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ANALISI DI PEDOFILIA DI JENDOUBI GIULIA
dibattitopubblDate: Sabato, 07/02/2009, 12:52 | Message # 1
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Messages: 782
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L'articolo è pubblicato con gentile permesso dell'autore e si trova su: http://digilander.libero.it/pfconsleg/diario_giulia_mylife.htm .
Si prega di indicare sempre l'autore dell'articolo e la fonte nei casi dell'uso del materiale.

JENDOUBI GIULIA

Pedofilia

Oggi parliamo di un tema molto delicato e doloroso : la pedofilia.
La pedofilia si distingue in tre tipologie : latentente, attiva e killer.

La prima è quella caratterizzata da una morbosa passione per i ragazzini, che resta a livello di fantasie erotiche (latente viene dal verbo latino "lateo", cioè nascondo).La pedofilia attiva, considerata il passo successivo di quella latente, è quella in cui si realizzano violenze psichiche o fisiche a danno dei bambini; ad esempio somministrando loro droga allo scopo di stordirli in modo da facilitare l'abuso sessuale.

Il tipo killer il pedofilo manifesta una lato un sadico il cui massimo godimento rappresenta la morte della vittima.
Tra le pratiche diffuse vi è anche quella di filmare gli abusi per serbarne memoria, per una condivisione tra pedofili o per una commercializzazione ad esempio attraverso internet pare essere una modalità particolarmente usata negli ultimi anni. Il mercato della pedo-pornografia su internet presenta un indice di crescita elevato

La normativa italiana

In Italia l'abuso sessuale causato da un pedofilo è disciplinato secondo la legge 66 del 15 febbraio 1996, Norme contro la violenza sessuale, che ha introdotto i seguenti articoli del codice penale:

 art. 609 quater: Atti sessuali con minore di anni 14 (o 16 in taluni specifici casi) e aggravanti con minore di anni 10
 art. 609 quinquies: Corruzione di minore di anni 14
 art. 609 sexies: Ignoranza dell'età della persona offesa
 art. 609 septies: Querela di parte
 art. 609 decies: Comunicazione al tribunale per i minorenni

Successivamente è stata emanata la legge 269/1998 , che introduce "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù" . Sono stati pertanto creati gli articoli 600 bis e seguenti del codice penale:

 art. 600 bis: Prostituzione minorile
 art. 600 ter: Pornografia minorile
 art. 600 quater: Detenzione di materiale pornografico
 art. 600 quinquies: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

La legge 269/1998 è stata recentemente aggiornata dalla legge n. 38 del 2 marzo 2006 (38/2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006, recante titolo: "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo Internet" (legge che modifica la precedente normativa in particolare adeguandola ai recenti accordi internazionali e alla decisione quadro europea). Queste le principali novità:

 inasprimento delle pene
 ampliamento della nozione di pedo-pornografia e del suo ambito
 modifica dell'art. 600 bis del codice penale (prostituzione minorile): viene punito chi compie atti sessuali, in cambio di denaro o di altra utilità, con minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni (precedentemente l’età era compresa tra i 14 e i 16 anni)
 obbligo per i tour operator che organizzano i viaggi di inserire in modo evidente, sui cataloghi e sui documenti forniti agli utenti, la dicitura: "la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessiall'estero".
 introduzione della pedo-pornografia virtuale. Le pene previste (dagli art. 600 ter e 600 quater del codice penale) per i reati di pedo-pornografia si possono applicare – seppure diminuite di un terzo – anche alle immagini virtuali. Per immagini virtuali si intendono quelle realizzate ritoccando foto di minori o parti di esse "con tecniche di elaborazione grafica (...) la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".
 agevolazione dell'attività degli inquirenti attraverso la possibilità di arresto in flagranza di reato per l'acquisto o la cessione di materiale pedo-pornografico anche virtuale. L'arresto è facoltativo e può essere deciso in base alle quantità e alla qualità del materiale reperito.
 introduzione tra le pene accessorie dell'interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici o nelle strutture, pubbliche o private, frequentate prevalentemente da minori.

Analisi del fenomeno

Reati di pedofilia si sono verificati in tutti i luoghi dove sono presenti bambini: famiglie, scuole d'infanzia, associazioni giovanili (in USA i boy-scouts), centri religiosi (seminari, oratori). Data l'estrema ampiezza di tipologie di reati, che talvolta non richiedono nemmeno il contatto fisico col bambino (es. esibizionismo, riproduzione di materiale pedopornografico, ecc.), la diffusione dei reati di pedofilia è considerata elevatissima. Secondo il MOIGE il 30% delle donne e il 15% degli uomini hanno subito atti illeciti da parte di pedofili

Nel maggio 2007 tutti i media hanno parlato ripetutamente di notizie su reati svolti da membri del clero, sulla base del fatto che oltre 4000 sacerdoti sono stati accusati di abuso di minori in USA e Canada. Si tratta però del numero totale delle accuse raccolte in un arco di 50 anni e comprende non solo i casi di pedofilia in senso stretto, ma anche i rapporti con adolescenti minori di anni 18. Sino ad oggi le condanne per pedofilia hanno riguardato solo 40 casi su 4000. Su 'La Stampa' del 1 giugno 2007, p. 35, Filippo Di Giacomo conclude: «fonti non confessionali stabiliscono allo 0,3 per cento del clero la percentuale di infamia che si riferisce alla Chiesa Cattolica. Una percentuale del tutto simile a quella che colpisce i ministri di culto di altre confessioni religiose i quali forse perché non cattolici e perché operanti in terre anglosassoni , finiscono in tribunale ma vengono ignorati dai giornali». 0,3%, quindi, 3 sacerdoti ogni mille.

Per quanto riguarda i crimini più efferati, uno studio del Centro Aurora di Bologna (Centro Nazionale per i bambini scomparsi e sessualmente abusati) ha evidenziato che in Italia dal 2004 al 2007 sono scomparsi 3.399 minori, non ritrovati nel periodo considerato. Lo stesso studio, coadiuvato dalle denunce del Procuratore Nazionale Antimafia, Pier Luigi Vigna, suggerisce che i mercati illeciti principali per questi bambini e ragazzi sono essenzialmente tre:

 Pedofilia
 Traffico di organi
 Satanismo

È indispensabile però mettere in conto il fatto che molto spesso è estremamente difficile sia verificare sia smentire le accuse di pedofilia. Altri autori, quindi, giungono a conclusioni diametralmente opposte. Secondo Fabrizio Tonello: "meno di cento bambini viene rapito ogni anno e quasi nessuno di questi rapimenti ha a che fare con crimini a sfondo sessuale". Anche il grande numero di accuse di pedofilia sarebbe spesso dovuto a isteria collettiva. Un grande numero di condanne di innocenti o di assoluzioni solo dopo anni di indagini e processi sono citati in siti vicini agli accusati.

La castrazione chimica

La castrazione chimica è un trattamento farmacologico, che dovrebbe dissuadere il pedofilo da recidive eliminando la libido connessa all'atto violento ed è utilizzato in diversi paesi, spesso in combinazione con misure di sospensione condizionale della pena. Nel corso del 2005, l'allora ministro delle riformeRoberto Calderoli ne ripropose l'utilizzo in Italia.
La castrazione chimica elimina la libido connessa con gli atti sessuali, solamente in via temporanea.
L'accettazione di questa pratica è spesso la premessa di una libertà condizionale, anche se il trattamento farmacologico potrebbe non essere ripetuto, con il rischio di reiterazione del reato.
In altre parole, è necessaria un'assunzione puntuale e prolungata nel tempo dei farmaci inibitori degli ormoni sessuali, non priva di conseguenze fisiologiche, maggiori di una castrazione chirurgica.

La perdita del diritto alla privacy del pedofili

Negli USA è in vigore c.d. "Legge Megan", che prende il nome da Megan Kanka, bimba di sette anni rapita, violentata e uccisa nel 1994 da un vicino di casa pluripregiudicato per reati sessuali su minori. La legge prevede che chiunque venga condannato per qualsiasi genere di reato a sfondo sessuale perda essenzialmente ogni diritto alla Privacy per un periodo variabile, da un minimo di 10 anni dalla data del rilascio fino a tutta la vita, con l'obbligo di registrare presso le Forze dell'ordine il proprio domicilio e i propri spostamenti, il divieto assoluto di frequentare, o risiedere nelle vicinanze di, luoghi abitualmente frequentati da minori o dal genere di persona normalmente bersaglio dei propri crimini, e in taluni casi l'affissione di tali dati in un registro pubblicamente consultabile; alcune municipalità statunitensi offrono la possibilità a chiunque di accedere a tali dati tramite appositi siti Internet. L'applicazione di questa legge è ancora fonte di un aspro dibattito negli USA. Un'ampia parte dell'opinione pubblica la sostiene basandosi sul fatto che i predatori sessuali tendono ad un altogrado di recidivia; tuttavia alcuni Stati e comunità ancora rifiutano di applicarla, sulla base del fatto che interessa persone che hanno pagato il loro debito con la società scontando una pena detentiva, e che la violazione della loro privacy può mettere essi e le loro famiglie in pericolo di ritorsioni.

L’attendibilita’delle testimonianze infantili

L'interazione con genitori e psicologi può indurre nel bambino la formazione di falsi ricordi (vedi nel seguito di questa voce). A seguito di gravi errori giudiziari, che avevano provocato danni morali e materiali gravissimi agli innocenti accusati (l'esempio più clamoroso, negli Stati Uniti, è stato quello del Caso McMartin), è stato messo a punto un protocollo, che prescrive le attenzioni da seguire nell'interrogatorio del bambino (Carta di Noto del 9 giugno 1996, aggiornata il 7 luglio 2002). La valutazione della cura, con cui questo protocollo è stato effettivamente applicato è parte essenziale di ogni nuovo caso giudiziario in Italia, relativo a bambini nell'età della Scuola d'Infanzia.

Carnefici e vittime

Secondo alcuni studi, una rilevante percentuale deicondannati per pedofilia ha a sua volta subito abusi durante l'infanzia. Diversi studiosi della problematica hanno dimostrato attraverso studi scientifici come sia importante trattare il disturbo al fine di prevenire ulteriori recidive che in alcuni casi possono essere quantificate
Freud affermò che i traumi infantili in generale sono inguaribili e lasciano ferite che non rimarginano più e che provocano, negli adulti con una storia di abusi nella loro infanzia, una molteplicità di fenomeni a carico della sfera emotiva, relazionale, sociale, comportamentale di varia profondità.
Tale fatto determina due elementi di rilievo per la legislazione in materia: da un lato evidenzia la gravità del danno subito dal bambino (e quindi della colpa del reo), dall'altro lascia intuire la difficoltà di stabilire capacità di intendere e di volere del reo, in quanto è possibile che sia affetto da turbe psichiche (o raptus improvvisi) a causa di violenze pregresse subite nell'infanzia. D'altra parte la complessità del problema emerge chiaramente in ambito clinico a fronte delle difficoltà nelle quali si vengono a trovare i professionisti (psichiatri e psicologi) che trattano le persone affette da pedofilia.
L'Organizzazione mondiale della sanità classifica la pedofilia fra i disturbi del comportamento sessuale, senza peraltro escludere una responsabilità penale nell'atto.

Le fantasie infantili secondo Freud

Molti accusati di pedofilia sono stati assolti nonostante testimonianze oculari (il ricordo vivo e particolareggiato dei minorenni coinvolti), rivelatesi poi non attendibili e in contrastocon i riscontri probatori.
In psicologia, è noto che una persona può avere un ricordo molto vivo e dettagliato di eventi, che sinceramente crede che siano accaduti, ma che non si sono mai verificati in realtà. Perciò, anche se la testimonianza proviene da un bambino, che non può avere interesse a testimoniare il falso, le indagini devono trovare riscontri probatori oggettivi, per non fondare la pubblica accusa solo sulla base di testimonianze oculari.
Le accuse di pedofilia talora rivolte da bambini minorenni nei confronti dei genitori potrebbero rientrare in «sogni ad occhi aperti», che sono un appagamento compensativo nell'immaginazione di desideri che il bambino avverte come pericolosi, reprime e tende a dimenticare. La soddisfazione avviene in un modo semplice, producendo un ricordo che è identico a quello che si sarebbe voluto che accadesse nella realtà. Quando la personalità diviene più forte, nell'adulto, la compensazione e rimozione divengono più capaci di soddisfare un desiderio in modo diverso dalla volontà iniziale, ma con azioni nella vita reale, senza forzare la memoria e i ricordi.
La tesi di Sigmund Freud e della figlia Anna (che parlò più esplicitamente di queste fantasie infantili) è stata a volte portata come prova nei tribunali per smentire accuse di pedofilia.
Presunti abusi infantili sono anche riemersi nella memoria di migliaia di pazienti adulti sottoposti a psicoterapia o altre cureanaloghe, determinando un vivace dibattito scientifico sulla loro attendibilità e un seguito di contenziosi legali.

Collaborazione e conflitti fra diversi ordinamenti giuridici

Il principio che informa la legislazione è l'indipendenza degli Stati Sovrani, che emanano leggi nel loro ordinamento giuridico. Uno stesso reato potrebbe in uno Stato appartenere alla sfera del diritto penale e in un altro essere punito con sanzioni amministrative. Vediamo il caso dei rapporti fra la giustizia italiana e quelle estere per reati di pedofilia. La nostra legge persegue anche i reati compiuti all'estero: gli italiani che compiono turismo sessuale potrebbero essere inquisiti nello Stato estero, su denuncia delle vittime, e poi in Italia, d'ufficio dalla magistratura. Le autorità competenti straniere non sono obbligate dal diritto internazionale a dare comunicazione dei fatti alla magistratura italiana perché avvii un procedimento, né a fornire prove, atti processuali in caso di rogatoria, né collaborazione nelle indagini delle forze di polizia. Analogo discorso, vale per la magistratura italiana nei confrontidelle leggi e autorità competenti del Paese in cui è statocommesso il reato. Un eventuale coordinamento può essere stabilito tramite un accordo bilaterale.
Il rapporto fra l'ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica, il diritto canonico, e il diritto penale degli stati laici è cosa molto differente dal rapporto fra le legislazioni di stati diversi, sopra descritto. Il diritto canonico si interessa dei peccati, mentre il codice penale ha a che vedere solo con i reati. Per lo più i reati sono anche peccati, e nel caso della pedofilia peccati gravissimi, ma si tratta di cose concettualmente diverse. E' indispensabile non confondere sul piano giuridico il Vaticano con la Chiesa Cattolica.La Città del Vaticano è uno Stato, una monarchia assoluta, dotata di un territorio e di un proprio sistema legislativo e in quanto tale ha in comune con la Chiesa Cattolica solo il fatto di essere guidato dal Papa e nulla più. La Chiesa, invece, è una comunità internazionale (articolata in chiese nazionali) retta da una "costituzione" (il diritto canonico, appunto), che gioca un ruolo identico a quello svolto dallo statuto di qualunque associazione.
Come tutte le comunità, la Chiesa ha stabilito anche delle regole per sospendere o escludere i membri indegni e dei tribunali per applicare queste regole (in una associazione è il collegio dei probiviri). Chi abbia commesso un grave crimine, come ad esempio di pedofilia, sarà sottoposto dallo stato (o dagli stati) competenti a processo penale e simultaneamente sarà sottoposto a un giudizio da parte delle comunità a cui appartiene. Si tratta di giudizi autonomi sia nei tempi di svolgimento del processo sia nel verdetto.
Nella chiesa cattolica la repressione dei crimini più infamanti contro i sacramenti e contro la morale, fra cui la pedofilia, è regolata dalla De Delictis Gravioribus, che ha sostituito nel 2001 la Crimen Sollicitationis a seguito della riforma del codice di DirittoCanonico.
Già la Crimen Sollicitationis equiparava la pedofilia, dal punto di vista penale, ai casi più gravi di molestie sessuali durante il Sacramento della Penitenza (§73); per questi reati è prevista la pena massima della riduzione allo stato laicale (§61).
È previsto l'insediamento nella diocesi interessata di un tribunale ad hoc presieduto dal vescovo e composto di soli sacerdoti esperti di diritto canonico (non di avvocati rotali laici). Le sedute sono a porte chiuse e gli atti del processo secretati, data la natura infamante delle accuse. L'eventuale verdetto di condanna, però, è ampiamente diffuso per consentire l'implementazione delle pene(sospensione a divinis, scomunica, ecc.). Il secondo grado di appello è presso la Congregazione per la Dottrina della Fede a Roma.
Il tribunale ecclesiastico non ha il diritto e normalmente non chiede al colpevole di costituirsi presso le autorità civili e subire anche un processo da parte dello Stato, né a membri del tribunale o testimoni oculari di denunciare il fatto. Resta però l'obbligo morale.
Gli Stati laici riconoscono sia l'autonomia del diritto canonico sia lalegittimità del segreto confessionale e non sottopongono a processo quanti, sacerdoti o vescovi, erano a conoscenza di reati di pedofilia o altri reati e non li hanno denunciati. Ovviamente gli stessi sacerdoti o vescovi, se esecutori di attipenalmente rilevanti, sono assoggettati come chiunque al giudizio delle corti statali, secondo quanto è previsto dall'ordinamento giuridico di ogni nazione.
Resta naturalmente l'obbligo morale grave di fare tutto quanto è possibile per impedire che eventuali atti dipedofilia vengano ripetuti. Perciò i dettami del "diritto divino naturale" (uno dei fondamenti del diritto canonico) comportano l'obbligo perentorio di denunciare il presunto reo alle istituzioni ecclesiali.Lo stesso obbligo morale sussiste implicitamente verso i tribunali civili, fatte salve le notizie coperte da segreto pontificio (cioè quelle acquisite dalle udienze del processo: ad esempio una eventuale confessione del reo), chesono coperte dal segreto confessionale, e fatto salvo il diritto di autotutela di vittime e testimoni, spesso riluttanti a procedere a denunce penali.

Le dichiarazioni della Chiesa cattolica

Per quanto riguarda le denunce di pedofilia nei confronti di sacerdoti cattolici, le dichiarazioni e i gesti di Benedetto XVI hanno assunto nel tempo i toni di una crescente condanna:

 Ottobre 2006, Irlanda, uno dei Paesi più colpiti: il Pontefice parla di «enormi crimini» di fronte ai quali «è urgente adottare misure perché non si ripetano» e tra questa misure indica la necessità di «garantire che i principi di giustizia siano pienamente rispettati»];
 Aprile 2008, Usa: esprime «profonda vergogna»e, su inziativa del cardinale di Boston, riceve cinque «vittime».
 19 luglio2008, Giornata Mondiale della Gioventù, Sydney: «Le vittime devono ricevere compassione e cura e i responsabili di questi mali devono essere portati davanti alla giustizia. ». Oltre a questa nuova dichiarazone, ribadisce l'invito a: «riconoscere la vergogna che tutti abbiamo sentito a seguito degli abusi sessuali sui minori da partedi alcuni sacerdoti o religiosi di questa nazione. Sono profondamente dispiaciuto per il dolore e la sofferenza che le vittime hanno sopportato e assicuro che, come i loro pastori, anche io condivido la loro sofferenza».. Come ultimo gesto prima di lasciare l’Australia a conclusione della 23ª Giornata mondiale della Gioventù, Benedetto XVI ha incontrato un gruppo rappresentativo (due uomini e due donne) di coloro chehanno subito abusi sessuali da parte del clero.
I documenti elaborati in precedenza si spingevano a un invito a «collaborare con la giustizia», su richiesta dell'autorità e ad indagini avviate, non parlando di obbligo di intraprendere un'iniziativa penale.
Non vi sono encicliche o altri documenti scritti, che affermano il principio della collaborazione con le autorità giudiziarie.

L'articolo in formato Word:

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VisitatoreDate: Giovedì, 21/05/2009, 17:26 | Message # 2
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