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L. 46/2002
dibattitopubblDate: Mercoledì, 14/10/2009, 18:25 | Message # 1
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Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.

Da scaricare in formato PDF: http://www.minori.it/files/legge_11_marzo_2002_n_46.pdf

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 2002, n. 77, S.O.

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e
la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.

2 1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del Protocollo concernente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e dall'articolo 10 del Protocollo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

3 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Protocollo
Protocollo opzionale alla convenzione dei diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione
dei bambini e la pornografia rappresentante bambini (2)

Gli Stati Parte al presente Protocollo Considerando che per progredire nella realizzazione degli scopi della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo e l'applicazione delle sue disposizioni in particolare dell'articolo primo, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe opportuno garantire che il bambino sia tutelato dalla vendita di bambini, dalla prostituzione di bambini e dalla pornografia che inscena bambini,

Considerando altresì che la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo sancisce il diritto del bambino di essere protetto dallo sfruttamento economico di non essere costretto ad un lavoro comportante rischiante o suscettibile di compromettere la sua istruzione, di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,

Constatando con viva preoccupazione che la tratta internazionale di bambini ai fini della loro vendita,
prostituzione e di pornografia inscenate bambini ha assunto dimensioni considerevoli e crescenti,

Profondamente preoccupate per la prassi diffusa e persistente del turismo sessuale alla quale i bambini sono particolarmente esposti, nella misura in cui favorisce direttamente la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia inscenante bambini,

Consapevoli che alcune categorie particolarmente vulnerabili, in particolare le bambine, sono maggiormente esposte al rischio di sfruttamento sessuale e che è recensìto un sovrannumero anomalo di bambine fra le vittime dello sfruttamento sessuale,

Preoccupate per l'offerta crescente su Internet e su altri nuovi supporti tecnologici, di materiale pornografico inscenante bambini e ricordando che nelle sue conclusioni la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia implicante bambini su Internet (Vienna 1999) ha in modo specifico richiesto la penalizzazione a livello mondiale della produzione, distribuzione, esportazione, importazione, trasmissione, possesso internazionale e pubblicità di materiale pornografico implicante bambini e
sottolineando la rilevanza di una cooperazione e di un partenariato più stretti fra poteri pubblici ed
operatori di Internet,

Convinte che l'eliminazione della vendita di bambini, della loro prostituzione e della pornografia inscenante bambini, sarà agevolata dall'adozione di un approccio globale che tenga conto dei fattori che contribuiscono a questi fenomeni, in particolare sotto-sviluppo, povertà, disparità economiche, ineguaglianza delle strutture socio-economiche, dissesto delle famiglie, esodo rurale, discriminazione
basata sul sesso, irresponsabile comportamento sessuale degli adulti, prassi tradizionali pregiudizievoli,
conflitti armati e tratta dei bambini,

Ritenendo la necessità di un'azione di sensibilizzazione del pubblico per ridurre la domanda che è all'origine della vendita dei bambini, della loro prostituzione e della pornografia pedofila, e che occorre rafforzare il partenariato mondiale fra tutti i protagonisti e migliorare l'attuazione della legge a livello nazionale,

Prendendo nota delle norme degli strumenti giuridici internazionali pertinenti in materia di protezione
dei bambini, in particolare la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, la Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini, la Convenzione dell'Aja relativa alla competenza, alle leggi applicabili, al riconoscimento, all'esecuzione ed alla cooperazione in materia di patria potestà e di misure di
protezione dei bambini, e la Convenzione n.182 dell'OIL concernente l'interdizione delle peggiori forme di lavoro dei bambini e l'azione immediata in vista della loro eliminazione,

Incoraggiate dal massiccio sostegno di cui gode la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che
traduce l'esistenza di una volontà generalizzata di promuovere e proteggere i diritti del fanciullo,

Considerando che occorre attuare le norme del Programma d'azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione di bambini e della pornografia inscenante bambini, nonché della Dichiarazione e del Programma di azione adottati nel 1996 al Congresso mondiale contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, nonché le decisioni e raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali interessati;

In debita considerazione dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione del bambino ed il suo armonioso sviluppo,

Hanno concordato quanto segue

art. 1 - 6

Articolo primo

Gli Stati Parte vietano la vendita di bambini, la rostituzione di bambini e la pornografia con bambini,
in conformità alle norme del presente Protocollo.

Articolo 2

Ai fini del presente Protocollo:
a) per vendita di bambini, s'intende qualsiasi atto o transazione che comporta il trasferimento di un bambino, di qualsiasi persona o gruppo di persone ad altra persona o ad altro gruppo dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
b) per prostituzione di bambini s'intende il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
c) per pornografia rappresentante bambini s'intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato Parte vigila che, come minimo, i seguenti atti ed attività siano pienamente recepiti dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano commessi a livello interno o trans-nazionale da un individuo o in modo organizzato:
a) per quanto riguarda la vendita di bambini di cui all'articolo 2:
i) il fatto di offrire, consegnare o accettare un bambino, a prescindere dal mezzo utilizzato per i seguenti fini:
a. sfruttare il bambino a fini sessuali;
b. trasferire gli organi del bambino per fini di lucro;
c. sottoporre il bambino ad un lavoro forzato.
ii) il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all'adozione di un bambino
in violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi all'adozione;
b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a fini di prostituzione, quale definita all'articolo 2,
c) il fatto di produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere i
summenzionati fini, materiale pornografico rappresentante bambini, quale definito all'articolo 2.
2. Fatto salvo il diritto interno di uno Stato Parte, le stesse norme valgono in caso di tentata perpetrazione di uno qualsiasi di questi atti, di complicità nel commetterlo o di partecipazione allo stesso.
3. Ogni Stato Parte farà in modo che tali reati siano passibili di pene adeguate in considerazione della loro gravità.
4. Fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni Stato Parte prende, se del caso, i provvedimenti richiesti ai fini di determinare la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Secondo i princìpi giuridici dello Stato Parte, questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.
5. Gli Stati Parte prendono ogni provvedimento giuridico ed amministrativo adeguato per accertarsi che tutte le persone che intervengono nell'adozione di un bambino agiscono in conformità alle norme degli strumenti giuridici internazionali applicabili.

Articolo 4

1. Ogni Stato Parte prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al par. 1 dell'articolo 3, qualora tali reati siano stati commessi sul suo territorio o a bordo di navi o di aeronavi immatricolate in detto Stato.
2. Ogni Stato Parte può prendere le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al par.1 dell'articolo 3, nei seguenti casi:
a) quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato o ha la sua residenza abituale sul territorio di quest'ultimo;
b) quando la vittima è cittadino di detto Stato.
3. Ogni Stato Parte prende altresì le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i summenzionati reati quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio, e lo Stato non lo estrada verso un altro Stato Parte per il motivo che il reato è stato commesso da un suo cittadino.
4.Il presente Protocollo non esclude l'esercizio di alcuna competenza penale in applicazione del diritto interno.

Articolo 5

1. I reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 sono di diritto inclusi in qualsiasi trattato di estradizione in
vigore fra gli Stati Parti e sono altresì inclusi in qualsiasi trattato di estradizione successivamente
concluso fra di loro in conformità alle condizioni enunciate in detti trattati.
2. Se uno Stato Parte, il quale subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato, è adito di una richiesta di estradizione ad opera di un altro Stato Parte con il quale non è vincolato da alcun trattato di estradizione, esso può considerare il presente Protocollo come base giuridica dell'estradizione per
quanto riguarda tali reati. L'estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
3. Gli Stati Parte che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono tali reati
come casi di estradizione fra di loro, alle condizioni stabilite dal diritto dello Stato richiesto.
4. Fra Stati Parte, tali reati sono considerati, ai fini dell'estradizione, come essendo stati commessi non solo sul luogo dove sono stati perpetrati, ma anche sul territorio posto sotto la giurisdizione di Stati tenuti a stabilire la loro competenza ai sensi dell'articolo 4.
5. Se una richiesta di estradizione viene presentata per via di un reato di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, e se lo Stato richiesto non concede o non vuole concedere l'estradizione in ragione della nazionalità dell'autore del reato, questo Stato adotta le misure richieste per adire le sue autorità competenti in vista di un procedimento legale.

Articolo 6

1. Gli Stati Parte si concedono reciprocamente la massima assistenza in vista di qualsiasi inchiesta, procedura penale o procedura di estradizione relativa ai reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, ivi compreso per l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della procedura.
2. Gli Stati Parti adempiono ai loro obblighi in forza del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad ogni trattato o accordo di assistenza giudiziaria eventualmente esistente fra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati Parte si concedono reciprocamente tale assistenza in conformità al loro diritto interno.

 
dibattitopubblDate: Mercoledì, 14/10/2009, 18:26 | Message # 2
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art. 7 - 17

Articolo 7

Fatte salve le norme del loro diritto interno, gli Stati Parte:
a) Prendono misure appropriate per consentire la confisca ed il sequestro, come opportuno:
i) di beni come documenti, averi ed altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati di cui al
presente Protocollo, o per agevolarne la perpetrazione;
ii) del prodotto di tali reati;
b) Danno attuazione alle richieste di confisca e di sequestro dei beni o prodotti di cui al capoverso
i) del paragrafo a) emanati da un altro Stato Parte;
c) Prendono provvedimenti in vista di chiudere temporaneamente o definitivamente i locali utilizzati
per commettere tali reati.

Articolo 8

1. Gli Stati Parti adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i
diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in
particolare:
a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando la procedure in modo da tenere
debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;
b) Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo ed alla portata della procedura, nonché
alla programmazione ed allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;
c) Permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i
loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura, in modo
conforme alle regole di procedura del diritto interno;
d) Fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;
e) Proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al
diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;
f) Vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie ed i testimoni a carico siano al riparo da
intimidazioni e rappresaglie;
g) Evitando ogni indebito ritardo nel pronunciare la sentenza e nell'esecuzione di ordinanze o
decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.
2. Gli Stati Parte si accertano che nessuna incertezza relativa all'età effettiva della vittima, impedisca
l'instaurazione di inchieste penali, soprattutto d'inchieste volte a determinare la loro età.
3. Gli Stati Parte si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente
Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il
criterio fondamentale.
4. Gli Stati Parte adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in àmbito
giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui nel presente
Protocollo.
5. Se del caso, gli Stati Parte si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità
delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.
6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o
imparziale o è incompatibile con tale diritto.

Articolo 9

1. Gli Stati Parte adottano o rafforzano, applicano e divulgano leggi, misure amministrative, politiche e
programmi sociali per prevenire i reati di cui nel presente Protocollo. Una particolare attenzione è
concessa alla protezione dei bambini maggiormente esposti alle prassi in oggetto.
2. Con l'informazione mediante ogni mezzo appropriato, l'istruzione e la formazione, gli Stati Parte
sensibilizzano il pubblico, ivi compresi i bambini, riguardo alle misure atte a prevenire le prassi
proscritte dal presente Protocollo ed i loro effetti nefasti. Adempiendo ai loro obblighi in forza del
presente articolo, gli Stati Parte incoraggiano la partecipazione della collettività ed in particolare dei
bambini e di quelli che ne sono vittime, a tali programmi d'informazione, d'istruzione e di formazione,
anche a livello internazionale.
3. Gli Stati Parte prendono tutte le misure concretamente possibili per assicurare ogni adeguata
assistenza alle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo, in vista del loro completo reinserimento
sociale e del loro completo ristabilimento fisico e psicologico.
4.Gli Stati Parte vigilano che tutti i bambini vittime dei reati descritti nel Protocollo abbiano accesso a
procedure che permettono loro senza discriminazioni di richiedere alle persone giuridicamente
responsabili la riparazione del danno subìto.
5.Gli Stati Parte prendono misure appropriate per vietare in modo efficace la produzione e la
diffusione dei materiali che pubblicizzano le prassi proscritte nel presente Protocollo.

Articolo 10

1. Gli Stati Parte prendono tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale
mediante accordi multilaterali regionali e bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare,
perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini,
alla pornografia ed al turismo pedofili, nonché d'indagare su tali accordi. Gli Stati Parte favoriscono
altresì la cooperazione ed il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non
governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali.
2. Gli Stati Parte incoraggiano la cooperazione internazionale per facilitare il riadattamento fisico e
psicologico dei bambini vittime, il loro reinserimento sociale ed il loro rimpatrio.
3. Gli Stati Parte si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i
principali fattori, quali in particolare la povertà ed il sotto-sviluppo che rendono i bambini vulnerabili alla
vendita, alla prostituzione, alla pornografia ed al turismo pedofili.
4. Gli Stati Parte che sono in grado di farlo, forniscono un aiuto finanziario, tecnico o di altro tipo
nell'àmbito dei programmi esistenti, multilaterali, regionali, bilaterali o altri.

Articolo 11

Nessuna delle norme del presente Protocollo pregiudica disposizioni maggiormente favorevoli al
conseguimento dei diritti del fanciullo che figurano:
a) nella legislazione di uno Stato Parte;
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Articolo 12

1. Ciascuno Stato Parte sottopone, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente
Protocollo nei suoi confronti, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazioni
particolareggiate sulle misure che ha adottato per dare attuazione alle norme del Protocollo.
2. Dopo la presentazione del suo rapporto particolareggiato, ciascuno Stato Parte include nei rapporti
che sottopone al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all'articolo 44 della Convenzione, tutte
le nuove informazioni relative all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati Parte al Protocollo
sottopongono un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati Parte informazioni supplementari circa
l'applicazione del presente Protocollo.

Articolo 13

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è Parte alla Convenzione o che l'ha
firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di ogni Stato che è Parte alla
Convenzione o che l'ha firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 14

1.Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di
ratifica o di adesione.
2.Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo la sua entrata
in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il suo
strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 15

1. Ogni Stato Parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre Parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia non libera lo Stato Parte che ne è autore dagli obblighi che gli sono imposti dal Protocollo riguardo a qualsiasi reato commesso prima della data in cui la denuncia ha effetto, né intralcia in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse già investito prima di tale data.

Articolo 16

1. Ogni Stato Parte può presentare una proposta di emendamento e depositarne il testo presso il
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di
emendamento agli Stati Parte, domandando loro di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati Parte per esaminare tale proposta di emendamento e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario Generale convoca la
conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per approvazione.
2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo
entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati Parte.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valenza obbligatoria per gli Stati Parte che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati Parte rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni emendamento precedente da essi accettato.

Articolo 17

1.Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo ed in spagnolo
fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2.Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati Parte alla Convenzione ed a tutti gli Stati che l'hanno firmata.

 
dibattitopubblDate: Mercoledì, 14/10/2009, 18:27 | Message # 3
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Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo

Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati

Gli Stati Parte al presente Protocollo, Incoraggiati dal considerevole sostegno ottenuto dalla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che dimostra una volontà generalizzata di operare per la promozione e la protezione dei diritti del fanciullo,

Ribadendo che i diritti dei fanciulli devono essere specialmente protetti, e lanciando un appello affinché la situazione dei bambini, indistintamente, sia costantemente migliorata, affinché essi possano crescere ed essere educati in condizioni di pace e di sicurezza,

Preoccupati per gli effetti pregiudizievoli ed estesi dei conflitti armati sui bambini, e per le ripercussioni a lungo termine che esse possono avere sulla durata della pace, della sicurezza e dello sviluppo,

Condannando il fatto che i fanciulli siano bersagli viventi in situazioni di conflitti armati, nonché gli attacchi diretti a luoghi protetti dal diritto internazionale, in particolare dove i bambini sono numerosi, come le scuole e gli ospedali,

Prendendo atto dell'adozione dello Statuto della Corte penale internazionale, che include fra i crimini di guerra nei conflitti armati sia internazionali che non internazionali; la chiamata di leva o l'arruolamento nelle forze armate nazionali di bambini di età inferiore a 15 anni, o il fatto di farli partecipare attivamente alle ostilità,

Considerando di conseguenza che, per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti nella Convenzione
relativa ai diritti dei fanciulli, occorre accrescere la protezione di questi ultimi rispetto a qualsiasi coinvolgimento in conflitti armati,

Notando che l'articolo primo della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo specifica che, ai sensi di detta Convenzione, per fanciullo s'intende ogni essere umano che non ha ancora compiuto 18 anni a meno che egli non divenga maggiorenne prima, in forza della legislazione che gli è applicabile,

Convinti che un Protocollo opzionale alla Convenzione che elevi l'età minima per un eventuale arruolamento nelle forze armate e la partecipazione alle ostilità, potrà contribuire con efficacia all'attuazione del principio secondo il quale l'interesse del bambino deve costituire un criterio predominante in tutte le azioni che lo concernono,

Notando che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa tenutasi nel dicembre 1995, ha raccomandato alle Parti al conflitto di prendere tutte le misure possibili al fine di evitare che i fanciulli di età inferiore a 18 anni prendano parte alle ostilità,

Rallegrandosi per l'adozione all'unanimità, in giugno 1999, della Convenzione n.182 (1999) dell'OIL relativa al divieto delle peggiori forme di lavoro minorile, ed ad una azione immediata in vista della loro eliminazione che vieti fra l'altro il reclutamento forzato o obbligatorio di bambini da utilizzare in conflitti armati,

Condannando con profonda preoccupazione il reclutamento, l'addestramento e l'uso di fanciulli per le ostilità, all'interno e al di là dei confini nazionali, ad opera di gruppi armati diversi dalle forme armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità di coloro che arruolano, addestrano ed utilizzano bambini a tal fine,

Richiamando l'obbligo di ciascuna parte ad un conflitto armato di attenersi alle disposizioni del diritto internazionale umanitario,

Sottolineando che il presente Protocollo non pregiudica gli scopi ed i princìpi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare all'articolo 51, e le norme pertinenti del diritto umanitario,

In considerazione del fatto che sono indispensabili per la piena protezione dei fanciulli, in particolare durante i conflitti armati e sotto un'occupazione straniera, condizioni di pace e di sicurezza basate sul rispetto integrale degli scopi e dei princìpi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e sull'osservanza degli strumenti dei diritti dell'uomo applicabili,

Riconoscendo le particolari esigenze dei fanciulli i quali, in ragione della loro situazione economica e sociale o del loro sesso, sono particolarmente vulnerabili all'arruolamento o all'utilizzazione nelle ostilità
in violazione del presente Protocollo,

Consapevoli altresì, della necessità di tenere conto delle cause profonde, economiche, sociali e politiche della partecipazione dei bambini ai conflitti armati,

Convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale per garantire il riadattamento fisico e psico-sociale, ed il reinserimento sociale dei fanciulli che sono vittime di conflitti armati,

Incoraggiando la partecipazione delle comunità, in particolare dei fanciulli e dei bambini vittime, alla
diffusione dell'informazione ed ai programmi d'istruzione concernenti l'applicazione del presente Protocollo,

Hanno concordato quanto segue

(3) Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

Articolo primo

Gli Stati Parte adottano ogni misura possibile in pratica, per vigilare che i membri delle loro forze armate di età inferiore a 18 anni non partecipino direttamente alle ostilità.

Articolo 2

Gli Stati Parte vigilano affinché le persone di età inferiore a 18 anni non siano oggetto di un arruolamento obbligatorio nelle loro forze armate.

Articolo 3

1.Gli Stati Parte rilevano in anni l'età minima per l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali, rispetto a quello stabilito al paragrafo 3 dell'articolo 38 della Convenzione relativa ai diritti del
fanciullo, in considerazione dei principi iscritti in detto articolo e riconoscendo che, in virtù della Convenzione, coloro che non hanno compiuto 18 anni hanno diritto ad una protezione speciale.
2. Ciascuno Stato Parte deposita, al momento della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione a questo strumento una dichiarazione vincolante, indicante l'età minima a decorrere dalla quale è autorizzato l'arruolamento volontario nelle sue forze armate nazionali e descrive le garanzie che ha previsto per vigilare affinché l'arruolamento non sia contatto forzosamente o sotto costrizione.
3. Gli Stati Parte che autorizzano l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali prima di
diciotto anni instaurano garanzie che assicurano almeno quanto segue:

a)che tale arruolamento sia effettivamente volontario;
b) che tale arruolamento abbia luogo con il consenso illuminato dei genitori o dei tutori legali
dell'interessato;
c) che gli arruolati siano esaurientemente informati dei doveri inerenti al servizio militare e nazionale;
d) che essi forniscano una prova affidabile della loro età prima di essere ammessi a detto servizio.

4. Ogni Stato Parte può, in qualsiasi momento, rafforzare la sua dichiarazione mediante una notifica a tal fine indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne informa tutti gli altri Stati Parte. Questa notifica ha effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.
5. L'obbligo di rilevare l'età minima dell'arruolamento volontario di cui al paragrafo 1 del presente
articolo non si applica agli istituti scolastici posti sotto l'amministrazione o il controllo delle forze armate
degli Stati Parte, in conformità agli articoli 28 e 29 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo.

 
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