità della integrazione della difesa con altro collega.

II - L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.

ART. 14. - Dovere di verità.

Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore.

I. L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.

II. L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.

ART. 16. - Dovere di evitare incompatibilità.

E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.

I. L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.

II. Costituisce infrazione disciplinare l'avere richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

ART. 21. - Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.

L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.

I - Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.

II — Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.

III - L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.

IV - L'iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.

ART. 27. - Obbligo di corrispondere con il collega.

L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.

I - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.

II - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.

ITOLO III - RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA

ART. 35. - Rapporto di fiducia.

Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

I - L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.

II - L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto nell'art. 45. (1)

(1) Canone così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007. La precedente versione così recitava: "II - L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale".

ART. 36. - Autonomia del rapporto.

L’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici.

I - L’avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.

II - L’avvocato, prima di accettare l’incarico, deve accertare l’identità del cliente e dell’eventuale suo rappresentante.

III - In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, l’avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.

IV - L’avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.

ART. 37. - Conflitto di interessi.

L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.

II - L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi configgenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

ART. 38. - Inadempimento al mandato.

Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

I - Il difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico.

ART. 39. - Astensione dalle udienze.

L’avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.

I - L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.

II - Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.

ART. 40. - Obbligo di informazione.

L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.

I. Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.

II. E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinanti atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione.

III. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi.

ART. 41. - Gestione di denaro altrui.

L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente conto.

I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.

II - In caso di deposito fiduciario l’avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.

ART. 42. - Restituzione di documenti.

L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.

I - L’avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.

ART. 43. - Richiesta di pagamento.

Durante lo svolgimento del rapporto professionale l'avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico.

1 - L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.

II - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta.

III - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

IV - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.

ART. 44. - Compensazione.

L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.

I - In ogni altro caso, l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.

ART. 45. - Accordi sulla definizione del compenso.

E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art. 2233 del Codice civile.

ART. 46. - Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.

L’avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.

ART. 47. - Rinuncia al mandato.

L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.

I - In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.

II - Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l’avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.

III - In caso di irreperibilità, l’avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all’indirizzo anagrafico e all’ultimo domicilio conosciuto. Con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.

* * *

http://www.altalex.com/index.php?idnot=4236
Sanzioni disciplinari per avvocati: l’avvertimento
Avv. Antonino Ciavola

Si allega il codice deontologico forense da scaricare, in formato PDF:

Attachments: CODICEDEONTOLOG.pdf (137.5 Kb)
 
VisitatoreDate: Mercoledì, 07/10/2009, 12:55 | Message # 4
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http://www.cortedicassazione.it/Documenti/35149_09_09.pdf - Sentenza della corte di cassazione n.35149 del 9/09/2009 (?) contro tradimento di un avvocato in danno al cliente (mancata proposizione del ricorso d'appello e la possibilità per la vittima di rinnovare termini scaduti per presentare ricorso, la corte ha dichiarato che l'avvocato sarebbe ignorante e non capace a svolgere il proprio mestiere e ha rinviato la pratica per verifiche alla corte d'appello di provenienza.

Il nome dell'avvocato è oscurato, il che non è affatto democratico, in quanto il fatto è di notevole interesse pubblico.

 
AmmiratoreDate: Mercoledì, 07/10/2009, 13:35 | Message # 5
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Il giudice nazionale ha il dovere di restaurare i diritti processuali fondamentali dell’imputato quando le carenze difensive siano manifeste e siano segnalate alla sua attenzione, corte di Strasburgo:
Goddi c. Itaia 9/04/1984
Sannino c. Italia 27/04/2006
Hany c.Italia 18/01/2007

* * *

Incombe all’imputato l’onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito Cass. Sez. II – 11 novembre 2003, Sulli; Cass. Sez. 1 – 24 aprile 2001, Bekhit; Cass. Sez. V – 1 febbraio 2000, Bettili.

Si chiede in quale maniera un imputato può vigiliare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito se gli avvocati mentono spudoratamente e ingannano clienti i cui nonhanno alcun tipo di preparazione giuridica??? Negli elenchi degli ordini tutti gli avvocati dovrebbero essere professionalmente validi, però, come tutti sappiamo, non è così. come si vede, ka casszione ha più volte procurato l'impunità agli avvocati che hanno compiuto il reato di patrocinio infedele.

 
dibattitopubblDate: Venerdì, 19/03/2010, 19:29 | Message # 6
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L’obbligo di informativa previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010

SOMMARIO: 1. La previsione di legge 2. Le modalità di informazione e i contenuti necessari.

3. Modello di informativa sia per le controversie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, sia per le controversie per le quali la mediazione è facoltativa.

1.- La previsione di legge.

L’art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010 dispone che:

«all’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione».

La previsione entrerà in vigore il 20 marzo prossimo e a tal fine, per gli incarichi assunti a partire da tale data, sarà necessario predisporre la modulistica necessaria all’adempimento dell’obbligo di legge.

Si precisa che l’informazione dovrà essere fornita tanto alla parte attrice che a quella convenuta.

2. Le modalità di informazione e i contenuti necessari.

L’informazione deve essere fornita per iscritto contestualmente all’atto di conferimento dell’incarico.

In tale momento l’Avvocato dovrà informare l’assistito:

a) della possibilità di giovarsi del procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tutte le controversie relative a diritti disponibili;

4

b) dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010, ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni, in quanto condizione di procedibilità del giudizio, per le controversie relative a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

c) delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del d.lgs. n. 28/2010 a favore di quanti facciano ricorso al procedimento di mediazione. Ed in particolare che:

- ai sensi dell’art. 17, 2° comma, «tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura».

- ai sensi del 3° comma della medesima disposizione, «il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente»;

- ai sensi del 5° comma della medesima disposizione «quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato»;

- ai sensi dell’art. 20, 1° comma «alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta e’ ridotto della metà».

Il documento che contiene l’informazione deve essere sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo del giudizio.

3. Modello di informativa valido sia per le controversie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, sia per le controversie per le quali la mediazione è facoltativa. 5

Si propone un modello di informativa, distinto dall’atto di conferimento della procura della liti,

relativo sia alle controversie per le quali il ricorso alla mediazione costituisce condizione di procedibilità del giudizio; sia alle controversie in cui l’utilizzo della procedura è, al contrario, meramente facoltativa.

Io sottoscritto _____________ dichiaro di essere stato informato dall’Avv.----------------------_______________________________, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs, 4 marzo 2010, n. 28,
Per rispondere a questo messagg

 
MariaRosaDeHellagenDate: Venerdì, 11/06/2010, 23:45 | Message # 7
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http://www.centroconsumatori.it/48v183d284.html

Aspetti importanti nel rapporto fra avvocati e clienti
1) Prima consolenza e conferimento di mandato
Nel momento in cui vi recate da un avvocato verificate le Vostre reali necessità e chiedeteVi se avete bisogno di un consiglio su come muovervi o affrontare un problema (e quindi in questo caso potrete risolvere il Vs. rapporto con il legale facendovi rilasciare un semplice parere a voce o scritto o una cd. prima consulenza) oppure se avete bisogno di un’assistenza prolungata (scambio di corrispondenza con la controparte, trattative extragiudiziali, trat-tazione vera e propria di una causa), per la quale dovete rilasciare all’avvocato apposito mandato scritto. La differenza è importante ed è bene chiarirlo subito con il professionista, in quanto anche il dire all’avvocato “sì, sì faccia pure quello che ritiene più opportuno” può costituire già un conferimento di mandato, con relativi costi: lo “studio della controversia” costituisce già un primo elemento per il professionista per poter richiedere un’onorario.

Per evitare equivoci ed arrabbiature finali, insistete da subito per il rilascio di un preventivo, anche solo “di massima” e scritto dei costi dell’intervento del Vs. legale. Anche se solo indicativo, servirà comunque a responsabilizzare l’avvocato nel senso che questi dovrà almeno informarVi nel caso in cui i costi del suo intervento si dovessero rivelare superiori a quanto preventivatoVi.

2) Se decidete di avviare la causa
L’avvio di una causa (o processo) o il resistere in giudizio contro qualcuno che Vi ha chiamato davanti ad un giudice è sempre una scelta “congiunta” fra cliente ed avvocato. Se siete insicuri, prima di affrontare i costi, ahimè sempre alti, di un processo, vagliate la possibilità di consultare, nella forma di una prima consulenza (vedi sopra) anche un secondo avvocato, per sentire un diverso parere sul Vs. problema. Importante è che l’avvocato Vi fornisca anche una valutazione sulle probabilità di successo di una Vs. eventuale azione. L’obbligo di informare il cliente sulle possibilità di successo della causa che intende promuovere rappresenta un aspetto particolare del dovere di diligenza del codice deontologico dell’avvocato.

Diffidate comunque di chi Vi promette “vittoria sicura”, meglio partire da un “50 a 50”, per non illudersi troppo e avere poi tristi sorprese. Sappiate in ogni caso, che è molto difficile, anche per il miglior avvocato della piazza, stabilire a priori le reali possibilità di vittoria in una causa: troppe sono le “variabili” che possono incidere su di un processo (le argomentazioni giuridiche non sempre certe e univoche, l’impostazione sbagliata di un processo, le prove testimoniali e documentali) e poi alla fine, ciò che conta, è sempre il pronunciamento del giudice. Quante volte, dopo una sentenza di condanna, si sente affermare “Ma se l’avvocato mi aveva detto che avevo ragione!”.

Altra cosa da sapere: gli obblighi dell’avvocato sono obblighi cd. di “mezzi” e non di “risultato”: ciò significa che il professionista non è responsabile se il risultato non viene raggiunto nella forma prevista o sperata!

3) Il mandato (o procura)
Quando date l’OK per un incarico ad un avvocato, questi Vi farà firmare la cd. procura, la quale - attenzione - di solito è molto ampia e comprende di norma la fase extragiudiziale, le eventuali trattative prima e durante la causa, la trattazione del giudizio di primo grado, di quello di appello, della fase di esecuzione e del ricorso in Cassazione. Come si può vedere al Vs. avvocato di fiducia date in pratica “carta bianca” su tutto lo svolgimento del processo. Se per qualche motivo volete svincolarVi dal rapporto che Vi lega all’avvocato è necessario che gli comunichiate, per iscritto, la revoca del mandato.

Valutate però bene prima di cambiare avvocato, soprattutto se la causa è in corso: oltre a comportarVi dei sicuri costi aggiuntivi, valutatene bene la convenienza!

4) L'obbligo di informazione

L’avvocato ha il dovere di informare il suo cliente sugli sviluppi del procedimento o dell’affare da lui curato: anche una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 3958 del 13 dicembre 1969) lo ha stabilito, considerando responsabile il professionista che omette di adempiere a tali obblighi di informazione. Noi aggiungiamo che correttezza vorrebbe che l’avvocato provvedesse ad informare, non solo verbalmente ma anche e soprattutto per iscritto, il proprio cliente dell’esito di un’udienza o di una trattativa. Corretto sarebbe pure che il legale concordasse sempre e preventivamente con il proprio cliente la linea da seguire udienza dopo udienza, spiegando chiaramente i motivi di un’eventuale scelta processuale piuttosto che un’altra. Come corretto sarebbe infine il recapitare al proprio cliente almeno una copia dell’atto di citazione o di quello di costituzione in giudizio, dove sono spiegate le ragioni in fatto ed in diritto della linea di difesa intrapresa.
5) Le spese/gli oneri

Il discorso sulle spese di una causa è alquanto difficile e lungo da affrontare. Importante è comunque sapere che:

* se vincete una causa, con condanna della controparte al pagamento anche delle Vs. spese processuali, in teoria Voi non dovreste trovarVi a sborsare alcunché; anche gli eventuali anticipi (legittimi) richiestiVi dal Vs. avvocato, Vi dovranno venir restituiti dallo stesso nel momento in cui egli sarà riuscito a recuperare le somme della sentenza dalla controparte (cosa comunque non sempre facile);
* se vincete una causa a spese compensate (succede anche questo!), avrete diritto solo a ciò che la sentenza Vi riconosce, mentre ognuno si paga le spese del proprio avvocato;
* se perdete la causa con condanna anche al pagamento delle spese processuali della controparte, sappiate che sarete tenuti a pagare, non solo quanto esposto in sentenza o nell’atto di precetto, ma anche e comunque le spese del Vs. avvocato.
* Attenzione anche alle voci della parcella dell’avvocato: egli ha diritto a molto! Ha diritto al rimborso delle spese vive da lui anticipate per Vs. conto (carte, bolli, imposte ecc....), ha diritto ai “diritti” fissati dal tariffario forense per le singole attività svolte (l’elenco è lunghissimo), ha diritto all’onorario per la qualità del lavoro svolto. Oltre a ciò nella parcella è anche inclusa l’IVA e il Contributo per la Cassa Previdenziale di categoria (è sempre dovuto). Per i diritti e gli onorari (per ciascuna attività inclusa nel tariffario e per differenti fasce di “valore” della causa) sono previste per legge una tariffa minima e massima, entro le quali il compenso del professionista si muove.
* Cosa fare quando si vuole contestare la parcella dell’avvocato. Buona cosa è innanzitutto sempre quella di richiedere per iscritto al professionista la dettagliata spiegazione delle singole attività svolte e i relativi compensi (cd. Nota spese). Una volta ricevuta, se non siete d’accordo con quanto indicatoVi o sospettate che il professionista Vi stia chiedendo più del lecito, richiedetegli (sempre per lettera raccomandata. a.r.) la „liquidazione“ della parcella attraverso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (una copia di tale richiesta sarà bene inviarla anche a questo ente). Questo ordine si pronuncerà sulla congruità della parcella del suo iscritto, provvedendo, se del caso, a ridurre gli eventuali „eccessi“ del professionista. Per questo esame preventivo dell’Ordine dovrete pagare un piccolo „diritto“ (piccolo in proporzione al probabile valore della parcella).

6) L'avvocato non ha impugnato in appello una sentenza a voi sfavorevole?

L'avvocato non ha impugnato in appello una sentenza a voi sfavorevole, nonostante gli avevate dato specifico mandato?

Qui per poter provare la responsabilità dell’avvocato, la Corte di Cassazione ha stabilito che il cliente deve provare l’erroneità della sentenza non impugnata (attraverso altro legale di fiducia) oppure produrre documenti o testimonianze idonee a fornire la ragionevole certezza che l’appello sarebbe stato accolto (vedi ad. sentenza Cassazione 5 aprile 1984 n.2222): come ben si potrà capire cosa dunque non tanto semplice.
7) La responsabilità in generale

La responsabilità civile dell’avvocato trova i suoi riferimenti negli articoli 2229 - 2238 del Codice Civile, che regolamentano l’esercizio delle professioni intellettuali, gli obblighi del prestatore d’opera e la loro responsabilità appunto.

Altro articolo del Codice civile importante in materia è l’art.1176, secondo il quale „nell’adempimento delle obbligazioni il professionista deve osservare un comportamento informato al criterio della diligenza, da valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata“. Si fa riferimento qui a quella che viene comunemente chiamata „diligenza del buon professionista“, che indica come l’avvocato debba essere ben preparato tecnicamente e quindi debba prestare la necessaria attenzione nell’esercizio della propria attività.
8) La difesa di ufficio

Attenzione a non confondere la difesa d’ufficio con il gratuito patrocinio. Mentre infatti a quest’ultimo hanno diritto solo i non abbienti ed è assai difficile da ottenere se non provando uno stato economico di povertà, il difensore d’ufficio viene nominato “automaticamente” a tutti coloro che si trovino per qualche motivo perseguiti penalmente: spetta poi al soggetto indagato scegliere se avvalersi di detto difensore oppure di altro, cd. “di fiducia”. In ogni caso il difensore d’ufficio ha diritto al suo onorario per l’attività prestata, non è cioè “gratuito”.

Foglio informativo: KC08
Situazone al: 09/2009

 
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