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COMMISSIONE PARLAMENTARE E OSSERVATORIO PER L'INFANZIA
dibattitopubblDate: Lunedì, 18/05/2009, 18:23 | Message # 1
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Legge 23 dicembre 1997, n. 451

"Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per
l'infanzia"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997

Art. 1.
Commissione parlamentare per l'infanzia
1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia con compiti di indirizzo e controllo sulla
concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei
soggetti in eta' evolutiva.
2. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al
numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo.
3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attivita' svolte da pubbliche
amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo sviluppo dei
soggetti in eta' evolutiva.
5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attivita'
e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessita' di adeguamento
della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione
europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York
il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
6. E' istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre
di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa
con la Commissione, determina le modalita' di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.
Osservatorio nazionale per l'infanzia
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali,
l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarieta' sociale.
2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei
diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla
sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990,
con l'obiettivo di conferire priorita' ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo
sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano individua, altresi', le modalita' di finanziamento degli
interventi da esso previsti nonche' le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte
dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.
3. Il piano e' adottato sentita la Commissione di cui all'articolo 1, che si esprime entro sessanta giorni.
4. Il piano e' adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, entro novanta giorni
dalla data di presentazione alla Commissione di cui all'articolo 1. Il primo piano nazionale di azione
e' adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e
sull'attuazione dei relativi diritti.
6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York alle
scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio.

Art. 3.
Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia
1. L'Osservatorio di cui all'articolo 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi
per
l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali puo' stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di
ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e
dell'adolescenza.
2. Il Centro ha i seguenti compiti:
a. raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed
internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e
per eta', anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni
scientifiche, anche periodiche;
b. realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente
aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e
sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;
c. analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in eta' evolutiva
provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso
l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e dell'impatto della
legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;
d. predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e
del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori
sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;
e. formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progettipilota
intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in eta' evolutiva nonche' di interventi
per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;
f. promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando
anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti
e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
g. raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni,
anche periodiche, che interessano il mondo minorile.
3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro puo' intrattenere rapporti di
scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali ed in particolare con il Centro
di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso
esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.

Art. 4.
Organizzazione
1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del Centro di cui all'articolo 3 si provvede
con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dell'Osservatorio fanno
parte anche rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative sociali, anche
organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella promozione e nella tutela dei diritti
dell'infanzia.
2. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia assorbe finalita', compiti e risorse
del
Centro di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di infanzia e di adolescenza tra lo Stato e le regioni,
le regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali, e le province autonome di Trento e di
Bolzano, prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee
misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla
condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti
tutti i dati relativi a:
a. la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e
dell'adolescenza;
b. le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;
c. la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.
4. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate al
Centro di cui all'articolo 3.

Art. 5.
Copertura finanziaria
1. All'onere per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del Centro di cui all'articolo 3,
valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Al fine di sostenere l'avvio delle attivita' previste dall'articolo 4, comma 3, e' corrisposta, nell'ambito
dello stanziamento previsto al comma 1, per il triennio 1997-1999, una somma annua non superiore
a lire 300 milioni per ciascuna regione quale contributo per le spese documentate sostenute.

Attachments: legge_451_del_1.pdf (96.7 Kb)
 
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