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Forum » REATI DI TRIBUNALI MINORILI E CIVILI, SERVIZI SOCIALI E ALTRE ISTITUZIONI » DISCUTIAMO COSA BISOGNA CAMBIARE NELLE LEGGI PER RIPRISTINARE LA LEGALITA' » DIRITTO DI CONOSCERE PROPRIE ORIGINI
DIRITTO DI CONOSCERE PROPRIE ORIGINI
dibattitopubblDate: Giovedì, 18/03/2010, 21:26 | Message # 1
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Messages: 782
Status: Offline
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato PANIZ
Modifiche all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184,

in materia di accesso dell’adottato alle informazioni sulla propria origine e sull’identità dei genitori biologici

Presentata il 11/11/2009

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0032280.pdf

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I cambiamenti
sociali degli ultimi anni favoriscono un’iniziativa
legislativa volta a consentire agli
adottati di conoscere le proprie origini e
l’identità dei genitori biologici.
Nel sistema attuale gli adottati, anche
se venticinquenni, devono chiedere l’autorizzazione
del tribunale per i minorenni
per avere informazioni sulla loro origine e
gli adottati figli di genitori che hanno
dichiarato di non voler essere nominati
non possono sapere nulla prima che siano
passati cento anni.
La presente proposta di legge prevede
che, nei casi normali, a venticinque anni di
età si possono comunque avere tali notizie,
senza necessità di procedere giudizialmente
e che, in caso di madre che non
voglia essere nominata, il figlio, fino al
quarantesimo anno di età, possa interpellarla
per ottenere il suo consenso e, dopo
tale età, possa comunque avere diritto ad
avere le informazioni richieste.
In tal modo la durata del segreto, che
gli adottati vivono come una grave menomazione
del loro diritto all’identità personale,
viene ridotta da cento a quaranta
anni, così da tutelare anche le ragioni
della madre che, alla nascita, abbia chiesto
di non essere nominata.

PROPOSTA DI LEGGE
__
ART. 1.
1. All’articolo 28 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. L’adottato, compiuta l’età di venticinque
anni, può accedere a ogni informazione
riguardante la sua origine e
l’identità dei suoi genitori biologici. A tale
fine, gli enti e le istituzioni, pubblici e
privati, sono tenuti a fornire allo stesso
tutte le informazioni di cui sono in
possesso »;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. L’adottato, compiuta la maggiore
età, se sussistano gravi e comprovati motivi
attinenti alla sua salute psico-fisica,
può accedere alle informazioni di cui al
comma 5, previa autorizzazione del tribunale
per i minorenni. L’istanza deve essere
presentata al tribunale per i minorenni del
luogo di residenza »;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. Nell’ipotesi di cui al comma 6, il
tribunale per i minorenni procede all’audizione
delle persone di cui ritiene opportuno
l’ascolto e assume le necessarie informazioni
di carattere sociale e psicologico
al fine di valutare che l’accesso alle
informazioni di cui al comma 5 non
comporti grave turbamento all’equilibrio
psico-fisico del richiedente. Definita
l’istruttoria, il tribunale per i minorenni
autorizza con decreto l’accesso alle informazioni
richieste »;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
« 8. Nelle ipotesi previste dal comma 5,
ove l’adottato non sia stato riconosciuto
alla nascita dalla madre o anche uno solo
dei genitori abbia dichiarato di non voler
essere nominato, l’accesso alle informazioni
è autorizzato dal tribunale per i
minorenni, all’esito di una procedura
identica a quella prevista dal comma 7,
qualora i genitori dell’adottato siano deceduti,
risultino irreperibili, oppure, interpellati,
abbiano fornito il loro consenso. In
assenza di tali condizioni, il tribunale per
i minorenni può autorizzare unicamente
l’accesso alle informazioni di carattere
sanitario, ove sussistano ragioni legate alla
salute psico-fisica del richiedente »;
e) sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
« 8-bis. L’accesso alle informazioni disposto
ai sensi del presente articolo non
interferisce e non modifica il regime previsto
dal terzo comma dell’articolo 27.
8-ter. Ogni limitazione, comprese quelle
previste dal comma 8, cessa nel momento
in cui l’adottato compia il quarantesimo
anno di età. Dal compimento di tale età
egli ha comunque diritto di ricevere ogni
informazione in ordine alla sua origine e
all’identità dei suoi genitori biologici ».

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 2919
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
€ 1,00 *16PDL0032280*
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